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Superbonus 110%: la guida completa

Il Superbonus 110% 2022 è il maxi-incentivo introdotto nel 2020 con il Decreto Rilancio al fine di contrastare gli effetti devastanti della pandemia che, nel corso del primo anno e oltre, ha realmente messo in ginocchio l’economia italiana.

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Ultimo Aggiornamento:

Il Superbonus 110 è il maxi-incentivo introdotto nel 2020 con il Decreto Rilancio al fine di contrastare gli effetti devastanti della pandemia da Covid-19 che, nel corso del primo anno e oltre, ha realmente messo in ginocchio l’economia italiana.

Il Superbonus 110 compirà 2 anni nel 2022 e, nonostante sia ben chiaro dall’inizio che una super misura del genere non potrà durare a lungo né diventare una riforma strutturale, i potenziali beneficiari del maxi-bonus potranno tirare un sospiro di sollievo ancora per qualche tempo.

Con la Legge di Bilancio 2022, il Governo ha disposto appunto il rinnovo del Superbonus 110%, che in realtà rimarrà addirittura effettivo fino al 2025 (anche se non per tutti allo stesso modo). Ma andiamo per gradi.

Leggi l’aggiornamento del 2024: Superbonus 70% 2024: la guida completa

Con il vademecum che segue vogliamo realmente guidarvi alla scoperta del Superbonus 110% 2022; un incentivo che, nonostante preveda una lista consistente di regole da rispettare, in realtà apre le porte ad una vastissima platea di possibili beneficiari, e si avvicina per la prima volta anche a chi non ha possibilità né risorse per ristrutturare la propria casa autonomamente.

Dunque, sia nel caso in cui vi riteniate degli esperti sul tema, sia che vi siate interessati al Superbonus 110% solo adesso e vogliate capire in parole semplici di cosa davvero si tratti, questa guida è per voi.

Di seguito vedremo tutto quello che c’è da sapere in relazione al funzionamento del maxi-incentivo, con i beneficiari, le modalità di utilizzo, gli interventi ammissibili, la documentazione necessaria e tanto altro. Capiremo poi, soprattutto, come il Superbonus 110 è cambiato nel tempo e quali sono davvero le nuove regole da seguire a partire dal 1° gennaio 2022.

Insomma, ecco di seguito la Guida facile e completa al Superbonus 110% 2022.

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Superbonus 110: di cosa si tratta e come nasce

Il Superbonus 110% 2022 è dunque nato principalmente al fine di spingere la ripresa economica e contrastare la grande crisi dovuta all’emergenza pandemica. Si tratta però in realtà di un incentivo che punta molto più in alto.

La maxi-agevolazione con aliquota al 110% mira appunto anche al contrasto di diverse altre grandi problematiche, come l’emergenza climatica, incentivando interventi che possano portare al miglioramento dell’efficienza energetica, o come la resistenza strutturale degli edifici, al fine di prevenire ingenti danni in caso di scosse sismiche.

Insomma, in poche parole, il Superbonus 110% 2022 ha ripreso gli obiettivi ai quali già si mirava con altri due bonus casa, l’Ecobonus e il Sismabonus (che concedono aliquote dall’50% all’85%), e ne ha potenziato effetti, benefici e misure, ammettendo per tutti una percentuale straordinaria di detrazione pari al 110% delle spese sostenute.

Questo sta a significare, di base, che non solo si potrà recuperare l’intera spesa sostenuta per gli interventi, ma che sarà possibile ottenere un credito di valore addirittura maggiore rispetto alla somma spesa.

Leggi anche: “Ecobonus 2022: come funziona, cosa accadrà (Guida Completa)

Ma il tutto non si riduce a questo, perché il Decreto Rilancio, oltre ad aver introdotto il Superbonus 110%, ha previsto inoltre la possibilità di optare per le opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Tale opportunità ha del tutto rivoluzionato il modo di intendere le detrazioni fiscali in quanto, se prima potevano beneficiarne solo i contribuenti in possesso di un’imposta lorda da detrarre con la Dichiarazione dei Redditi, ad oggi grazie alla cessione del credito e allo sconto in fattura,  i bonus casa sono diventati accessibili realmente a tutti, anche a chi appunto non possiede denaro da investire.

Ma è davvero possibile che un cittadino che non possiede risorse per ristrutturare la propria casa possa comunque beneficiare del maxi-credito d’imposta a costo zero e senza alcun anticipo?

La risposta è sì, di seguito vediamo come e perché.

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Utilizzo alternativo: cessione del credito e sconto in fattura

È bene chiarire da subito che la detrazione fiscale con la Dichiarazione dei Redditi, ovviamente, è ancora possibile. In questo caso però, come sempre, sarà necessario sostenere prima le spese di tasca propria, per poi recuperare il 110% della somma spesa in un tempo di 4 anni (con 4 quote di pari importo), sotto forma di credito d’imposta.

La detrazione in 4 anni è finora disponibile solo per le spese sostenute nel 2022. Per i pagamenti effettuati invece a partire dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 la ripartizione avviene in 5 anni.

La scelta di utilizzare la detrazione è dunque riservata principalmente a chi possiede un’imposta lorda, e in ogni caso, evidentemente, a chi ha la possibilità di anticipare i costi da sostenere.

Per tutti gli altri beneficiari invece, si sono rese appunto disponibili le opzioni alternative alla detrazione, e quindi la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Le due opzioni alternative non si applicano esclusivamente al Superbonus 110% 2022, ma sono state rese disponibili anche per altri bonus casa.

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Aggiornamento 2024 su Cessione del credito, sconto in fattura e remissione in bonis

Ricordiamo che con il Decreto Legge n. 11 del 16 febbraio 2023 è stato previsto lo stop generalizzato all’uso dello sconto in fattura e della cessione del credito per i lavori relativi al Superbonus e per gli altri bonus edilizi.

Approfondisci: Superbonus: addio allo Sconto in Fattura, Cessione del credito e remissioni in bonis

Delle eccezioni alla normativa sono però state stabilite durante l’iter parlamentare della Legge di conversione per i soggetti seguenti:

  • Onlus e cooperative, enti del terzo settore;
  • IACP, edilizia popolare;
  • Sismabonus cratere;
  • edilizia libera, con bonifici prima del 17 febbraio 2023.

La cessione del credito potrà essere ancora usata anche per i lavori per cui era già stata presentata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) prima del 17 febbraio 2023.

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Cessione e Sconto: come funzionano, utilizzo

Scegliendo la cessione del credito, in breve, il beneficiario ottiene un credito d’imposta pari al 110% che potrà rivendere alla ditta che esegue i lavori edilizi, pagando difatti gli interventi con il credito e non dovendo spendere denaro.

Il credito d’imposta può essere tuttavia ceduto anche ad altri soggetti, ad intermediari finanziari e banche. Tuttavia, è chiaramente più conveniente vendere direttamente il credito alla ditta che effettua gli interventi, così da non dover anticipare nulla.

Una volta ottenuto il credito, la ditta lo potrà utilizzare:

  • In compensazione ai sensi del DL n. 241 del 9 luglio 1997, ovvero per compensare o estinguere dei debiti verso lo Stato. Potrà farlo però seguendo le stesse tempistiche previste per chi beneficia dell’incentivo in detrazione, ovvero con 4 quote di pari importo per 4 anni;
  • Cedendolo a sua volta ad altri soggetti, fornitori o banche per ottenere denaro in cambio.

Per saperne di più, leggi: “Cessione del Credito Superbonus: come si procede (passo per passo)

Lo sconto in fattura funziona in maniera molto simile alla cessione del credito, ma in questo caso il procedimento è ancora più semplice.

Chi vorrà beneficiare del Superbonus 110% 2022 optando per lo sconto in fattura, in sostanza, potrà ottenere appunto uno sconto immediato, pari al 110% del costo degli interventi, direttamente in fattura dalla ditta che esegue i lavori.

In sostanza, la ditta dovrà emettere una fattura scontata del 100% dell’importo dovuto, per cui il beneficiario non dovrà pagare niente. In cambio, l’impresa riceverà il credito d’imposta del beneficiario, pari al 110%, che potrà utilizzare in base alle stesse modalità descritte sopra per la cessione del credito.

Per approfondire, leggi: “Sconto in fattura Superbonus: come si procede (passo per passo)

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Superbonus 110: chiarimenti su cessione e sconto

La cessione del credito e lo sconto in fattura per usufruire del Superbonus 110% 2022 consentono dunque anche ai soggetti incapienti, o a quelli non residenti, di realizzare interventi edilizi a costo zero.

Attenzione, ricordiamo che per beneficiare del maxi-incentivo è comunque fondamentale possedere un reddito imponibile. Tuttavia non c’è da preoccuparsi, perché si tratta di un requisito che si può raggiungere molto facilmente, in quanto non esistono particolari limiti minimi da rispettare.

Andrà bene infatti qualsiasi tipologia di reddito imponibile, anche di importo irrisorio, o anche prodotto mediante imposta sostitutiva. Ricordiamo che a tal proposito sono ammessi anche i redditi fondiari, ovvero quelli derivanti dalla proprietà di un immobile, anche nel caso in cui questo non risulti tassabile.

Leggi anche: “Superbonus 110% e redditi imponibili: facciamo chiarezza

Ricordiamo anche che chi intende beneficiare del maxi-incentivo tramite la cessione del credito o lo sconto in fattura, dovrà obbligatoriamente presentare un’apposita comunicazione da trasmettere alle Entrate.

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Modello comunicazione Superbonus 110%

I nuovi modelli per la Comunicazione sono stati aggiornati con il Provvedimento del 21 novembre 2021.

Qui potete scaricare il nuovo modello, mentre qui potete consultare le istruzioni per compilarlo.

La Comunicazione dev’essere trasmessa obbligatoriamente entro il 16 marzo successivo all’anno in cui sono state sostenute le spese (es. per le spese 2021, la scadenza è al 16 marzo 2022).

La possibilità di usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in alternativa alla detrazione è stata prorogata fino al:

  • 2025 per il Superbonus 110%;
  • 2024 per gli altri bonus casa che ammettono la scelta.
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Cessione e Sconto: ripartizione in SAL e nuove regole

Ma non è finita qui, perché chi opta per l’usufrutto del Superbonus 110% 2022 (o degli altri bonus casa validi) tramite cessione o sconto, potrà oltretutto scegliere di usufruirne in maniera ancora più veloce e semplificata, tramite la ripartizione in SAL.

Il metodo della ripartizione in SAL (Stato Avanzamento Lavori), consente in poche parole di suddividere il totale dei lavori da eseguire in 3 tranche differenti. In questo modo, ogni volta che si conclude una precisa percentuale di lavoro svolto, si può beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura allo stesso modo di come si farebbe se lo si facesse a lavori conclusi.

Quello che cambia è che in questo modo non sarà necessario attendere che tutti i lavori siano terminati per iniziare a monetizzare il credito, seppure chiaramente ogni SAL potrà riferirsi esclusivamente alla percentuale di lavoro effettivamente svolta.

In ogni caso, la regola vuole che non si possano eseguire più di 3 SAL (incluso quello da presentare una volta finiti tutti i lavori) per ogni intervento complessivo. Inoltre, ogni SAL dovrà riferirsi almeno al 30% di lavori eseguito. La percentuale di lavori svolti potrà essere maggiore, ma mai minore.

Per approfondire l’argomento, leggi: “Superbonus, Bonus Casa e SAL: facciamo chiarezza

Tra le novità di quest’anno, non dobbiamo dimenticare poi le misure introdotte con il Decreto Anti-Frode, che ha disposto un sistema di controlli e verifiche molto più rigorosi rispetto a prima, oltre ad aver imposto la presentazione del visto di conformità per tutti i bonus casa che accedono alle opzioni alternative.

Per approfondire, leggi: “Superbonus 110%, Decreto Anti-Frode: cosa prevede, tutte le misure

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Superbonus 110 2022: interventi Trainanti e Trainati

Andiamo dunque a conoscere le tipologie di interventi edilizi che il Superbonus 110 ammette come agevolabili.

Il maxi-incentivo ammette gli interventi distinti in base a due categorie: quelli TRAINANTI (ovvero, principali, di maggiore entità) e quelli TRAINATI (ovvero secondari, minori).

In quest’ottica, bisogna sapere che il Superbonus 110% 2022, generalmente, non consente di eseguire interventi trainati (secondari) se non si eseguono prima di tutto interventi trainanti (principali).

Questa descritta è la regola di base, seppure esista un’eccezione riservata esclusivamente agli immobili situati nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici. In tal caso, qualora il regolamento comunale non consentisse l’esecuzione di lavori troppo pesanti, si concede ai beneficiari di procedere anche solo con gli interventi secondari, per i quali sarà ammessa comunque l’aliquota al 110%. Per saperne di più, leggi: “Ecobonus 110% in aree vincolate: meno regole, più concessioni

In tutti gli altri casi, è sempre fondamentale eseguire innanzitutto almeno un intervento principale per poter conseguire anche quelli trainati.

Gli interventi trainanti che si possono eseguire sono:

  1. Coibentazione (ovvero isolamento termico) delle superfici opache per minimo il 25% della SDL (Superficie Disperdente Lorda);
  2. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con dei nuovi impianti ad alta efficienza energetica. Clicca qui per sapere quali sono le tipologie di impianto ammesse;
  3. Interventi strutturali mirati alla riduzione del rischio sismico (ammessi solo nelle zone di rischio 1, 2 e 3).

Gli interventi trainati, e quindi aggiuntivi, sono invece:

  1. Interventi di efficientamento energetico rientranti nel tradizionale Ecobonus;
  2. Installazione di impianti fotovoltaici (ed eventualmente di sistemi di accumulo integrati);
  3. Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
  4. Interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Per poter riconoscere il “legame” tra interventi trainanti e trainati, è necessario che le spese relative agli interventi secondari vengano sostenute entro la data di inizio e quella di fine degli interventi principali.

Leggi anche: “Bonus Barriere Architettoniche 2022: come funziona il nuovo incentivo

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Interventi ammissibili: quali requisiti, quali certificazioni

Ma non è finita qui, perché esistono dei requisiti ben precisi da rispettare per ottenere il maxi-beneficio, ovvero:

  • Gli interventi legati alla riqualificazione energetica (e quindi appartenenti al ramo Super Ecobonus 110%), devono comportare obbligatoriamente un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio pari a minimo 2 Classi rispetto a prima (oppure solo 1 nel caso in cui con questa si raggiunga la Classe più elevata);
  • Gli interventi legati alla riduzione del rischio sismico (e quindi del ramo Super Sismabonus 110%), devono comportare un miglioramento delle prestazioni sismiche. In questo caso non è più necessario il salto di classe minimo, ma sarà comunque obbligatorio attestare che i lavori hanno apportato dei miglioramenti strutturali all’edificio.

Per poter dimostrare che gli interventi soddisfano tali requisiti, bisognerà presentare:

  1. Interventi Super Ecobonus 110%, l’APE Convenzionale Pre-interventi e Post-interventi;
  2. Per gli interventi Super Sismabonus 110%, l’asseverazione di rischio sismico redatta da un tecnico abilitato.

Anche riguardo a queste certificazioni esistono dei casi eccezionali, per i quali è ammessa la mancata presentazione o la presentazione tardiva.

Leggi anche: “Superbonus 110%: i massimali di spesa per tutti gli interventi

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Super Ecobonus 110%: l’APE Convenzionale Pre e Post-Interventi

In merito agli interventi di riqualificazione energetica, tali eccezioni sono rappresentate dagli edifici collabenti (F/2 al Catasto). Ovvero da quegli edifici che, pur essendo esistenti e quindi finiti, sono in realtà delle strutture fatiscenti che risultano inagibili.

In questi casi il Superbonus 110% 2022 è accessibile per gli interventi di riqualificazione energetica se la struttura è sprovvista di:

  • Tetto di copertura;
  • Uno o più muri perimetrali;
  • Entrambi gli elementi.

Sempre e solo per questa tipologia di edifici inoltre, è consentita un’eccezione riferita anche ad un’altra regola bene precisa che generalmente è obbligatoria per il Superbonus 110% 2022, ovvero quella che richiede che gli edifici siano riscaldati prima dell’esecuzione degli interventi.

Ciò significa che le strutture dovranno essere dotate di impianto di riscaldamento (anche non funzionante, che può essere rimesso in funzione con interventi di manutenzione) per poter accedere al maxi-incentivo. Tuttavia, appunto, anche qui per gli immobili collabenti si fa un’eccezione in quanto questi, essendo fatiscenti e inagibili, è presumibile che non siano abitati né riscaldati.

Dunque, queste tipologie di edifici sono idonee per accedere al Superbonus 110% 2022, anche se al momento in cui si iniziano i lavori non sono dotati di impianto di riscaldamento, se:

  1. Si può dimostrare che, nel suo stato iniziale o comunque nel corso della vita dell’edificio, era presente un impianto di riscaldamento;
  2. Gli interventi che si intende eseguire comporteranno il raggiungimento della Classe A (ovvero della più elevata) per l’edificio.

In questo caso, vista l’assenza di un impianto di riscaldamento nella fase pre-interventi, è consentito non presentare l’APE Pre-Interventi. Il raggiungimento della Classe A conseguita dopo gli i lavori invece dovrà essere dimostrata presentando comunque l’APE Post-Interventi.

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Super Sismabonus 110: l’asseverazione del rischio sismico

Bisogna fare dei doverosi chiarimenti poi anche per quanto riguarda l’asseverazione sismica da presentare per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (Super Sismabonus 110%).

L’asseverazione, allo stesso modo dell’APE Convenzionale, serve appunto per dimostrare che i requisiti richiesti per agevolare le spese relative agli interventi vengano rispettati.

In quest’ottica, la regola generale vuole che l’asseverazione del rischio sismico venga redatta dal tecnico abilitato e allegata al progetto edilizio da presentare al Comune quando si deposita la richiesta di rilascio del titolo abilitativo (Permesso di Costruire, SCIA, ecc.), e non può essere presentata in ritardo rispetto alla richiesta del titolo.

Tuttavia, in questo caso l’eccezione nasce per via dell’aggiornamento della classificazione del rischio sismico del territorio italiano avvenuta ad aprile 2021, per via del quale molti Comuni sono stati “spostati” da una Zona all’altra a seconda del grado di rischio territoriale.

Per questo, tenendo a mente che sia l’accesso al Sismabonus ordinario che al Super Sismabonus 110% è ammesso esclusivamente per le Zone 1, 2 e 3 di rischio (mentre la Zona 4 è esclusa), in seguito all’aggiornamento della classificazione ci sono stati dei Comuni che sono passati dalla Zona 4 alla Zona 3, o comunque da una Zona prima esclusa e che ora invece si trova in una Zona ammessa.

Alla luce di ciò, chiaramente, per gli interventi in corso d’opera nei Comuni che si trovavano in Zona 4, è comprensibile che l’asseverazione del rischio sismico non sia mai stata presentata con la richiesta del titolo abilitativo (in quanto prima non c’era modo di accedere alle detrazioni fiscali).

Solo in questi casi sarà concesso di presentare un’asseverazione tardiva, che comunque dovrà essere presentata entro e non oltre:

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Superbonus 110: tipologie di edificio ammesse ed escluse

In riferimento alle categorie catastali, si fa presente che possono accedere al Superbonus 110% 2022 tutte le tipologie di immobile (anche inizialmente non residenziali), che in seguito agli interventi rientrino nelle categorie degli immobili residenziali. In questo caso infatti bisogna considerare la condizione post-interventi e non quella pre-interventi.

Dunque, per essere idoneo l’immobile a fine interventi dovrà essere classificato come abitazione di tipo:

  1. Civile (A/2);
  2. Economico (A/3);
  3. Popolare (A/4);
  4. Ultrapopolare (A/5);
  5. Rurale (A/6);
  6. Villini (A/7);
  7. Se aperti al pubblico, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici (A/9);
  8. Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).

In riferimento al Gruppo A delle categorie catastali sono esclusi quindi:

  1. Abitazioni di tipo signorile (A/1);
  2. Abitazioni in ville (A/8);
  3. Se non aperti al pubblico, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici (A/9);
  4. Uffici e studi privati (A/10).

Ma non è finita qui. Il Decreto Semplificazioni BIS infatti ha apportato delle modifiche estensive alle categorie di immobili ammesse all’incentivo. Si è aperta infatti la possibilità di eseguire interventi agevolabili anche per:

  1. Collegi e convitti, educandati, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme (B/1);
  2. Case di cura ed ospedali senza fine di lucro (B/2)
  3. Case di cura ed ospedali con fine di lucro (D/4).

Queste tre nuove categorie possono beneficiare del maxi-incentivo se:

  • I titolari svolgono prestazioni di servizi socio-assistenziali e sanitari;
  • I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compensi o indennità legati alla propria carica.
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Superbonus 110 2022: chi sono i potenziali beneficiari?

Possono beneficiare del Superbonus 110% 2022:

  1. Condomini, per eseguire:
    • Interventi trainanti e trainati sulle parti comuni;
    • Solo interventi trainati sulle singole unità immobiliari (se si eseguono anche interventi trainanti sulle parti comuni).
  1. Persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni), per intervenire su:
    • Singole unità immobiliari indipendenti;
    • Singole unità site all’interno di edifici condominiali (solo interventi trainati);
    • Edifici unifamiliari composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate (ogni beneficiario può operare comunque su massimo 2 unità);
    • Unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, ma solo se le unità sono funzionalmente indipendenti e se sono dotate di uno o più accesso autonomi dall’esterno.
  1. IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) ed enti analoghi, incluse società “in house providing”, per intervenire:
    • Su immobili di loro proprietà;
    • Su immobili di edilizia residenziale pubblica gestiti da loro per conto del Comune.
  1. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, solo per intervenire su immobili di proprietà della cooperativa assegnati in godimento ai soci.
  2. ONLUS, APS e Organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro, correttamente iscritte agli appositi registri.
  3. Associazioni e società sportive dilettantistiche, solo per gli interventi che interessano immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  4. Titolari di reddito d’impresa, arte o professione (ovvero soggetti passivi IRES), ma esclusivamente:
    • Se l’immobile è sito all’interno di un edificio o condominio in cui più del 50% della SDL è a scopo residenziale;
    • Per partecipare all’esecuzione di interventi trainanti e trainati sulle parti comuni (mai sulle singola unità).
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Titolari di diritti reali e familiari conviventi ammessi al beneficio

A poter richiedere e beneficiare delle agevolazioni maggiorate al 110% non sono solo i diretti proprietari dell’immobile oggetto di interventi. Infatti anche chi detiene l’immobile in gestione ed è quindi titolare di un diritto reale di godimento, oppure lo detiene in base ad un contratto di locazione finanziaria, può accedervi senza problemi.

Ma non solo.

Il Superbonus 110% 2022 è accessibile anche da chi non è né proprietario né detentore, ma convive con il proprietario o il detentore all’interno dell’abitazione che sarà oggetto di interventi. In tal caso, possono usufruirne:

  1. Il coniuge;
  2. I parenti diretti entro il 3° grado;
  3. I parenti affini (ovvero quelli acquisiti dal coniuge) entro il 2° grado di parentela.

La regola impone che:

  • Il familiare dovrà risultare convivente di fatto con il proprietario o detentore dell’immobile al momento della data di inizio degli interventi edilizi;
  • Le spese relative agli interventi dovranno riferirsi ad un immobile (anche non adibito a Prima Casa), dove il proprietario (o detentore) e il familiare convivono oppure dove può “esplicarsi la convivenza”.

Con quest’ultimo punto si vuole intendere che si può accedere al Superbonus 110% per sostenere interventi anche su un immobile nel quale, in seguito agli interventi, gli interessati andranno a convivere. Ciò significa che l’immobile oggetto di interventi dovrà essere libero e disponibile in quanto, ad esempio, se fosse concesso in locazione, non sarebbe possibile per il proprietario e il familiare andare a conviverci.

In tutti i casi nei quali non è il diretto proprietario a beneficiare del Superbonus 110% 2022, il detentore o il familiare convivente potrà usufruire del maxi-incentivo a patto che:

  • Sostenga direttamente le spese;
  • Presenti una dichiarazione di consenso agli interventi firmata dal proprietario dell’immobile.
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Superbonus 110: invio richiesta e responsabilità del tecnico

Per la compilazione e l’invio della richiesta di accesso al Superbonus 110% 2022 è necessario registrarsi al portale di ENEA, che concede l’invio sia da parte del diretto beneficiario sia da parte dell’intermediario (ovvero il professionista o il General Contractor al quale si affida la pratica).

Tuttavia, sconsigliamo a chiunque non sia un esperto del settore di procedere autonomamente all’invio della richiesta, in quanto il procedimento può risultare piuttosto complesso e dunque è molto facile commettere degli errori.

L’affidamento della pratica ad un tecnico abilitato è senza dubbio la scelta più intelligente, anche perché in ogni caso tutti i documenti che si presentano dovranno essere asseverati (e dunque firmati e approvati da un professionista).

Lo stesso professionista si prenderà la responsabilità di tutte le dichiarazioni che assevera e, se dovessero risultare degli elementi errati oppure fasulli, rischierà una sanzione da 2.000 a 15.000 euro per ogni singolo elemento non veritiero dichiarato.

Per questo motivo, il tecnico abilitato che intende prendere in carica una pratica Superbonus 110% 2022, è costretto a sottoscrivere un’assicurazione del valore minimo di 500.000 euro che potrà essere:

  • Un’assicurazione già sottoscritta che egli utilizza per il suo impiego. In questo caso bisognerà aggiornare i termini dell’assicurazione già esistente, indicando specificatamente l’integrazione di un nuovo valore pari a 500.000 euro dedicato esclusivamente alla pratica Superbonus 110%;
  • Una nuova assicurazione riservata alla pratica Superbonus 110%.

L’assicurazione sottoscritta dal professionista servirà a coprire non solo gli eventuali danni causati nei confronti del proprio cliente, ma anche di quelli conferiti ai danni dello Stato.

È bene sapere comunque che Il tecnico professionista, per legge, potrà rispondere dei danni causati al proprio cliente e allo Stato solamente in sede civile. Ciò significa che, in ogni caso, le eventuali multe e sanzioni saranno dirette allo stesso beneficiario, e sarà lui a doverle pagare.

Solo in seguito, se il beneficiario vorrà recuperare le somme versate a causa degli errori commessi dal professionista, egli dovrà intentare un’azione contro lo stesso tecnico per lo svolgimento di un processo civile in tribunale.

Per saperne di più, leggi: “Superbonus: assicurazione sì, ma è il contribuente a dover pagare

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Superbonus 110: tutta la documentazione necessaria

Per accedere al Superbonus 110% è obbligatorio allegare alla richiesta di accesso all’incentivo degli specifici documenti, ovvero:

  1. Asseverazione del tecnico abilitato, che attesta che il soggetto beneficiario è idoneo all’ottenimento del maxi incentivo in termini di requisiti tecnici e di congruità delle spese;
  2. APE Convenzionale Pre Interventi (per gli interventi legati alla riqualificazione energetica Super Ecobonus 110%);
  3. Asseverazione sismica (per gli interventi legati al Super Sismabonus 110%);
  4. Copia della polizza assicurativa minima di 500.000 euro stipulata dal professionista;
  5. Copia delle fatture relative alle spese sostenute;
  6. Computo metrico estimativo del totale delle spese da portare in detrazione, avendo cura di distinguere le voci relative ad ogni intervento complessivo realizzato.

In caso si intenda beneficiare del maxi-incentivo tramite il metodo della ripartizione in SAL, i documenti sopra citati dovranno essere reinseriti ad ogni SAL che si integra alla pratica.

Fa eccezione solo il computo metrico estimativo, che invece si deve inserire solo la prima volta con il primo SAL, dopodiché si dovrà solo aggiornare sempre tramite il portale.

L’elenco che abbiamo presentato tuttavia riguarda solo i documenti da allegare inizialmente alla richiesta di accesso. Riguardo però a tutta la documentazione necessaria per ottenere realmente la possibilità di usufruire del beneficio, ci sono tantissimi altri aspetti da approfondire.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di leggere con attenzione la nostra guida aggiornata sul “Superbonus 110%: tutta la documentazione necessaria

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Superbonus 110 dal 1° gennaio 2022: cosa cambia, nuove scadenze

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, il Superbonus 110% 2022 ha ottenuto la proroga fino al 2025.

Ricordiamo innanzitutto quanto già stabilito in precedenza, ovvero che, in riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, la detrazione con la Dichiarazione dei Redditi si recupera in 4 quote di pari importo per 4 anni. Non più 5 come avviene per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Tra le novità, c’è quella che ha incluso gli impianti di teleriscaldamento tra le tipologie ammesse all’incentivo.

Facciamo a questo punto chiarezza su quali siano le nuove scadenze da rispettare.

La Legge di Bilancio 2022 ha stabilito intanto che il Superbonus 110 resterà valido fino al 31 dicembre 2025, alle stesse condizioni (e quindi con aliquota al 110%), esclusivamente a favore degli interventi effettuati all’interno di Comuni per i quali sia stato dichiarato lo Stato di Emergenza per eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009.

Leggi anche “Scadenze Superbonus 110%: condominio vincolato fino al 31 dicembre 2023“;

Per quanto riguarda i condomini (e quindi anche gli interventi trainati disposti dalle persone fisiche nelle proprie unità in condominio), le persone fisiche che effettuano interventi su unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le ONLUS, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, il Superbonus 110% 2022 spetta anche qui fino al 31 dicembre 2025, ma con aliquota pari al:

  • 110%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
  • 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Le persone fisiche che invece operano su unità immobiliari singole o edifici unifamiliari, possono beneficiare del Superbonus 110% fino al 30 giugno 2022. Se per il 30 giugno 2022 presentano almeno il primo SAL del 30% (non più del 60%), possono continuare a sostenere spese agevolabili fino al 31 dicembre 2022. L’aliquota qui è sempre pari al 110%.

Per quanto riguarda gli IACP e le Cooperative a proprietà indivisa, la scadenza è fissata al 30 giugno 2023. Se per tale data si è raggiunto almeno il 60% dello Stato Avanzamento Lavori, si potrà continuare a sostenere le spese fino al 31 dicembre 2023. L’aliquota anche qui è sempre al 110%.

Leggi anche “Superbonus 110%: requisiti e documenti per dimostrare il 30% dei lavori“;



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Autore: Redazione Online

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