In tema di Superbonus 110%, la scelta della cessione del credito è sempre stata particolarmente complessa, se non altro per i continui aggiornamenti dei provvedimenti e dei modelli da trasmettere per la Comunicazione alle Entrate.
Questa, lo ricordiamo, dev’essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Nella recente risposta ad interpello che analizziamo di seguito, il Fisco ribadisce una volta per tutte che la Comunicazione non dev’essere una sola. Si devono inviare infatti tante Comunicazioni quanti sono gli interventi da svolgere, presi tutti singolarmente.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàLa risposta in questione è la n. 23 del 13 gennaio 2022, che ha come oggetto appunto la cessione del credito in relazione all’utilizzo del Superbonus 110%.
L’istante rappresenta di essere un condominio composto da più fabbricati che vorrebbe beneficiare del Superbonus 110% per l’esecuzione di lavori che interesseranno tutti gli edifici.
Precisa però che saranno interventi distinti, che interesseranno ogni fabbricato singolarmente ma non le parti comuni tra tutti i fabbricati. Gli interventi che si intende realizzare in ogni edificio sono sia trainanti che trainati, e in particolare sono i seguenti:
L’istante domanda dunque alle Entrate se in un caso del genere la delibera assembleare debba essere condotta in riferimento all’intero condominio oppure se possano essere fatte più assemblee separate in riferimento ad ogni fabbricato singolarmente.
Il condominio afferma inoltre che per l’esecuzione degli interventi vorrebbe usufruire dell’opzione alternativa dello sconto in fattura immediato e chiede chiarimenti in merito a quante Comunicazioni si debbano trasmettere.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate precisa innanzitutto che la normativa riguardante il Superbonus 110% non prevede alcuna differenza di applicazione tra i condomini composti da più edifici e quelli composti da un unico fabbricato.
Con la Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, si precisava infatti che un condominio composto da più edifici può scegliere di condurre spese ammissibili al Superbonus 110% per interventi che interessano anche solo uno o su alcuni degli edifici che lo compongono.
Gli edifici in questo caso infatti, essendo strutturalmente separati, devono essere considerati come fabbricati differenti, visto anche che le parti comuni tra gli edifici non saranno interessate.
Per questo motivo, anche riguardo all’intervento di coibentazione, il requisito che richiede che l’isolamento interessi più del 25% della superficie disperdente lorda, deve essere conteggiato su ogni fabbricato preso a sé.
In riferimento alla possibilità di svolgere assemblee di condominio separate per i vari edifici, l’Agenzia delle Entrate si riserva di dare una risposta, in quanto trattasi di materia civilistica.
Secondo il ragionamento fatto sopra comunque, possiamo presupporre il fatto che il condominio dovrà presentare più pratiche differenti e separate per tutti gli edifici che saranno interessati dai lavori. Questo ci fa ritenere anche che le delibere assembleari riguardo all’approvazione degli interventi possano essere anche queste condotte per ogni edificio separatamente.
Per quanto riguarda invece la Comunicazione da inviare per poter accedere al Superbonus 110% tramite la cessione del credito e lo sconto in fattura, viene precisato che il documento da trasmettere dovrà essere uno differente per ogni singolo intervento, distinguendo quelli trainanti da quelli trainati e quelli Ecobonus 110% da quelli Sismabonus 110%.
Se non altro, perché il modello da compilare non consente di inserire più di un intervento per volta.
Leggi anche: “Bonus Casa, Cessione e Sconto: chi invia la Comunicazione”
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