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Aiuti Quater in Gazzetta: Superbonus, dilazione bollette, tutte le novità

Il Decreto Aiuti Quater, così come il primo decreto Aiuti, il decreto Aiuti BIS e il decreto Aiuti TER, contiene numerose misure destinate al contrasto del rincaro dei prezzi dell’energia.

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Ultimo Aggiornamento:

Il Decreto Aiuti Quater, così come il primo decreto Aiuti, il decreto Aiuti BIS e il decreto Aiuti TER, contiene numerose misure destinate al contrasto del rincaro dei prezzi dell’energia.

Introduce infatti, tra l’altro, la possibilità per le imprese di rateizzare il pagamento delle bollette fino ad un massimo di 36 rate mensili. Ma prevede tuttavia anche diverse disposizioni mirate ad aiutare imprese e famiglie, e stabilisce inoltre parecchie nuove regole da rispettare in relazione al Superbonus 110%.

Il decreto-legge (DL n. 176 del 18 novembre 2022) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore a partire dal 19 novembre 2022.

Vediamo di seguito punto per punto tutte le novità introdotte dal Decreto Aiuti Quater.

Leggi anche: “Superbonus, Aiuti Quater: lavori al 90%, nuove regole, chi rimane al 110%

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Aiuti Quater: Superbonus da 110% a 90% per condomini e persone fisiche

Iniziamo subito analizzando le modifiche che il Governo Meloni ha introdotto nel Decreto Aiuti Quater in materia di Superbonus 110%. Il maxi-incentivo viene nuovamente travolto da diverse modifiche applicative.

La disciplina disposta dal Decreto Rilancio viene modificata come segue.

Il Superbonus rimane al 110% fino al 31 dicembre 2022, mentre si riduce al 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per:

  1. I condomini;
  2. Le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) che intervengono su edifici composti da 2 a 4 unità (anche appartenenti ad un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche).

Sempre i condomini e le persone fisiche su edifici da 2 a 4 unità, per quanto riguarda invece gli anni successivi, potranno usufruire del maxi-incentivo così come indicato nell’ultima Legge di Bilancio 2022, ovvero:

  • Nella misura del 70% per il 2024;
  • Nella misura del 65% per il 2025.

Attenzione, le modifiche appena descritte non si applicano ai casi in cui:

  1. Per la data del 25 novembre 2022, risulti già inviata la CILA riferibile agli interventi interessati;
  2. Per i condomini, oltre al requisito della CILA, anche la delibera assembleare dovrà risultare già approvata, in data antecedente al 25 novembre 2022.

Allo stesso modo, non saranno interessate dalle modifiche le pratiche Superbonus che prevedono interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, a patto però che, per la data del 25 novembre 2022, risulti già presentata la richiesta per l’ottenimento del titolo abilitativo che approva i lavori.

Leggi anche: “Superbonus 90%: La guida per il 2023, cosa cambierà e per chi“;

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Superbonus per indipendenti, unifamiliari, plurifamiliari: lavori già in corso

Il Superbonus spetterà nella misura del 110% fino alla data del 31 marzo 2023 se, per la data del 30 settembre 2022, sono stati effettuati almeno il 30% dei lavori complessivi in programma. Tale regola vale per:

  1. Le unità immobiliari indipendenti;
  2. Gli edifici unifamiliari;
  3. Le unità (funzionalmente indipendenti e con almeno un accesso autonomo dall’esterno) site all’interno di edifici plurifamiliari.

Leggi anche: “Superbonus 110% per unifamiliari: scadenza al 30 settembre, cosa sapere

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Indipendenti, unifamiliari, plurifamiliari: dal 1° gennaio Superbonus 90%

Si dispone inoltre che questi beneficiari potranno usufruire del Superbonus anche il prossimo anno. Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 potranno infatti anche loro beneficiare del maxi-incentivo (anche se nella misura del 90%), ma solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:

  • Il beneficiario della detrazione è il diretto proprietario dell’immobile oggetto di interventi oppure lo detiene sulla base di un diritto reale di godimento. Sono quindi esclusi i soggetti che detengono l’immobile in locazione o in comodato d’uso gratuito;
  • L’immobile oggetto di interventi è adibito ad abitazione principale;
  • Il beneficiario possiede un reddito non superiore a 15.000 euro. Il reddito si determina sulla base della nuova procedura prevista al comma 8-bis.1, che viene aggiunto appunto al Decreto Rilancio con lo stesso Aiuti Quater.
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Reddito non superiore a 15.000 euro: come si calcola

Il comma 8-bis.1 prevede appunto che il calcolo del reddito di riferimento si determini in base al nuovo meccanismo del “quoziente familiare”. La procedura è complessa e richiede una certa attenzione.

Il calcolo si determina sommando i redditi complessivi (riferibili all’anno precedente a quello di sostenimento delle spese) posseduti:

  1. Dal contribuente;
  2. Dal coniuge (o membro dell’unione civile o convivente di fatto) del contribuente;
  3. Da ogni altro membro del nucleo, diverso dai precedenti, che, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, si è trovato nelle condizioni di cui al Testo unico delle imposte sui redditi, art. 12, comma 2, ovvero ha conseguito un reddito complessivo non superiore a:
    • 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, se non ha figli oppure ha figli di età superiore a 24 anni;
    • 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili, se ha uno o più figli di età inferiore a 24 anni.

Sommando dunque i redditi complessivi dei membri familiari che soddisfano i requisiti detti, si ottiene un risultato che dovrà poi essere diviso per un valore che si determina proprio in base alle caratteristiche del nucleo.

Tale valore si determina come segue.

Il contribuente beneficiario da solo vale “1”. Al valore “1” si aggiunge:

  • 1”, per il coniuge (o membro dell’unione civile o convivente di fatto) del contribuente;
  • 0,5”, se è presente un terzo membro, diverso da contribuente e coniuge, che soddisfa le condizioni reddituali descritte sopra;
  • 1”, se sono presenti due ulteriori membri, oltre a contribuente e coniuge, che soddisfano le condizioni reddituali di cui sopra;
  • 2”, se sono presenti tre o più membri, oltre al contribuente e al coniuge, che soddisfano le condizioni reddituali di cui sopra.

Superbonus 90% nel 2023: riepilogo calcolo reddito e requisiti

Insomma, si sommano i redditi complessivi dei membri idonei per poi dividere il risultato per il valore che si ottiene secondo il calcolo descritto.

Se il reddito complessivo del nucleo così determinato, riferibile all’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, non risulta superiore a 15.000 euro, il contribuente potrà beneficiare del Superbonus al 90% per tutto il corso del 2023.

Ciò, chiaramente, se vengono rispettati anche gli altri requisiti, in merito al fatto che l’immobile debba essere la Prima Casa e che a beneficiare della detrazione debba essere il proprietario oppure il titolare di un diritto reale.

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Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025: eventi sismici, ONLUS, OdV, APS

Il Decreto Aiuti Quater in questo caso conferma ed estende quanto già previsto in precedenza per il Superbonus 110%.

Il maxi-incentivo per gli interventi effettuati nei comuni che sono stati colpiti, a partire dal 1° aprile 2009, da eventi sismici, e per i quali sia stato dichiarato lo Stato di Emergenza, potranno sempre usufruire del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025.

In questo caso, l’Aiuti Quater estende la scadenza al 31 dicembre 2025 anche a favore dei soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) dell’art. 119, ovvero le ONLUS, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, a patto che:

  • Svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
  • I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • Intervengano su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2, D/4, e possiedano tali immobili a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. In tal caso infatti il contratto di comodato d’uso è ancora ammesso, ma solo se risulta già registrato per la data del 1° giugno 2022.

In questi casi il limite di spesa viene determinato sulla base di differenti condizioni rispetto agli altri beneficiari. Per saperne di più, leggi: “Superbonus 110%: criteri per calcolo limiti di spesa ONLUS

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Superbonus: modificata Cessione del Credito, possibile utilizzo in 10 anni

Ma le novità in merito al Superbonus 110% non sono finite qui.

Anche il meccanismo della cessione del credito d’imposta è stato nuovamente ridisciplinato e pertanto prevede che si seguano nuove regole.

In particolare, per quanto riguarda i crediti d’imposta, rimasti inutilizzati, che sono derivati dalle Comunicazioni relative alla prima cessione del credito o all’esercizio dello sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, si prevede quanto segue.

In deroga alla procedura prevista prima per la rateizzazione, tali crediti d’imposta potranno essere utilizzati in 10 rate annuali di pari importo. Per poter utilizzare i crediti in un tempo di 10 anni sarà necessario che il fornitore oppure il cessionario inviino una comunicazione alle Entrate per via telematica.

Ferma restando questa disciplina, e previo invio della Comunicazione, l’utilizzo del credito sarà diviso in 10 anni. Si chiarisce tutta via che nel caso in cui la quota spettante per ogni anno non venisse utilizzata interamente, la stessa quota non potrà essere richiesta a rimborso né fruita negli anni successivi.

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Aiuti Quater: estesi Bonus Energia, necessaria Comunicazione

Il decreto Aiuti Quater estende nuovamente anche i crediti d’imposta derivanti dai Bonus Energia.

In particolare, i crediti d’imposta saranno fruibili anche in riferimento ai consumi di energia e gas, o all’energia prodotta e autoconsumata, in riferimento al mese di dicembre 2022, nella misura del:

  • 40%, per le imprese energivore;
  • 30% per le imprese diverse da quelle energivore, dotate di almeno un contatore di potenza pari a 4,5 kW;
  • 40%, per le imprese gasivore;
  • 40%, per le imprese diverse da quelle gasivore.

I crediti d’imposta riferibili al mese di dicembre 2022, potranno essere utilizzati come sempre in due modalità (compensazione o cessione), fino alla data ultima del 30 giugno 2023.

A questo proposito, l’Aiuti Quater ha disposto l’estensione della scadenza, sempre al 30 giugno 2023, anche per poter utilizzare i crediti derivanti dai consumi:

  • Dei mesi di ottobre e novembre 2022 (la scadenza era al 31 marzo 2023);
  • Del terzo trimestre 2022 (la scadenza era al 31 dicembre 2022).

Questi crediti d’imposta potranno quindi essere utilizzati entro il 30 giugno del prossimo anno nelle seguenti modalità:

  • Compensazione con Modello F24;
  • Cessione del credito d’imposta, esclusivamente per intero, ad altri soggetti liberamente. Tali soggetti potranno poi effettuare un massimo di due ulteriori cessioni per lo stesso credito, ma solo a favore dei cosiddetti “soggetti qualificati”, ovvero banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, imprese di assicurazione autorizzate.

A prescindere dal numero di cessioni che interesseranno il credito, questo dovrà comunque essere utilizzato obbligatoriamente entro il 30 giugno 2023.

Attenzione, il decreto aiuti Quater dispone anche che le imprese che beneficeranno dei crediti di cui sopra (compresi quelli derivanti dal terzo trimestre 2022), per poter utilizzare i crediti fino alla data del 30 giugno 2023, saranno tenuti ad inviare alle Entrate una comunicazione in cui dichiarano l’ammontare dell’importo maturato nel corso dell’anno 2022.

Tale comunicazione dovrà essere inviata entro la data del 16 marzo 2023. Le modalità saranno definite con un provvedimento che le Entrate dovranno emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Aiuti Quater (19 novembre).

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Rateizzazione bollette: se si aderisce si perde il credito Bonus Energia

Le misure a favore delle imprese, che sono mirate al contrasto dei costi energetici, non sono finite qui.

Il Governo Meloni ha disposto in particolare la possibilità per le imprese di dilazionare il pagamento delle bollette di luce e gas.

I costi interessati dalla misura sono quelli relativi ai consumi del periodo di tempo che va dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023, e che saranno fatturati dalle imprese entro il 30 settembre 2023.

Il decreto Aiuti Quater prevede che le bollette relative al periodo citato potranno essere frazionate fino ad un massimo di 36 rate mensili.

Gli importi che possono essere inclusi nel frazionamento tuttavia sono solo:

  • Gli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici;
  • Gli importi che eccedono l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

La possibilità di dilazionare gli importi dovuti viene introdotta mediante la concessione della garanzia statale gestita da Sace SPA, che provvederà a concedere alle imprese di assicurazione – che sono autorizzate all’esercizio del ramo crediti a cauzioni – una garanzia pari al 90% degli indennizzi derivanti dalle esposizioni dei crediti vantati dai fornitori per il mancato pagamento delle bollette da parte delle imprese.

Saranno quindi i fornitori stessi a concedere alle imprese i piani di rateizzazione e, per questo, potranno a loto volta richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica presso la stessa Sace SPA.

La rateizzazione delle bollette sarà concessa alle imprese a patto che:

  1. La stessa impresa, o un’altra impresa appartenente allo stesso Gruppo, non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali viene riconosciuta la rateizzazione. Qualora, al momento della richiesta, siano già stati distribuiti dividendi o riacquistate azioni, l’impresa dovrà impegnarsi a non farlo più per i 12 mesi successivi;
  2. L’impresa si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
  3. L’impresa si impegni a non trasferire le produzioni in Paesi extra Ue.

Le modalità per richiedere la dilazione, si legge, saranno definite a 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Viene già chiarito tuttavia che, una volta avviata la rateizzazione, se l’impresa dovesse non pagare un minimo di 2 rate (anche non consecutive), il beneficio decadrebbe e l’impresa sarebbe tenuta a corrispondere, in un’unica soluzione, l’intero importo restante.

Attenzione, viene specificato tra l’altro che, nel caso in cui un’impresa aderisse al piano di rateizzazione delle bollette, perderebbe automaticamente il diritto di accedere ai crediti d’imposta legati ai Bonus Energia di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente a questo.

Le due misure, si spiega, sono da intendersi in forma alternativa e non possono essere cumulate.

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Aiuti Quater, taglio accise e IVA: nuova Comunicazione da inviare

Il nuovo decreto aiuti prevede inoltre l’estensione, fino al 31 dicembre 2022, delle misure legate al taglio dei prezzi di accise e IVA sui carburanti.

In particolare, fino alla fine di quest’anno, le imposte resteranno ridotte nella misura di:

  • 478,40 euro, per mille litri di benzina;
  • 367,40 euro, per mille litri di oli da gas o di gasolio usato come carburante;
  • 182,61 euro, per mille chilogrammi di gas di petrolio liquefatti usati come carburanti;
  • 0 euro per metro cubo, e IVA al 5%, per il gas naturale (metano) usato per autotrazione.

Attenzione, viene introdotta una nuova disposizione che impone l’invio di una comunicazione all’ufficio delle Dogane, da trasmettere entro il 13 gennaio 2023, con la quale si dichiarano i dati relativi alla quantità – dei prodotti interessati dagli “sconti” d’accisa – che giace nei serbatoi alla data del 31 dicembre 2022. Sono tenuti all’invio della Comunicazione all’ufficio delle Dogane:

  • Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici che sono assoggettati ad accisa;
  • Gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti.

Qualora tali soggetti non dovessero provvedere all’invio della Comunicazione, oppure la stessa dovesse contenere dati incompleti o non veritieri, si dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa minima di 500 euro e massima di 3.000 euro.

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Fringe benefits non tassabili per dipendenti: limite esteso a 3.000 euro

In tema di “welfare aziendale”, il decreto Aiuti Quater stabilisce un ulteriore innalzamento del limite relativo all’importo non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti, in riferimento ai valori dei fringe benefits (ovvero i compensi differenti da quelli concessi in denaro) presenti in busta paga.

Si tratta dei cosiddetti “compensi in natura” che sono attribuiti al datore di lavoro. Per tali compensi, fino ad una certa soglia, è prevista l’esenzione dal pagamento delle imposte.

La soglia era stata estesa di recente dal decreto aiuti BIS, che ha innalzato il precedente importo (pari a 258,23 euro) stabilendolo a 600 euro.

Il decreto aiuti Quater estende ulteriormente la soglia, portandola invece a ben 3.000 euro.

Qualora venisse superata tale soglia, i fringe benefits risulterebbero tassabili per l’intero importo e concorrerebbero alla formazione del reddito.

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Contributi a fondo perduto per fondo sportivo, ETS, enti religiosi

L’Aiuti Quater, in vigore dal 19 novembre, prevede inoltre l’incremento di alcuni contributi straordinari concessi a favore di:

  1. Fondo per il potenziamento del movimento sportivo;
  2. Fondo a sostegno degli ETS (Enti del Terzo Settore) e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari a favore di persone con disabilità.

Nel primo caso, a favore del movimento sportivo, si dispone l’erogazione di ulteriori 10 milioni di euro da destinare alla concessione di contributi a fondo perduto per:

  • Associazioni e società dilettantistiche;
  • Discipline sportive;
  • Enti di promozione sportiva;
  • Federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Per gli ETS e gli enti religiosi che assistono persone disabili, invece, vengono riconosciuti ulteriori 50 milioni di euro, da destinare a contributi straordinari per:

  • Enti iscritti al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore;
  • Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, che sono coinvolte nel processo di trasmigrazione dei registri esistenti;
  • ONLUS regolarmente iscritte all’Anagrafe;
  • Fondazioni;
  • Associazioni;
  • Aziende di servizi alla persona;
  • Enti religiosi civilmente riconosciuti, che prestano servizi sociosanitari e socioassistenziali (in regime residenziale e semiresidenziale) a favore di soggetti anziani.

Esiste inoltre un Fondo destinato a sostenere gli iscritti al Runts, le OdV e le APS che non rientrano tra i beneficiari del Fondo di cui sopra. Anche per questo Fondo sono state incrementate le risorse, da 50 milioni a 100 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il Contributo dedicato al settore del trasporto merci, introdotto dal decreto aiuti TER, con il decreto aiuti Quater si precisa solamente che le imprese, per riceverlo, dovranno avere sede legale o stabile organizzazione in Italia.

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Esenzione imposta di bollo e IMU: novità e precisazioni

L’Aiuti Quater provvede inoltre ad estendere l’elenco degli atti, documenti e registri che usufruiscono, in modo assoluto, dell’esenzione dall’imposta di bollo, di cui al DPR n. 642 del 26 ottobre 1972.

Qui, dopo l’articolo 8-bis della Tabella viene inserito il nuovo articolo 8-ter, che concede l’esenzione dall’imposta di bollo per i contributi destinati a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali – per i quali nel Comune sia stato dichiarato lo Stato di Emergenza – se sussiste un nesso di causalità con l’evento.

In tema di esenzioni da imposte poi, viene fatta una precisazione in riferimento all’esenzione dall’IMU, introdotta dal decreto Agosto, che prevede che:

L’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).

Ovvero, per gli immobili: “rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”.

In riferimento a questa tipologia di esenzione, l’Aiuti Quater stabilisce che la seconda rata di IMU per il 2022 non è più subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in deroga a quanto stabilito prima dallo stesso decreto Agosto.

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Aiuti Quater, ulteriori misure: bonus registratori e versamenti allo sport

Tra le ulteriori misure principali introdotte con il decreto aiuti Quater, viene introdotto un nuovo “Bonus registratori telematici”, dedicato appunto ai soggetti passivi IVA che sono tenuti alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Qui viene stabilito che, qualora i soggetti interessati procedessero, nel corso del 2023, ad adeguare i propri registratori al fine di integrare l’opzione della “lotteria degli scontrini”, avranno diritto a ricevere un contributo a titolo di rimborso, da utilizzare esclusivamente nell’F24 senza l’applicazione degli ordinari limiti annuali previsti per la compensazione.

Il contributo potrà coprire il 100% della spesa sostenuta, ma non potrà superare l’importo massimo di 50 euro.

Con l’Aiuti Quater si dispone infine l’estensione del termine per il pagamento dei versamenti tributari e contributivi (Iva, ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, imposte sui redditi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria), incluse le addizionali regionali e comunali, dovuti da:

  • Federazioni sportive nazionali;
  • Enti di promozione sportiva;
  • Associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

In particolare, questi beneficiari possono procedere con il versamento dei contributi e imposte detti sopra, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, fino alla data ultima del 22 dicembre 2022. Ciò però solo se:

  • Hanno domicilio fiscale, sede fiscale oppure sede operativa in Italia;
  • Sono attive nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.


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TAGS: Aiuti Quater, decreto Aiuti Quater, Fringe benefits, Superbonus

Autore: Redazione Online

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