Con l’approvazione del DL Semplificazioni/Recovery, in vigore dal 1° giugno 2021, il Superbonus 110% è stato ovviamente semplificato ma anche rivoluzionato. Approfondiamo di seguito.
Con l’approvazione del DL Semplificazioni/Recovery, in vigore dal 1° giugno 2021, il Superbonus 110% è stato ovviamente semplificato ma anche rivoluzionato.
La notizia che ha destato maggior interesse, ovviamente, riguarda il fatto che tutti i lavori, con la sola eccezione di quelli che prevedono la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, non necessiteranno più della presentazione dello stato legittimo, ovvero della doppia conformità.
Tali interventi infatti rientreranno tutti nella categoria della manutenzione straordinaria, e saranno fattibili solamente presentando una CILA in deroga. Ovviamente, non si tratta della tradizionale CILA che tutti conosciamo, ma di un nuovo documento ideato specificatamente per il Superbonus 110%.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
La nuova CILA in deroga necessaria per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ammissibili al Superbonus 110%, ovviamente, necessita di diverse spiegazioni riguardanti la sua compilazione, proprio come è accaduto e ancora accade con l’APE Convenzionale.
Le prime indicazioni operative sulla compilazione della CILA in deroga sono giunti con la circolare 24 giugno 2021 protocollo n. 0616894 della Regione Emilia-Romagna (scaricabile accedendo a questa pagina).
I chiarimenti forniti sono relativi ai seguenti temi:
Vediamo i punti citati uno per uno.
Advertisement - PubblicitàPer quanto riguarda l’ambito di applicazione e specialità della nuova CILA in deroga, il consiglio regionale dell’Emilia-Romagna indica innanzitutto la necessità di barrare le caselle relative alla CILA.
Si specifica poi che nel quadro 2 del modulo, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento in merito alla natura dei lavori, sarà bene specificare la seguente dicitura:
“Intervento di cui all’art. 119 del DL n. 34 del 2020, consistente nella realizzazione…”.
La Regione Emilia-Romagna ricorda inoltre che tali indicazioni sono riferibili a tutti i lavori che non prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio. Per quanto riguarda queste ultime infatti, sarà obbligatoria la presentazione della SCIA.
Advertisement - PubblicitàIl secondo punto fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle attestazioni da allegare alla CILA in deroga. Come abbiamo già spiegato nell’articolo “Superbonus 110%: si CILA no conformità, come funziona davvero”, e come ribadito nella circolare dell’Emilia-Romagna, la CILA dovrà contenere obbligatoriamente:
Di conseguenza, viene chiarito non sarà necessario compilare il quadro f) del modulo 1 e il quadro 3) del modulo 2. Inoltre, ribadiamo ancora, non si dovranno allegare alla CILA gli elaborati grafici riguardanti lo stato legittimo dell’immobile.
Advertisement - PubblicitàIn riferimento al terzo punto, la Regione Emilia-Romagna ricorda che tra gli interventi soggetti alla presentazione della CILA in deroga rientrano anche quelli ammissibili al Superbonus 110% aventi rilevanza strutturale.
Di conseguenza, sarà necessario compilare il quadro n. 16) del modello 2, allegando quindi l’apposito progetto strutturale relativo all’immobile oggetto degli interventi.
Advertisement - PubblicitàPassiamo quindi al quarto punto, ovvero quello relativo alle sanzioni di natura fiscale.
La Regione Emilia-Romagna ricorda come, con le nuove disposizioni del DL n. 77 del 31 maggio 2021, DL Semplificazioni/Recovery appunto, la decadenza del Superbonus 110% potrà avvenire “esclusivamente” se:
Si specifica inoltre che compilare correttamente tutti i moduli è indispensabile, così come lo è il rispetto del progetto nell’esecuzione degli interventi. Se tutto ciò non dovesse essere rispettato, oltre alla decadenza del beneficio si applicherebbero diverse sanzioni di natura fiscale.
Advertisement - PubblicitàIn riferimento all’agibilità e agli adempimenti in materia sismica, la circolare pubblicata dalla Regione Emilia-Romagna fa riferimento al solo ambito regionale, essendo che appunto le disposizioni possono cambiare da regione a regione.
L’applicazione della disciplina regionale viene confermata in relazione:
Leggi anche: “Superbonus 110% nel 730: la guida su come inserire i dati senza fare errori”
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