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Beni mobili e immobili: definizioni e differenze

La differenza tra beni mobili e immobili non sempre è così semplice da interpretare. Iniziamo col dire che tutti i beni che possediamo, come una casa, un’auto o qualsiasi altro oggetto di proprietà, rientra nel cosiddetti “beni giuridici”.

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La differenza tra beni mobili e immobili non sempre è così semplice da interpretare. Iniziamo col dire che tutti i beni che possediamo, come una casa, un’auto o qualsiasi altro oggetto di proprietà, rientra nel cosiddetti “beni giuridici“.

Il che significa che hanno una valenza ed un riscontro legale, e a seconda della classificazione alla quale appartengono, le disposizioni in merito possono essere molto differenti.

I beni giuridici possono essere beni mobili oppure immobili. Vediamo quali sono le differenze.

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Beni mobili e immobili: come vengono definiti?

I beni mobili e quelli immobili seguono due regimi giuridici differenti. Si applicano infatti regole distinte per quanto riguarda i diritti, il trasferimento e le proprietà.

La definizione delle due categorie di beni è definita dall’art. 812 del Codice Civile. Qui troviamo scritto infatti che i beni immobili sono:

il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.

Da ciò possiamo comprendere che in realtà la distinzione tra beni mobili e immobili è più semplice di quanto si pensi. I beni immobili sono tutti quegli oggetti materiali che sono saldamente ancorati al suolo (naturalmente o artificialmente), anche se solo per un periodo temporaneo. Come un fabbricato o un terreno.

Tutti gli altri beni invece, ovvero quelli che possono essere “spostati” senza alcuna particolare conseguenza, rappresentano i beni mobili. Per esempio, un’auto, uno Smartphone o un orologio. Ma sono compresi in questa categoria anche i beni che non possono essere considerati né mobili né immobili. Per esempio, l’energia elettrica.

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Le principali differenze

Come dicevamo, i beni mobili e quelli immobili seguono un ordinamento giuridico differente. Le principali distinzioni in tema di diritto tra le due categorie riguardano:

  1. Il trasferimento della proprietà:
  • Perché un atto di compravendita sia considerato valido, i beni immobili richiedono sempre la forma scritta. Non è infatti possibile acquistare o vendere una casa solo tramite accordo verbale;
  • I beni mobili non necessitano di un documento scritto, e quindi risulta valido l’accordo verbale. Fanno eccezione solo i beni mobili che rientrano tra quelli iscritti ad un registro particolare, come ad esempio le auto, registrate al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
  1. La garanzia patrimoniale:
  • I beni immobili (come anche quelli mobili registrati) possono essere impiegati come garanzie per dei creditori. Tale operazione si chiama ipoteca, e rappresenta una copertura ai fini di un investimento. Se il proprietario del bene risulterà successivamente inadempiente, il creditore avrà diritto ad espropriare il l’immobile ipotecato, ma solo tramite un procedimento di esecuzione forzata;
  • Anche i beni mobili possono fungere da garanzie, ma in questo caso si parla di pegno. Il creditore acquisisce da subito il bene in possesso, per poi restituirlo al proprietario una volta che il debito sarà saldato. Se il debitore non provvede ad estinguere la somma dovuta, il creditore potrà appropriarsi dell’oggetto. Ma, anche qui, sollo con un’esecuzione forzata.
  1. La proprietà del bene:
  • I beni immobili devono obbligatoriamente appartenere a qualcuno. Se questi non presentano un proprietario, il bene passerà automaticamente nelle mani dello Stato;
  • I beni mobili non iscritti ad un registro invece, se non posseduti da nessuno, diventano res nullius (“cose di nessuno”), se non hanno mai avuto un proprietario. Mentre sono considerate res derelictae (“cose abbandonate”), se prima appartenevano a qualcuno. Ad ogni modo, questi beni possono essere successivamente acquisiti da qualcuno a titolo originario per occupazione.


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TAGS: beni, beni giuridici, immobili, mobili

Autore: Redazione Online

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