Il Superbonus 2025 introduce una detrazione del 65%, riservata a specifici interventi e categorie di soggetti, con regole più restrittive su cessione del credito e sconto in fattura.
Il Superbonus è una delle agevolazioni fiscali più importanti introdotte in Italia per favorire l’efficientamento energetico, la riduzione del rischio sismico e l’adozione di tecnologie sostenibili negli edifici.
Con il passare degli anni, le normative che regolano questo incentivo sono cambiate spesso, portando modifiche significative sia nei requisiti che nelle modalità di fruizione. La più recente Legge di Bilancio 2025 ha introdotto ulteriori aggiornamenti, tra cui il taglio della percentuale detraibile al 65%.
Ma a chi spetta il Superbonus nel 2025? Quali interventi sono ammessi? E quali adempimenti sono richiesti?
Scopriamo tutti i dettagli.
Sommario
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, il Superbonus è stato ridotto al 65%, un cambiamento significativo che riflette la progressiva riduzione dell’incentivo avviata negli anni precedenti. Questa misura mira a razionalizzare la spesa pubblica mantenendo, tuttavia, un supporto per interventi mirati a migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.
La detrazione del 65% si applica esclusivamente ai seguenti soggetti:
Ma attenzione ai requisiti temporali per accedere al Superbonus 65%!
Per poter accedere al Superbonus nel 2025, è essenziale rispettare precise scadenze documentali. Alla data del 15 ottobre 2024, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
Un’importante eccezione alla riduzione della detrazione è rappresentata dagli edifici situati nelle zone colpite da eventi sismici, dove il Superbonus rafforzato al 110% rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2025.
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Questo incentivo consente interventi di recupero edilizio con possibilità di usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, mantenendo il massimo beneficio per aree particolarmente vulnerabili.
Advertisement - PubblicitàGli interventi ammessi al Superbonus 65% si suddividono in due principali categorie: interventi trainanti e interventi trainati. Questa distinzione è fondamentale poiché i lavori secondari (trainati) possono beneficiare della detrazione solo se eseguiti congiuntamente a un intervento principale (trainante).
Gli interventi trainanti sono lavori principali, indispensabili per accedere al Superbonus. Nel 2025, i seguenti interventi rientrano in questa categoria:
Gli interventi trainati sono lavori secondari che possono essere aggiunti solo se eseguiti in combinazione con almeno un intervento trainante. Tra questi:
Questa distinzione sottolinea l’importanza di una pianificazione strategica dei lavori per massimizzare il beneficio fiscale.
Advertisement - PubblicitàTipo di intervento | spesa massima |
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda realizzati su edifici residenziali unifamiliari, sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio o su edifici composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà o su unità immobiliari residenziali site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. | 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. |
Tipo di intervento | spesa massima |
Interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali in condominio o composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. | 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari |
Tipo di intervento | spesa massima |
Interventi sugli edifici residenziali unifamiliari o sulle unità immobiliari residenziali site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle (individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017). | 30.000 euro |
Tipo di intervento | spesa massima |
Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta | limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
Tipo di intervento | spesa massima |
Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta | limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
Tipo di intervento | spesa massima |
Interventi antisismici (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge n. 63/2013). In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Tuir, spetta nella misura del 90% | limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
Tipo di intervento | spesa massima |
Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni (articolo 16-bis, comma 1, lett. e, del Tuir) | 96.000 euro |
Tipo di intervento | spesa massima |
Interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (articolo 119-ter del Dl 34/2020), per i quali è prevista, solo per l’anno 2022, una detrazione d’imposta del 75% | · 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti · 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari · 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari |
Tipo di intervento | spesa massima |
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati. | 48.000 euro* e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del Dpr n. 380/2001 il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale |
Tipo di intervento | spesa massima |
Installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati | 48.000 euro* e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo |
*Come da parere fornito dal Ministero dello sviluppo economico, il limite di spesa di 48.000 euro non è cumulativo ma va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo in essi integrati.
Tipo di intervento | spesa massima |
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici in edifici unifamiliari o per l’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati | 2.000 euro |
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici in edifici plurifamiliari o in condomini che installino un numero massimo di otto colonnine, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati | 1.500 euro |
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici in edifici plurifamiliari o in condomini che installino un numero superiore a otto colonnine a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati | 1.200 euro |
Accedere al Superbonus 65% richiede il rispetto di una serie di adempimenti amministrativi e la presentazione di documentazione specifica. La gestione corretta di questi aspetti è fondamentale per garantire l’ottenimento della detrazione fiscale.
La presentazione della CILA Superbonus è un requisito obbligatorio per tutti gli interventi che non comportano demolizione e ricostruzione. Attraverso questo documento, i tecnici abilitati asseverano i seguenti elementi:
Nota: La presentazione della CILA non richiede la certificazione dello stato legittimo dell’immobile, semplificando così l’iter burocratico.
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Il visto di conformità è necessario per accertare la sussistenza dei requisiti che danno diritto al Superbonus. Questo documento viene rilasciato da:
Leggi anche: Visto di conformità: rilascio ammesso anche da soci StP
Dal 30 marzo 2024, è obbligatoria la trasmissione di una comunicazione specifica all’ENEA e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche. La comunicazione deve includere:
Per usufruire del Superbonus, il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dedicato, che riporti:
I soggetti esercenti attività d’impresa sono esentati da questo obbligo.
Leggi anche: Cos’è e come si compila il bonifico parlante? Istruzioni per i vari Bonus
Per interventi di importo superiore a 516.000 euro, i lavori devono essere eseguiti da imprese qualificate, in possesso dell’attestazione SOA. Questa misura, introdotta dal D.L. 21/2022, garantisce che gli operatori siano in regola con gli standard richiesti per i contratti pubblici.
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Per gli interventi di efficientamento energetico, è obbligatoria la produzione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE):
Dal 2024, le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura saranno accessibili solo per lavori già avviati entro le scadenze fissate dal D.L. 11/2023. Questo significa che:
Questi adempimenti mirano a rendere il processo più trasparente e a contrastare eventuali abusi, assicurando che i benefici fiscali siano utilizzati correttamente.
Advertisement - PubblicitàUna delle novità più rilevanti introdotte dalla recente normativa sul Superbonus 2025 riguarda le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, che subiscono una drastica limitazione rispetto agli anni precedenti. Il D.L. 11/2023 e il successivo D.L. 39/2024 hanno imposto nuove regole, rendendo queste opzioni accessibili solo a chi ha rispettato precise scadenze amministrative.
Dal 2024, queste opzioni sono possibili solo se entro il 30 marzo 2024 sono stati soddisfatti i seguenti requisiti:
Se queste condizioni non vengono rispettate, dal 2024 sarà possibile beneficiare del Superbonus esclusivamente sotto forma di detrazione diretta da ripartire in più anni nella dichiarazione dei redditi.
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