Tra i requisiti obbligatori da rispettare per poter accedere al Bonus Prima Casa c’è anche quello che impone il trasferimento della residenza nell’abitazione acquistata con le agevolazioni entro 18 mesi dal rogito definitivo.
Tra i requisiti obbligatori da rispettare per poter accedere al Bonus Prima Casa c’è anche quello che impone il trasferimento della residenza nell’abitazione acquistata con le agevolazioni entro 18 mesi dal rogito definitivo.
Tale criterio risulta indispensabile per chiunque usufruisca della riduzione delle imposte per l’acquisto della Prima Casa, ad eccezione dei soggetti non residenti in territorio italiano. Approfondisci qui.
Ad oggi, tuttavia, parliamo del caso in cui, in seguito al soddisfacimento di questo criterio, un soggetto decida di trasferire nuovamente la propria residenza altrove.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl caso è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 399 del 1° agosto 2022.
L’istante è un cittadino straniero che afferma di aver usufruito del Bonus Prima Casa per l’acquisto di un immobile in data 8 marzo 2020, trasferendo successivamente la propria residenza dal Paese X presso l’abitazione sita in territorio italiano in data 26 ottobre 2020.
A causa della pandemia da Covid-19 tuttavia, egli sostiene di aver “disdetto” la propria residenza italiana, trasferendo nuovamente la residenza nel Paese straniero in data 6 aprile 2021, in quanto il centro dei suoi interessi vitali risulta essere mutato.
Alla luce di ciò, l’istante chiede se il nuovo trasferimento della residenza possa comportare la decadenza dal Bonus Prima Casa e, pertanto, il pagamento delle imposte in misura ordinaria con anche l’applicazione di interessi e sanzioni.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia ricorda innanzitutto che il Bonus Prima Casa spetta ai soggetti, residenti e non residenti in territorio italiano, che acquistano un immobile da adibire a prima casa di abitazione.
La riduzione dalle imposte viene concessa, tra l’altro, a condizione che:
Viene precisato inoltre che, tutti i soggetti per i quali è obbligatorio il trasferimento della residenza, dovranno inserire tale apposita dichiarazione nell’atto d’acquisto, pena la decadenza dall’incentivo.
In quanto al caso presentato dall’istante, il Fisco fa presente che la normativa in vigore non prevede che si applichi la decadenza dalle agevolazioni in caso di un eventuale trasferimento successivo della residenza.
In altre parole, qualora risulti soddisfatto in principio il requisito che richiede il trasferimento della residenza nella casa acquistata con le agevolazioni entro 18 mesi dall’acquisto, un nuovo successivo cambio di residenza non comporterà la decadenza dal Bonus Prima Casa.
L’incentivo difatti prevede il cambio della residenza, ma non impone il mantenimento successivo della stessa presso il Comune in cui è stato acquistato l’immobile.
Il Fisco ricorda tuttavia che, al sussistere di tali condizioni, il soggetto comunque, essendo già titolare dell’abitazione acquistata con le agevolazioni, non potrà fruire dell’incentivo per l’acquisto di un’altra Prima Casa in tutto il territorio italiano.
Qualora egli volesse fruire nuovamente dell’incentivo, dovrà obbligatoriamente soddisfare uno tra i due seguenti criteri:
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