Advertisement - PubblicitàIL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, «Regolamento recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e
simboli grafici di prevenzione incendi»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81
del 7 aprile 1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 31 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2003, recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 3 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004, recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2005, recante «Requisiti di reazione al fuoco dei
prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 15 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 5 ottobre 2005, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 16 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle
costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile del 14 gennaio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita’ di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
Ravvisata la necessità di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico piu’ aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali;
Sentiti i rappresentanti delle categorie produttive e professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale; Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Advertisement - PubblicitàArt. 1
Approvazione e modalita’ applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
- Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- Le norme tecniche di cui al comma 1 si possono applicare alle attività di cui all’articolo 2 in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139:
a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi».
Advertisement - PubblicitàArt. 2
Campo di applicazione
- Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attivita’ di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.
- Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alle attivita’ di cui al comma 1 di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attivita’ esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attivita’, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.
- Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attivita’ esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all’articolo 1 si applicano all’intera attivita’.
- Le norme tecniche di cui all’articolo 1 possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attivita’ indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilita’ previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Advertisement - PubblicitàArt. 3
Impiego dei prodotti per uso antincendio
- I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilita’ del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attivita’, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
- L’impiego dei prodotti per uso antincendio e’ consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, gia’ sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtu’ di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.
- L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, e’ valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 Luglio 2008.
Advertisement - PubblicitàArt. 4
Monitoraggio
1. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’interno, provvede al monitoraggio dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1.
Advertisement - PubblicitàArt. 5
Disposizioni finali
- Ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1, restano valide:
a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto;
b) le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
- Per le attivita’ di cui all’articolo 2 in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti.
- Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2015
Il Ministro: Alfano