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Casa coniugale: assegnazione e trascrizione, impossibile con scrittura privata

Casa coniugale: assegnazione e trascrizione, impossibile con scrittura privataCasa coniugale: assegnazione e trascrizione, impossibile con scrittura privata
Ultimo Aggiornamento:

Quando due coniugi decidono di separarsi o divorziare, l’assegnazione della casa coniugale viene definita dal giudice competente tenendo conto soprattutto dell’interesse dei figli (sia quelli minorenni, sia quelli maggiorenni che non risultano ancora indipendenti dal punto di vista economico).

Considerando quest’ottica come prioritaria, in seguito all’avvenuta assegnazione della casa è impossibile per gli ex coniugi procedere con la trascrizione della revoca dell’assegnazione della casa mediante una scrittura privata autenticata, in quanto risulta sempre necessario un provvedimento giudiziale.

Il punto è stato chiarito di recente con la decisione n. 2555/2022 Rgvg del Tribunale di Pistoia del 24 febbraio 2023, trattata sul portale FiscoOggi in data 27 aprile 2023.

Approfondiamo di seguito.

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Casa coniugale: revoca assegnazione non trascrivibile autonomamente

Protagonisti della vicenda sono due ex coniugi che, mediante notaio, hanno fatto domanda di trascrizione della revoca dell’assegnazione della casa coniugale disposta dal Tribunale tempo prima.

In particolare, il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 668/2022 di divorzio, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con anche la revoca – sulla base di accordi presi tra i coniugi – dell’assegnazione dell’appartamento a piano terra al coniuge assegnatario, e confermando invece l’assegnazione della casa al primo piano.

Gli ex coniugi hanno provveduto quindi, mediante scrittura privata autenticata, a richiedere la trascrizione della revoca disposta, precisando in questi atti i riferimenti catastali relativi alle unità immobiliari interessate (riferimenti non specificati nella sentenza di divorzio).

In seguito alla richiesta, il Conservatore di Pistoia ha concesso la trascrizione con riserva, in quanto – essendo una scrittura privata autenticata che riguarda la revoca dell’assegnazione della casa coniugale – non può essere autonomamente trascrivibile, ma deve essere stabilita per mezzo di provvedimento giudiziario.

Il notaio ha deciso quindi di proporre reclamo all’autorità giudiziaria, sostenendo che:

  • Il Conservatore avesse interpretato troppo rigidamente il principio di tipicità degli atti soggetti a trascrizione sui registri pubblici;
  • Non ci fosse ragione per non permettere la trascrizione dell’atto, frutto di un accordo raggiunto tra le parti, finalizzato alla ricognizione della revoca disposta dal giudice;
  • Il coniuge assegnatario della casa coniugale ha il diritto di rinunciare all’assegnazione, mediante atto che sarebbe idoneo alla trascrizione in base alla normativa vigente.
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Revoca assegnazione casa coniugale: necessario intervento del giudice

Con la decisione del 24 febbraio 2023, il Tribunale di Pistoia ha respinto il reclamo proposto dal notaio, ritenendo che – nonostante il Codice Civile stabilisca che il provvedimento giudiziario di assegnazione o revoca dell’assegnazione della casa coniugale sia trascrivibile e opponibile ai terzi ai sensi dell’articolo 2643 del codice civile – in ogni caso l’assegnazione in godimento della casa coniugale non è un diritto di godimento di natura reale, bensì un diritto personale di godimento.

Ciò posto, il giudice conviene con il Conservatore nel sostenere che il Codice di Procedura Civile consente la trascrizione unicamente del provvedimento giudiziale di revoca o di assegnazione della casa coniugale, e non della scrittura privata (che è quella che contiene le informazioni più specifiche riguardanti gli immobili).

Si dispone infatti che:

le parti non possono autonomamente, cioè senza un provvedimento giudiziale, addivenire alla revoca dell’assegnazione della casa familiare, in quanto il godimento della casa familiare è attribuito tenendo in conto prioritariamente l’interesse dei figli, così che la sua revoca deve, necessariamente, passare per il vaglio del Tribunale.

Non avendo come oggetto un diritto reale, poi, la scrittura privata non può essere trascritta neanche ai sensi dell’art. 2645 cc, che prevede la trascrizione di “ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’articolo 2643 c.c.

Non è condivisibile neanche la tesi per la quale sarebbe trascrivibile l’atto di rinuncia del coniuge all’assegnazione della casa coniugale, visto appunto che la revoca di tale assegnazione, in ogni caso, deve essere sottoposta al vaglio del giudice.

L’unico atto trascrivibile per la revoca dell’assegnazione della casa familiare è quello disposto mediante Provvedimento giudiziale, e non può essere richiesto mediante scrittura privata.



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TAGS: casa coniugale, separazione

Autore: Redazione Online

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