In una recente sentenza di ricorso affrontata dal Consiglio di Stato, si stabilisce come sia l’ordine di demolizione che quello di acquisizione di un abuso edilizio da parte del Comune siano ordinanze che non debbano essere spiegate.
In una recente sentenza di ricorso affrontata dal Consiglio di Stato, si stabilisce come sia l’ordine di demolizione che quello di acquisizione di un abuso edilizio da parte del Comune siano ordinanze che non debbano essere spiegate.
Il caso in questione affronta però anche diverse tematiche, come la funzione del condono edilizio o l’importanza di verificare quale sia davvero l’oggetto dell’istanza.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl caso recentemente affrontato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3659/2021, riguarda un ricorso presentato da due coniugi al fine di contestare un ordine di demolizione che per gli istanti risultava illegittima.
Nel 2002, i due coniugi hanno realizzato un piano rialzato su un manufatto rustico. Essi prima di procedere avevano correttamente presentato una DIA, che al tempo aveva gli stessi “poteri” riconosciuti oggi al Permesso di Costruire.
Da alcuni controlli eseguiti successivamente però, è risultato come i dati contenuti nella DIA non fossero in realtà conformi all’effettiva struttura realizzata. Il Comune ha così dichiarato il manufatto come abuso edilizio, e di risposta i coniugi avevano presentato la domanda di condono edilizio per regolarizzare la struttura.
Con la domanda di condono in pendenza, e quindi in attesa di esito, i due istanti hanno successivamente realizzato nello stesso fabbricato delle murature di tamponamento. Il Comune, scoperto l’ulteriore abuso, ha emesso un’ordinanza di demolizione per la tamponatura e, visto che gli istanti non hanno poi provveduto alla demolizione, il Comune ha deciso per l’acquisizione gratuita dell’intera struttura abusiva a favore del patrimonio comunale.
I due coniugi hanno mosso domanda di ricorso che, in primo grado è stata negata dal TAR, così si sono rivolti al Consiglio di Stato.
Advertisement - PubblicitàIl nuovo ricorso presentato dagli istanti al Consiglio di Stato non ha prodotto risultati positivi per loro.
In primo luogo, essi hanno contestato come in presenza di una domanda pendente di condono edilizio, il Comune non avrebbe avuto il potere di emettere un ordine di demolizione. In secondo luogo poi, gli istanti contestano il fatto che il Comune non avesse fornito delle valide motivazioni per procedere all’acquisizione del bene abusivo.
Con la sentenza n. 3659/2021, il Consiglio di Stato ha respinto definitivamente il ricorso. I giudici hanno appurato infatti come l’ordinanza di demolizione avesse come oggetto unicamente i muri di tamponamento, e non il fabbricato su cui pendeva la richiesta di condono.
Si precisa inoltre che la Legge n. 47 del 28 febbraio 1985 definisce illegali tutti gli interventi eseguiti su un abuso edilizio con richiesta di condono pendente, ad eccezione di quelli finalizzati all’adeguamento sismico. Disposizione riconfermata anche lo scorso anno dal TAR Napoli con la sentenza n. 2062/2020.
Il CDS stabilisce inoltre che l’ordinanza di demolizione di un abuso, o la successiva acquisizione del manufatto da parte del Comune sono misure che non necessitano di spiegazioni.
Si legge infatti che:
“L’ordine di demolizione, quale atto di natura doverosa e vincolata, non richiede particolare motivazione, essendo sufficiente che il medesimo descriva quali sono le opere oggetto di contestazione al fine di permettere al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, esulando ogni altra indicazione dal contenuto tipico del provvedimento.”
E ancora:
“L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale si verifica di diritto come effetto automatico dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, mentre l’atto acquisitivo ha natura meramente dichiarativa dell’effetto prodottosi ex lege, per cui non richiede alcuna motivazione.”
Il ricorso è stato inevitabilmente respinto.
Leggi anche: “Demolizione abuso: l’interessato dev’essere avvisato prima dell’esecuzione?”
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!