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DECRETO 19 Maggio 2022

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (22A03207) (GU Serie Generale n.125 del 30-05-2022)

DECRETO 19 Maggio 2022DECRETO 19 Maggio 2022
Ultimo Aggiornamento:

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246, recante «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 1987;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, recante le disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, recante «Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 5 febbraio 2019;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, ai sensi dell’art. 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell’8 marzo 2022;

Ravvisata la necessità di emanare, nell’ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi per gli
edifici di civile abitazione;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015;

Decreta:

Sommario

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Art. 1

Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione

  1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici destinati a civile abitazione di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

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Art. 2

Campo di applicazione

  1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare agli edifici destinati a civile abitazione, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 77, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
  2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246.
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Art. 3

Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

  1. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «76;» è aggiunto il seguente: «77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione;».
  2. All’art. 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente «f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione.».
  3. All’art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera z), è aggiunta la seguente: «aa) decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246, recante “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” e successive modificazioni.».
  4. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.14 – Edifici di civile abitazione», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di cui all’art. 1.
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Art. 4

Norme finali

  1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 19 Maggio 2022

Il Ministro: Lamorgese



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Autore: Redazione Online

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