La stipula di un contratto di locazione implica automaticamente la nascita di diritti e doveri, in capo sia al locatore che al conduttore. Un affittuario può realizzare lavori o apportare modifiche all’immobile?
La stipula di un contratto di locazione implica automaticamente la nascita di diritti e doveri, in capo sia al locatore che al conduttore.
Chi concede una casa in affitto avrà il dovere di consegnarla in buono stato, così come chi la riceve avrà il dovere di trattarla al meglio per tutto il periodo in cui ne avrà la disponibilità.
Ma un affittuario può realizzare lavori o apportare modifiche all’immobile?
Advertisement - PubblicitàQuando si stipula un contratto che ha come oggetto una casa in affitto, il Codice Civile prevede determinate obbligazioni nei confronti delle due parti.
Nello specifico:
In caso di danni o di deterioramento dell’immobile durante la locazione, sarà l’affittuario a doverne rispondere, anche in caso di incendi, a meno che non si dimostri che le cause non siano a lui imputabili.
Il conduttore sarà responsabile, inoltre, anche di eventuali danni o deterioramenti causati da terze persone che lui stesso ha ammesso dentro casa, anche temporaneamente.
L’affittuario infatti è tenuto a restituire al locatore la casa nello stesso stato in cui l’ha ricevuta, ad eccezione del naturale consumo causato dall’usura del tempo.
Il conduttore non sarà inoltre responsabile del perimento o del deterioramento dell’abitazione, se ciò avviene a causa dello stato “vetusto” della stessa.
Advertisement - PubblicitàL’art. 1592 cc dispone che il conduttore possa apportare miglioramenti alla casa anche se è in affitto, ma non avrà diritto ad alcun compenso per averli realizzati.
Art. 1592.
MiglioramentiSalvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennita’ per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se pero’ vi e’ stato il consenso del locatore, questi e’ tenuto a pagare un’indennita’ corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennita’, il valore dei miglioramenti puo’ compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Ciò a meno che non abbia avuto il consenso del locatore. In questo caso, egli dovrà pagare al conduttore un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa sostenuta e il valore del risultato utile al momento della riconsegna.
Per tutti gli altri lavori o le modifiche che l’affittuario decide di compiere autonomamente, il locatore non sarà tenuto a rimborsargli niente. I miglioramenti apportati alla casa in affitto potrebbero, tuttavia, compensare gli eventuali deterioramenti che si siano verificati senza colpa grave del conduttore.
Se i miglioramenti apportati alla casa in affitto sono “addizioni” che possono essere rimosse dal conduttore al momento della riconsegna – senza arrecare danni all’abitazione – egli avrà la facoltà e il diritto di rimuoverle.
Qualora però il proprietario volesse mantenerle, egli dovrà corrispondere un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa sostenuta e il valore delle addizioni al momento della riconsegna.
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