Con il Comunicato Stampa del 22 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate annuncia la firma del nuovo Provvedimento Prot. n. 233822/2022, con il quale si dispone la proroga fino al 30 novembre per l’invio dell’autodichiarazione, obbligatoria per le imprese che hanno usufruito dei cosiddetti “Aiuti di Stato”.
Si tratta di tutti quei contributi messi in campo a favore delle imprese per via dell’emergenza da Covid-19, per i quali è previsto comunque un limite massimo da non superare per ogni beneficiario.
I massimali concessi dagli aiuti di Stato sono quelli stabiliti nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”, ed è proprio in riferimento a questi che si deve inviare l’autodichiarazione.
Per saperne di più, leggi: “Contributi statali per imprese: obbligatoria l’autodichiarazione”
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàL’autodichiarazione obbligatoria dunque non dovrà essere più trasmessa entro il 30 giugno 2022 ma entro la data ultima del 30 novembre 2022.
L’estensione del termine è stato stabilito ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni previste dall’art. 35 del DL n. 73 del 21 giugno 2022, che ha decretato la proroga dei termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di stato).
Ci sarà dunque più tempo per tutti, anche per quelle imprese che avevano già inviato l’autodichiarazione in passato e che, dopo aver ricevuto altri aiuti di Stato, sono adesso tenuti ad una nuova trasmissione. In tal caso, lo ricordiamo, nel nuovo modulo dovranno essere specificati anche i contributi ottenuti in precedenza.
L’autodichiarazione difatti deve contenere tutti gli importi che l’impresa beneficiaria ha ottenuto nel corso del periodo emergenziale, così da attestare che questi non abbiano superato i massimali previsti dalla Commissione europea.
Nel caso in cui tali massimali dovessero essere superati, sempre nel modulo di autodichiarazione dovrà essere compilata la sezione dedicata alla restituzione degli importi in eccesso.
Advertisement - PubblicitàPotranno invece fruire di un’ulteriore proroga i soggetti che, in seguito al controllo automatizzato dei moduli, si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute, ai sensi del DL n. 41 del 22 marzo 2021, art. 5, commi da 1 a 9.
In questo caso, come accadeva già prima, la data ultima di presentazione del modulo dipenderà dalla data in cui vengono effettuati i dovuti controlli, così come previsto dal Provvedimento del 18 ottobre 2021, modificato poi dal Provvedimento del 3 dicembre 2021.
Questi soggetti sono in particolare le Partite IVA, attive alla data di entrata in vigore del decreto n. 41/2021 (23 marzo 2021) che, per via dell’emergenza pandemica, nel 2020 hanno subito una riduzione del volume d’affari pari almeno al 30% rispetto ai ricavi relativi al 2019.
Per questa tipologia di beneficiari la scadenza è sempre fissata al 30 novembre. Tuttavia, se i controlli automatizzati dovessero avvenire successivamente a tale data, essi potranno inviare l’autodichiarazione fino al termine ultimo di 60 giorni a partire dalla data di pagamento delle somme dovute o, comunque, dal versamento della prima rata.
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