Un casa mobile è una costruzione che appartiene all’edilizia libera, oppure richiede autorizzazioni e permessi?
Questo è l’argomento in oggetto affrontato dal TAR Liguria nella sentenza n. 55 del 20 gennaio 2021. In cui si stabilisce che per quanto riguarda i manufatti mobili, non contano i materiali utilizzati per la sua realizzazione, ma bisogna considerare la destinazione d’uso della struttura e l’impatto che questa comporta sul territorio.
Vediamo di seguito se la casa mobile necessita il Permesso di Costruire oppure no.
Advertisement - PubblicitàIl caso in questione riguardava una casa mobile delle dimensioni di circa 20 x 4,5 metri quadrati. Il Comune, appurata la presenza del manufatto all’interno del territorio, ha accusato il proprietario di possedere una costruzione abusiva.
Il cittadino interessato ha presentato dunque ricorso, ritenendo che il Comune non avesse considerato correttamente le caratteristiche della struttura. Egli sosteneva infatti che si trattava semplicemente di un manufatto mobile, che stazionava in maniera temporanea su un terreno di sua proprietà.
E questo, secondo il suo parere, risultava ben visibile, per via della presenza di un rimorchio che ne consentiva gli spostamenti. La struttura non era ancorata al suolo, non presentava allacci a reti idriche o elettriche o fognarie.
Per questi motivi, il cittadino asseriva che non si trattasse di una nuova costruzione.
Il Comune però non ha ritenuto che queste fossero argomentazioni valide, continuando ad affermare che si trattasse di un manufatto abusivo. Ed opponendosi al ricorso dell’istante.
Advertisement - PubblicitàL’intervento del TAR Liguria, in seguito, ha chiarito ogni eventuale dubbio. Ha concordato con le ragioni del Comune, dichiarando quindi che il ricorso non potesse essere approvato.
Ma per quale motivo?
La risposta è molto semplice. Nonostante una casa mobile di piccole dimensioni possa essere ritenuta un’opera temporanea, e quindi non necessiterebbe di permessi, il caso in questione non comprende tale possibilità.
Il TAR Liguria ha infatti stabilito che con le opere mobili non contano i materiali utilizzati per la sua realizzazione. I fattori da considerare sono:
Innanzitutto, dopo aver analizzato la struttura, il Tribunale ha potuto appurare come le sue dimensioni ingenti rendessero impossibile la percorrenza della rete stradale. E, infatti, il manufatto non era mai stato spostato dal luogo in cui stazionava.
In merito alla destinazione d’uso poi, il D.P.R n. 380/2021 art. 3 comma 1 lettera e.5) stabilisce molto chiaramente che:
“L’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, (devono essere) previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Ad eccezione dei manufatti che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti”.
La destinazione d’uso quindi è un elemento chiave da considerare. Anche se si tratta di un’opera mobile, nel momento in cui viene utilizzata come abitazione o ambiente lavorativo (o simili), è da considerare una nuova costruzione. Soprattutto perché l’utilizzo che ne veniva fatto non consentiva la temporaneità dello stazionamento.
Infine, il Tribunale afferma come, per via delle ragioni sopra citate, il manufatto comportasse una modifica nell’assetto paesaggistico del territorio. Incidendo quindi sullo stato dei luoghi, e alterandone la conformazione naturale.
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