La Super SCIA in alternativa al PDC è una tipologia di titolo abilitativo che si interpone tra la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e, appunto, il Permesso di Costruire.
La Super SCIA in alternativa al PDC è una tipologia di titolo abilitativo che si interpone tra la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e, appunto, il Permesso di Costruire.
L’autorizzazione è stata introdotta a partire dal 2016 e ammette la realizzazione di determinati lavori di notevole entità. Nello specifico, è necessario richiedere la Super SCIA in presenza di interventi che sono troppo “pesanti” per essere autorizzati da una semplice SCIA, e troppo “leggeri” per necessitare la richiesta del Permesso di Costruire.
Vediamo quali sono i lavori che possono essere conseguiti con la Super SCIA in alternativa al PDC.
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Advertisement - PubblicitàÈ il Testo Unico per l’Edilizia a disciplinare le modalità di richiesta della Super SCIA (conosciuta anche come “SCIA Alternativa” o “SCIA 2”).
In particolare, l’art. 23 prevede che i lavori conseguibili con la Super SCIA possano essere:
Le regioni hanno inoltre la facoltà di stabilire ulteriori tipologie di interventi, diverse da quelle già citate, che possono essere conseguibili con la Super SCIA in alternativa al PDC.
In ogni caso, tutte le opere da realizzare con la Super SCIA richiedono il pagamento del Contributo di Costruzione al comune, esattamente come il Permesso di Costruire.
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Advertisement - PubblicitàIn riferimento agli interventi per i quali sia richiesta l’acquisizione di verifiche preventive, e di atti o pareri rilasciati dagli enti competenti, sarà possibile – per i lavori conseguibili con Super SCIA – sostituire tali atti con delle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni predisposte da tecnici abilitati.
Le attestazioni dovranno essere allegate alla richiesta del titolo abilitativo e, in ogni caso, dovranno dimostrare che i lavori siano condotti nel rispetto di tutti i requisiti e presupposti richiesti dalla normativa, dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi.
Gli atti e le verifiche non potranno essere sostituiti dalle certificazioni dei tecnici abilitati se:
La segnalazione, con allegate le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni e gli elaborati tecnici richiesti, potrà essere trasmessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a meno che non sia previsto l’obbligo di presentazione telematica.
La Super SCIA, tra l’altro, dovrà contenere l’indicazione dell’impresa alla quale saranno affidati i lavori.
L’autorizzazione ai lavori dovrà essere comprovata mediante copia della Segnalazione, nella quale dovrà essere indicata la data di ottenimento, l’elenco di quanto allegato al progetto, l’attestazione redatta dal professionista e gli atti sopra citati, se necessari.
Nel caso in cui tale documentazione fosse assente, o non sussistessero tutti i requisiti necessari per realizzare l’intervento, il responsabile dell’ufficio comunale dovrà notificare al richiedente il divieto di esecuzione dei lavori, motivandone il rifiuto.
Qualora l’attestazione redatta dal professionista risultasse falsa, saranno inoltre informati l’autorità giudiziaria e il Consiglio dell’ordine a cui il tecnico risulta iscritto.
La validità del titolo abilitativo potrà essere di 3 anni al massimo. A questo proposito, nel caso in cui gli interventi non dovessero essere conclusi entro tale termine, sarà necessario trasmettere una nuova segnalazione, con obbligo di comunicare all’ufficio competente la data di fine lavori.
In seguito alla realizzazione dell’intervento autorizzato con la Super SCIA, poi, il progettista o il tecnico abilitato dovranno rilasciare un certificato di collaudo finale, in cui si dovrà attestare che i lavori realizzati sono conformi al progetto inizialmente predisposto. Anche in questo caso, il certificato dovrà essere presentato presso lo sportello unico comunale competente.
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