Il Consiglio di Stato chiarisce la definizione di abuso edilizio, classificando i differenti casi in base alla gravità dell’illecito. Vediamo in che modo la legge differenzia i vari tipi di abuso edilizio.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1484/2017 chiarisce la definizione di abuso edilizio, classificando i differenti casi in base alla gravità dell’illecito.
Vediamo in che modo la legge differenzia i vari tipi di abuso edilizio.
Sommario
L’abuso edilizio totale è la forma più grave di illecito. Si tratta del caso in cui non sia presente alcun Permesso di Costruire o altro titolo che abbia autorizzato la costruzione della struttura abusiva.
Rientrano in questo tipo di abuso anche i casi in cui l’autorizzazione sia presente, ma risulti del tutto inefficace e invalida. Per esempio, se il fabbricato costruito si ritiene completamente differente da quelle che erano le disposizioni stabilite dal progetto preliminare e da quello esecutivo. O se la struttura occupa una volumetria maggiore di quella prevista.
Advertisement - PubblicitàSi parla di abuso edilizio sostanziale quando l’autorizzazione è presente e risulta valida ma, rispetto ai progetti iniziali, è stata data alla struttura una differente destinazione d’uso con varianti che possono essere normali o essenziali.
Sono varianti in senso proprio le modifiche qualitative o quantitative che, rispetto al progetto, non comportano delle variazioni sostanziali alla struttura. In questo caso, gli abusivi possono richiedere il rilascio di un nuovo permesso in variante, complementare o accessorio.
Le varianti essenziali invece rappresentano delle incompatibilità quali-quantitativa rispetto al progetto iniziale. L’abuso è ritenuto maggiormente grave, e per sanarlo sarà necessario richiedere un nuovo permesso di costruire, autonomo e indipendente rispetto a quello originale.
Advertisement - PubblicitàL’abuso edilizio minore è quello in cui gli interventi vengono realizzati in maniera differente rispetto alle disposizioni del progetto iniziale. In tal caso però, le variazioni hanno inciso solo su elementi particolari delle costruzione, e non essenziali.
La difformità parziale si configura, per esempio, quando sono presenti delle piccole modifiche in merito a qualche accorgimento tecnico. In compenso però, non deve essere presente alcuna modifica alla volumetria, alla superficie, e alla destinazione d’uso del manufatto.
Advertisement - PubblicitàCome sappiamo, le normative tecniche per le costruzioni prevedono che ci possa essere un margine del 2% di differenza tra le disposizioni del progetto iniziale e l’esecuzione della struttura in sé.
Dunque, l’abuso edilizio non rilevante è quello per cui il manufatto non eccede la percentuale del 2% di modifiche effettuate. In questo caso, la costruzione si ritiene comunque legale.
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