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Superbonus e CILA: chiarimenti sulla compilazione

Con l’approvazione del DL Semplificazioni/Recovery, in vigore dal 1° giugno 2021, il Superbonus 110% è stato ovviamente semplificato ma anche rivoluzionato. Approfondiamo di seguito.

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Ultimo Aggiornamento:

Con l’approvazione del DL Semplificazioni/Recovery, in vigore dal 1° giugno 2021, il Superbonus 110% è stato ovviamente semplificato ma anche rivoluzionato.

La notizia che ha destato maggior interesse, ovviamente, riguarda il fatto che tutti i lavori, con la sola eccezione di quelli che prevedono la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, non necessiteranno più della presentazione dello stato legittimo, ovvero della doppia conformità.

Tali interventi infatti rientreranno tutti nella categoria della manutenzione straordinaria, e saranno fattibili solamente presentando una CILA in deroga. Ovviamente, non si tratta della tradizionale CILA che tutti conosciamo, ma di un nuovo documento ideato specificatamente per il Superbonus 110%.

Approfondiamo di seguito.

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Superbonus 110% e CILA in deroga: i chiarimenti del Consiglio Regionale

La nuova CILA in deroga necessaria per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ammissibili al Superbonus 110%, ovviamente, necessita di diverse spiegazioni riguardanti la sua compilazione, proprio come è accaduto e ancora accade con l’APE Convenzionale.

Le prime indicazioni operative sulla compilazione della CILA in deroga sono giunti con la circolare 24 giugno 2021 protocollo n. 0616894 della Regione Emilia-Romagna (scaricabile accedendo a questa pagina).

I chiarimenti forniti sono relativi ai seguenti temi:

  • Ambito di applicazione e specialità della nuova CILA in deroga;
  • Attestazioni riguardanti la costruzione dell’immobile;
  • Gli interventi strutturali;
  • Le sanzioni di natura fiscale;
  • L’agibilità e gli adempimenti in materia sismica.

Vediamo i punti citati uno per uno.

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Applicazione e specialità della nuova CILA in deroga

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione e specialità della nuova CILA in deroga, il consiglio regionale dell’Emilia-Romagna indica innanzitutto la necessità di barrare le caselle relative alla CILA.

Si specifica poi che nel quadro 2 del modulo, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento in merito alla natura dei lavori, sarà bene specificare la seguente dicitura:

Intervento di cui all’art. 119 del DL n. 34 del 2020, consistente nella realizzazione…”.

La Regione Emilia-Romagna ricorda inoltre che tali indicazioni sono riferibili a tutti i lavori che non prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio. Per quanto riguarda queste ultime infatti, sarà obbligatoria la presentazione della SCIA.

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Le attestazioni da allegare alla CILA in deroga

Il secondo punto fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle attestazioni da allegare alla CILA in deroga. Come abbiamo già spiegato nell’articolo “Superbonus 110%: si CILA no conformità, come funziona davvero”, e come ribadito nella circolare dell’Emilia-Romagna, la CILA dovrà contenere obbligatoriamente:

  • Gli estremi del titolo abilitativo che ha consentito la costruzione dell’immobile;
  • In caso di abuso sanato, gli estremi del titolo abilitativo che ha concesso la sanatoria (o il condono edilizio);
  • In caso di costruzione conclusa entro il 1° settembre 1967, gli estremi del provvedimento che attesta che la costruzione è stata realizzata e completata prima della suddetta data.

Di conseguenza, viene chiarito non sarà necessario compilare il quadro f) del modulo 1 e il quadro 3) del modulo 2. Inoltre, ribadiamo ancora, non si dovranno allegare alla CILA gli elaborati grafici riguardanti lo stato legittimo dell’immobile.

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Superbonus 110%: gli interventi con rilevanza strutturale

In riferimento al terzo punto, la Regione Emilia-Romagna ricorda che tra gli interventi soggetti alla presentazione della CILA in deroga rientrano anche quelli ammissibili al Superbonus 110% aventi rilevanza strutturale.

Di conseguenza, sarà necessario compilare il quadro n. 16) del modello 2, allegando quindi l’apposito progetto strutturale relativo all’immobile oggetto degli interventi.

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Decadenza e sanzioni di natura fiscale

Passiamo quindi al quarto punto, ovvero quello relativo alle sanzioni di natura fiscale.

La Regione Emilia-Romagna ricorda come, con le nuove disposizioni del DL n. 77 del 31 maggio 2021, DL Semplificazioni/Recovery appunto, la decadenza del Superbonus 110% potrà avvenire “esclusivamente” se:

  • La CILA non viene presentata;
  • I dati riportati sulla CILA non corrispondono con quelle che sono le vere caratteristiche dell’immobile;
  • Sulla CILA non sono presenti gli estremi del titolo abilitativo riguardante l’immobile (o del provvedimento apposito per le costruzioni realizzate prima del 1967);
  • Sulla CILA sono presenti le attestazioni appena citate, ma i dati non corrispondono al vero.

Si specifica inoltre che compilare correttamente tutti i moduli è indispensabile, così come lo è il rispetto del progetto nell’esecuzione degli interventi. Se tutto ciò non dovesse essere rispettato, oltre alla decadenza del beneficio si applicherebbero diverse sanzioni di natura fiscale.

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Agibilità e adempimenti in materia sismica

In riferimento all’agibilità e agli adempimenti in materia sismica, la circolare pubblicata dalla Regione Emilia-Romagna fa riferimento al solo ambito regionale, essendo che appunto le disposizioni possono cambiare da regione a regione.

L’applicazione della disciplina regionale viene confermata in relazione:

Leggi anche: “Superbonus 110% nel 730: la guida su come inserire i dati senza fare errori



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Autore: Redazione Online

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