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Bonus Barriere Architettoniche 2023: come funziona il nuovo incentivo

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Il Bonus Barriere Architettoniche 2023 è un incentivo del tutto nuovo, in quanto è appunto stato introdotto per la prima volta con la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 in Gazzetta).

La Legge di Bilancio 2022, lo ricordiamo, è stata approvata con le votazioni finali dopo l’arrivo del testo blindato alla Camera e la protesta della Commissione di Bilancio, che si è rifiutata di conferire un parere per via dei tempi troppo stretti concessi per l’esaminazione.

Per saperne di più, leggi: “Manovra 2022 è Legge: misure, incentivi, tutte le novità 2022”.

Vediamo come funziona e in che modo si applica il nuovo Bonus Barriere Architettoniche 2023. Per conoscere tutte le altre novità approvate, leggi: “Manovra 2022: non solo Superbonus, tutte le misure approvate

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Bonus Barriere Architettoniche 2023: di cosa si tratta

Il Bonus Barriere Architettoniche 2023 è regolamentato dall’art. 42 del testo ufficiale della Legge di Bilancio 2022, che va a modificare il Decreto Rilancio, convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Qui, dopo l’art. 119-bis, viene integrato l’art. 119-ter, recante appunto “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche”.

L’incentivo consiste in una detrazione dall’imposta lorda con aliquota pari al 75% per le spese agevolabili che vengono sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

Il nuovo bonus casa non si utilizzerà seguendo le tempistiche di detrazione concesse generalmente per gli altri incentivi (ovvero 10 quote per 10 anni), ma seguendo quelle stabilite fin dall’inizio per il Superbonus 110%, ovvero 5 quote di pari importo per 5 anni.

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Bonus Casa: anche bonus barriere ammette le opzioni alternative

Anche per questo nuovo incentivo inoltre, si concede la possibilità di scegliere le opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo sconto immediato in fattura.

In pratica, i soggetti che non possono o non vogliono utilizzare l’incentivo in detrazione con la Dichiarazione dei Redditi, possono decidere di monetizzare l’incentivo con tempistiche decisamente più ristrette e possono scegliere di utilizzare anche il metodo della ripartizione in SAL.

Per approfondire, leggi: “Superbonus, Bonus Casa e SAL: facciamo chiarezza

Ricordiamo che la possibilità di scegliere le opzioni alternative alla detrazione è stata rinnovata fino al 2025 con l’integrazione di nuovi modelli per l’invio della comunicazione obbligatoria (entro il 16 marzo successivo all’anno in cui sono state sostenute le spese).

I Bonus Casa che attualmente concedono la scelta della cessione o dello sconto sono:

  1. Superbonus 110% 2022 (rinnovato con poche modifiche)
  2. Ecobonus ordinario 2022 (rinnovato senza modifiche);
  3. Sismabonus ordinario 2022 e Sismabonus Acquisti 2022 (rinnovati senza modifiche);
  4. Bonus Ristrutturazioni 2022 e Bonus Ristrutturazioni per acquisto 2022 (rinnovati senza modifiche);
  5. Bonus Facciate 2022 (rinnovato solo per un altro anno con modifiche).

A questi si aggiunge adesso anche il nuovo Bonus Barriere Architettoniche 2022.

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Bonus Barriere Architettoniche: interventi e requisiti

Il Bonus Barriere Architettoniche, come è chiaro ormai, mira ad agevolare appunto tutti gli interventi svolti al fine di superare ed eliminare le barriere architettoniche, ma non solo.

Rientrano in questo incentivo, e quindi possono essere portate in detrazione con aliquota al 75%, anche le spese sostenute per la realizzazione degli interventi:

  1. Mirati all’automazione degli impianti negli edifici condominiali e nelle singole unità immobiliari, sempre al fine sempre di abbattere le barriere architettoniche;
  2. Legati alla sostituzione di un impianto, per i quali rientrano tra le spese agevolabili esclusivamente quelle relative alla bonifica e allo smaltimento del vecchio impianto e dei relativi materiali.

Attenzione però, perché non è finita qui.

Perché le spese siano considerate agevolabili con il bonus barriere architettoniche 2022, è necessario che si rispettino i requisiti e i criteri di progettazione di cui al Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, con particolare riguardo al rispetto dei principi di “accessibilità”, “visitabilità” e “adattabilità” definiti all’Allegato A dello stesso decreto.

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I potenziali beneficiari e le tipologie di edificio ammesse

I potenziali beneficiari del Bonus Barriere Architettoniche, essendo che l’incentivo è stato integrato all’art. 119 del Decreto Rilancio, sono gli stessi che hanno la possibilità di richiedere il Superbonus 110%, ovvero:

  1. Condomini;
  2. Persone Fisiche, solo per edifici unifamiliari oppure unità singole in edifici plurifamiliari;
  3. IACP ed enti analoghi, incluse società “in house providing”;
  4. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, solo per intervenire su immobili di proprietà della cooperativa assegnati in godimento ai soci;
  5. ONLUS e Organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro;
  6. Associazioni e società sportive dilettantistiche, solo per gli interventi che interessano immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  7. Titolari di reddito d’impresa, arti o professioni, per le spese sulle parti comuni, solo se l’immobile è sito all’interno di un edificio o condominio in cui più del 50% della SDL è a scopo residenziale.

Attenzione, facciamo notare che, a differenza del Superbonus 110%, non è possibile per le persone fisiche utilizzare il Bonus Barriere Architettoniche 2022 per intervenire su singole unità immobiliari indipendenti (a meno che non siano parte di un edificio plurifamiliare).

Saranno ammessi inoltre esclusivamente interventi eseguiti su edifici già esistenti, dunque sono esclusi gli edifici ancora in fase di costruzione.

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Bonus Barriere Architettoniche: massimali di spesa

Passiamo quindi ai massimali di spesa concessi con il nuovo incentivo volto all’eliminazione delle barriere architettoniche. Il Bonus con aliquota al 75% si applica ad una spesa massima pari a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o le singole unità (che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno) site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro (da moltiplicare per le unità che compongono l’edificio), per condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro, per le unità in condominio dalla nona in poi. Ovvero, per gli edifici composti ad esempio da 10 unità, si calcolerà un massimale di 40.000 euro per le prime 8 e di 30.000 euro per le restanti due unità.

Leggi anche: “Superbonus 110%: massimali di spesa per condomini, chiarimenti



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Autore: Redazione Online

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