Il DL Antifrode è ormai entrato in vigore a partire dal 12 novembre 2021 e, come sappiamo, ha introdotto delle nuove forme di controllo e verifica in relazione all’usufrutto dei Bonus Casa, tra cui il Superbonus 110%.
Per conoscere tutte le novità apportate dal Decreto Antifrode, leggi: “Superbonus 110%, Decreto Antifrode: cosa prevede, tutte le misure”.
Al fine di rendere il più possibile comprensibili le nuove operazioni di controllo che interesseranno le pratiche dei bonus casa, l’Agenzia delle Entrate ha disposto una pagina dedicata alle FAQ sul DL Antifrode.
Di seguito vedremo alcuni quesiti con le relative risposte.
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Sommario
La redazione di un DL Antifrode si è reso necessario per via del fatto che nell’ultimo anno si sono verificati numerosi episodi di pratiche fraudolente legate al funzionamento dei Bonus Casa.
Tutto ciò si è verificato soprattutto in relazione al Bonus Facciate e al Superbonus 110%, e soprattutto tra i beneficiari che hanno scelto di optare per le opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura.
L’uso delle opzioni alternative alla detrazione infatti, da una parte ha facilitato l’applicazione degli incentivi per molti soggetti e ha esteso la platea dei beneficiari anche a favore delle categorie incapienti.
Dall’altra parte però ha reso più difficili le operazioni di controllo, e ciò inevitabilmente ha incrementato anche la quantità di pratiche riportanti dati fasulli.
Vediamo di seguito tutti i chiarimenti sulle nuove misure adottate.
Advertisement - PubblicitàIl primo quesito preso come esempio riguarda l’obbligo di presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica, che prima erano obbligatori solo per le pratiche Superbonus 110% mentre, con l’entrata in vigore del DL Antifrode, sono diventati necessari per le pratiche di tutti i Bonus Casa che ammettono la scelta delle opzioni alternative.
Vedi qui quali sono tutti i bonus che concedono le opzioni.
Tutti i soggetti che dunque intendono beneficiare dei bonus con la cessione del credito o lo sconto in fattura, saranno tenuti a presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica.
In riferimento però alle pratiche già avviate, diverse dal Superbonus 110% e quindi inerenti gli altri bonus casa, per i quali le certificazioni prima non erano obbligatorie, cosa accade se alla data del 12 novembre 2021 il soggetto non avesse ancora presentato tali documenti?
Il Fisco chiarisce che l’obbligo di presentazione del visto di conformità e dell’asseverazione tecnica per i bonus casa diversi dal Superbonus 110% che ammettono le opzioni alternative, è entrato in vigore con il DL Antifrode, e dunque a partire dal 12 novembre 2021.
Tutte le pratiche iniziate dal 12 novembre in poi sono soggette all’obbligo imposto della presentazione dei documenti. Mentre se le pratiche sono iniziate prima di tale data, il soggetto non è tenuto a presentare il visto e l’asseverazione. Inoltre, sarà possibile per il soggetto cedere il proprio credito a fornitori anche dopo la data del 12 novembre senza che gli vengano richiesti i documenti di cui sopra.
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Advertisement - PubblicitàIl secondo quesito di cui parliamo riguarda sempre l’asseverazione obbligatoria per le pratiche Superbonus 110%, che appunto è diventata obbligatoria per tutti i bonus casa che concedono la scelta delle opzioni alternative, ovvero:
Si domanda se tale asseverazione, in relazione appunto ai bonus diversi dal Superbonus 110%, debba attestare il rispetto dei requisiti tecnici dell’intervento e la sua effettiva realizzazione (come accade con il maxi-incentivo), oppure debba asseverare solo la congruità delle spese.
In merito a questo, il Fisco afferma come la normativa a riguardo affermi che i tecnici abilitati debbano asseverare “la congruità delle spese sostenute”, mentre non c’è alcun riferimento riguardo alla realizzazione degli interventi. Si ritiene dunque che l’asseverazione possa riferirsi solo alle spese sostenute.
Tuttavia, si ricorda, rimane sempre obbligatorio il rispetto di tutti i requisiti necessari per accedere al Superbonus 110% e agli altri Bonus Casa.
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