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Certificazione Energetica: quando non serve allegare l’APE

Certificazione Energetica: quando non serve allegare l’APECertificazione Energetica: quando non serve allegare l’APE
Ultimo Aggiornamento:

Risale al 2013 il Decreto Legge n°63, che impone l’obbligo di allegare l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) agli atti di compravendita o affitto di un immobile.

L’attestato serve per dichiarare il grado di efficienza energetica di cui gode l’edificio, e attesta quindi la prestazione dei suoi impianti oppure la capacità di isolamento. Esistono però dei casi specifici in cui non è obbligatorio l’allegamento dell’APE. Vediamo quali sono.

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Fondamentale accertarsi delle condizioni per il proprio caso

In realtà, la questione è piuttosto delicata, ed è bene che vi informiate presso agli appositi organi specializzati. Questi, analizzando il vostro caso, potranno dirvi esattamente se avrete l’obbligo di allegare l’APE agli atti oppure no.

Si tratta quindi di un dubbio molto importante, soprattutto nei tempi in cui viviamo. In questo periodo infatti si sta prestando (finalmente) particolare attenzione alla sicurezza strutturale degli edifici. Non solo per quanto riguarda la protezione dei suoi abitanti, ma anche attraverso l’ottica di salvaguardia dell’ambiente.

Se non vi informerete in maniera idonea, può capitare che non alleghiate l’APE dove magari avevate l’obbligo di farlo. In questo caso, c’è la possibilità che il contratto di compravendita o locazione non risulti valido, con riflessi negativi anche sul valore economico dell’immobile.

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Ecco quando non serve allegare l’APE

Per cui, al fine di non sbagliare, vi consigliamo sempre di chiedere conferma ad un professionista esperto (Geometra, Architetto o Ingegnere). Di norma però, ecco tutti i casi in cui non è obbligatorio allegare l’APE ad un atto:

  • Immobili utilizzati come luoghi di culto;
  • Strutture agricole che non possiedono un impianto di climatizzazione e non vengono utilizzati a scopo residenziale;
  • Fabbricati la cui superficie utile (ovvero calpestabile) non supera i 50 mq;
  • Strutture prive di serramenti, impianti o rifiniture;
  • Fabbricati che si trovano ancora in stato di “Scheletro Strutturale” (cioè è presente solo la base strutturale, ma mancano ancora le mura e tutto il resto);
  • Strutture utilizzate saltuariamente di servizio, che non sono destinate a permanenze continuative, e quindi non c’è la necessità di adibirle ai comfort che un’abitazione deve avere;
  • Fabbricati utilizzati come autorimesse, garage, depositi auto, ecc.;
  • Immobili malmessi, abbandonati e non idonei ai criteri di vivibilità;
  • Strutture industriali o artigianali in cui c’è necessità di riscaldare l’ambiente per esigenze specifiche, come può essere il caso di una serra. O anche nel caso di un fabbricato adibito alla combustione delle acque reflue;
  • Manufatti artigianali come portici, legnaie o capanni degli attrezzi;
  • Qualsiasi costruzione che non può essere categorizzata come edificio, ad esempio un gazebo, una piscina, un barbecue, e così via.


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TAGS: ape, certificazione energetica, compravendita immobile, efficienza energetica, fabbricati, isolamento, strutture agricole

Autore: Redazione Online

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