Nel testo della Legge di Bilancio 2023 sono state definite le regole per il recupero degli importi percepiti in eccedenza in riferimento agli Aiuti di Stato concessi per la pandemia da Covid-19.
Nel testo della Legge di Bilancio 2023 in vigore dal 1° gennaio, sono state definite le regole per il recupero degli importi percepiti in eccedenza in riferimento agli Aiuti di Stato concessi per la pandemia da Covid-19.
Si tratta appunto delle misure di agevolazione per le quali devono essere rispettati i limiti e le condizioni imposti dalla sezione 3.1 – «Aiuti di importo limitato» della comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020.
Facciamo presente che le nuove disposizioni di cui parleremo di seguito, nonostante siano entrate in vigore con la Manovra 2023, rientrano tra le misure che hanno validità con decorrenza dal 29 dicembre 2022.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàQuanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi da 595 a 602, è dedicato quindi agli aiuti di Stato concessi alle imprese per la pandemia da Covid-19, sulla base di quanto previsto dal Temporary Framework.
In particolare, sono interessati dalle nuove disposizioni solo determinati settori che hanno usufruito degli aiuti, ovvero:
La nuova procedura di recupero dei predetti aiuti di Stato corrisposti in eccedenza prevede che, in primo luogo, l’impresa possa procedere con la restituzione volontaria delle somme che hanno superato i limiti stabiliti al Paragrafo 3.1.
La somma che viene restituita dovrà essere comprensiva degli interessi di recupero, che dovranno essere calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
Nel caso in cui l’impresa non procedesse alla restituzione volontaria, le somme che questa ha ricevuto in eccedenza saranno sottratte dal prossimo contributo legato agli aiuti di Stato che dovrà ricevere.
L’importo che verrà sottratto, si spiega, sarà comprensivo anche degli interessi di recupero maturati fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.
Qualora invece nessuna delle soluzioni dette fosse possibile – ovvero, nel caso in cui l’impresa non procedesse volontariamente alla restituzione e non dovesse neanche ricevere nuovi aiuti di Stato – allora la normativa stabilisce che l’impresa dovrà effettivamente procedere con il riversamento delle somme.
La stessa cosa accade anche nel caso in cui, pur dovendo ricevere nuovi aiuti, questi non bastassero a coprire l’intera somma ottenuta in eccedenza. L’impresa dovrà riversare gli importi residui dovuti.
Viene infine precisato che in riferimento alle somme da restituire non saranno applicate sanzioni nei seguenti casi:
Quanto detto, anche se per ora non viene espressamente specificato, significa che qualora l’impresa non dovesse procedere – in una delle modalità descritte – alla restituzione, a quel punto saranno chiaramente avviate le procedure di recupero disposte dall’Agenzia delle Entrate, con anche l’applicazione delle sanzioni.
Per ora non vengono precisati ulteriori approfondimenti e, tra l’altro, non sono state neanche stabilite le date di riferimento legate al rispetto delle disposizioni previste.
Le modalità di attuazione saranno stabilite con successivo decreto.
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