Uno dei problemi più frequenti che riguarda la vita condominiale è l’installazione di una canna fumaria. Vediamo cosa dicono le normative a riguardo.
Uno dei problemi più frequenti che riguarda la vita condominiale è l’installazione di una canna fumaria. Quando questa problematica si verifica, infatti, nascono diverse controversie tra i condomini, causati principalmente dai fumi che questo tipo di impianto emette nell’aria o per i tubi che attraversano un’area vicina alla propria proprietà.
Le lamentele, quindi, nascono da motivazione estetiche, dato che viene pregiudicato il decoro architettonico, e per cause legate alle emissioni nocive per la salute di chi è costretto a respirarle nei momenti in cui si aprono le finestre di casa.
Per tutti questi motivi appena elencati, è importante conoscere i casi in cui si può installare una canna fumaria in un condominio.
Tra le problematiche più frequenti che si verificano in questo contesto c’è quella degli esercizi commerciali che sono posti al pianterreno. Chi gestisce questa tipologia di attività richiede, infatti, un’autorizzazione al condominio per l’installazione di una canna fumaria, che deve necessariamente attraversare tutta la facciata.
Il più delle volte, la situazione già intricata viene ulteriormente complicata dalla presenza di un motore esterno per lo smaltimento dei fumi o per l’aria condizionata.
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Fatta questa premessa, vediamo cosa dicono le normative a riguardo.
Sommario
Per poter installare una canna fumaria in un condominio bisogna attenersi alle norme previste dal Codice Civile, ai regolamenti edilizi previsti dal Comune di riferimento e a quello del condominio (regolamento del condominio).
Quando quest’ultimo pone un divieto assoluto di installazione, quest’ultima è preclusa. L’unica soluzione è attendere una possibile modifica del regolamento condominiale in tal senso. Precisiamo che, quando il regolamento è di tipo contrattuale, è necessario ottenere l’unanimità dei consensi.
Per quanto riguarda, invece, le distanze da rispettare tra la canna fumaria e la struttura, servirà riferirsi al regolamento edilizio del Comune in cui è collocato il condominio.
Quando non è prevista una precisa disposizione, ci si attiene alla distanza minima che è indicata nel Codice Civile all’articolo 890:
Advertisement - PubblicitàArt. 890.
Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosiChi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali puo’ sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidita’, salubrita’ e sicurezza.
Premettiano sin da subito che una canna fumaria può essere installata anche senza l’autorizzazione dell’assemblea.
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Secondo quanto sancito dall’articolo 1102 del Codice Civile:
Art. 1102.
Uso della cosa comuneCiascun partecipante puo’ servirsi della cosa comune, purche’ non
ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di
farne parimenti uso secondo il loro diritto. […]
Tra tali parti comuni rientra anche la facciata esterna sulla quale verrà installata la canna fumaria. Ovviamente, occorre comunicare la volontà di posizionare questo elemento esterno all’amministratore, mostrandogli anche il progetto completo.
Advertisement - PubblicitàLa legge vuole che le esigenze abitative di un conominio vengano sempre messe al primo posto, rispetto a quelle commerciali. Precisamente ciò avviene quando tali attività generano rumori, fumo e calore che potrebber causare immissioni illecite. Ciò è inidicato nell’articolo 844 del Codice Civile.
Art. 844.
ImmissioniIl proprietario di un fondo non puo’ impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilita’, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorita’ giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprieta’. Puo’ tener conto della priorita’ di un determinato uso.
Questo principio è stato affermato prendendo come riferimento il caso dell’installazione di una canna fumaria che veniva utilizzata per lo smaltimento di esalazioni del forno di un’attività commerciale del fabbricato.
La canna fumaria era stata posizionata sul murao perimetrale comune, a una distanza eccessivamente ridotta dalle finestre di parte dei condomini.
Advertisement - PubblicitàQuando si installa una canna fumaria in un condominio non deve essere intaccato il decoro dell’edificio.
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Il giudizio sulla compromissione estetica viene valutato da un giudice. A tal proposito, bisogna tenere come riferimento la della canna non deve andare ad incidere negativamente sul decoro dell’edificio.
Il giudizio circa l’eventuale compromissione dell’estetica dello stabile è rimesso all’apprezzamento del giudice. In tema di canne fumarie la già citata pronuncia dalla Cassazione Civile 6341/2000 che ha sottolineato come l’installazione non è legittima non tanto quando vengono modificate le linee architettoniche originali, ma nel caso in cui il nuovo elemento si riflette in maniera negativa sull’insieme armonico dell’edificio.
Advertisement - PubblicitàQuando si installa una canna fumaria non è mai possibile andare a intaccare la stabilità dell’edificio e la sicurezza di chi ci vive.
Nel bisogno, l’articolo 5, comma 9, del DPR 412/1993 sancisce che “gli impianti termici situati negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”.
Tale principio richiama il rispetto delle norme UNI.
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