Decidere di ristrutturare il proprio bagno è una scelta da fare con particolare attenzione, poiché gli step richiesti da questa operazione necessitano di tempo, precisione ed accortezza.
La definizione del progetto, la scelta dei materiali, e, soprattutto, la selezione del team di professionisti che cureranno i vari passaggi del lavoro sono tutti aspetti estremamente delicati, i quali richiedono diligenza e meticolosità.
Il restyling di un bagno passa da delle fasi precise:
Demolizione: la rimozione e il rifacimento di tutte le componenti da sostituire.
Rifacimento degli impianti: la seconda fase. Si intende la sostituzione, totale o parziale, dell’impianto idraulico esistente. Verranno scelti, come sostituti, gli impianti più moderni presenti in commercio. Si potrà passare direttamente al rifacimento della pavimentazione e dei rivestimenti, se, ad esempio, l’impianto elettrico non richiede la sostituzione ed installazione di uno nuovo.
Posa di pavimenti e sanitari: questa fase riguarda la posa del massetto e dei pavimenti. Queste sono operazioni delicate e di estrema precisione, pertanto è richiesta una singolare abilità della manodopera, per poter ottenere un risultato soddisfacente.
Il collaudo: l’ultima fase. Una vera e propria verifica, per confermare che tutti i lavori siano stati eseguiti correttamente. È raccomandabile effettuare questa riprova alla presenza dei tecnici che hanno progettato e seguito i lavori, in modo da poter intervenire immediatamente se si dovessero presentare malfunzionamenti o guasti.
Sommario
La prima ed importante distinzione da fare è la tipologia di intervento edilizio che si ha intenzione di effettuare.
La ristrutturazione che verrà fatta sul bagno sarà un’opera di manutenzione ordinaria o straordinaria?
È fondamentale identificare la natura dell’intervento edilizio anche ai fini dell’applicazione di agevolazioni o bonus, che andremo ad elencare in seguito.
Secondo l’art. 3 comma 1 lettera b) del Testo unico dell’Edilizia 380/2001: “si intendono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.
Lavori di manutenzione straordinaria saranno, ad esempio: la sostituzione di vecchie tubature, il rifacimento dell’impianto idrico o la realizzazione da zero di un nuovo bagno, a patto che esso sia all’interno di un edificio e non comporti un ampliamento ulteriore.
La manutenzione ordinaria, invece, consiste in un rinnovamento con la sostituzione soltanto di sanitari e rivestimenti; lavorando, quindi, su un bagno preesistente e modificandone solamente le rifiniture.
Se la ristrutturazione del bagno è legata alla necessità di un adeguamento per disabili o anziani, per sostituire la vasca o rendere fruibile il lavabo o quant’altro, siamo in regime di manutenzione ordinaria, dunque di edilizia libera.
È di fondamentale importanza inquadrare la tipologia di opera edilizia che si intende compiere, poiché questo step sarà il vincolo per il quale si potrà o meno usufruire di bonus e detrazioni fiscali sui lavori effettuati.
Difatti, le opere di manutenzione ordinaria non sono detraibili fiscalmente, se non affiancate e correlate ad interventi edilizi maggiori.
Advertisement - PubblicitàTutto ciò che rientra nella definizione legislativa di manutenzione ordinaria non necessita di titoli abilitativi; non occorre, quindi, fare alcuna comunicazione esterna, depositare documenti al Comune, né richiedere alcun permesso.
È, però, possibile che alcuni comuni richiedano la compilazione del C.I.L.(Comunicazione Inizio Lavori), un modulo facilmente reperibile sui siti internet dei comuni e che può essere compilato in autonomia, senza l’ausilio di un tecnico professionista.
Più approfondimenti sulla normativa relativa alla manutenzione ordinaria si trovano al seguente link Gazzetta Ufficiale – D.P.R. 380/2001 – art.6.
Per i lavori che fanno parte della manutenzione straordinaria sarà necessario presentare la C.I.L.A (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), una comunicazione al Comune di ubicazione dell’edificio, con la quale si segnala l’imminente inizio della ristrutturazione.
È importante sapere che la C.I.L.A. deve essere presentata unicamente per interventi che non vanno a modificare lo scheletro dell’edificio, ad esempio il riordino degli spazi interni con spostamento di tramezzi e di divisori non portanti, la creazione di controsoffittature in cartongesso e l’apertura, la chiusura o lo spostamento di porte ed infissi.
La C.I.L.A deve essere redatta da un tecnico professionista, come un geometra, un architetto o un ingegnere. Il documento deve essere accompagnato dalle relative planimetrie e prospetti; riporterà la dichiarazione del professionista riguardo al rispetto dell’opera del regolamento edilizio comunale, e le normative vigenti in materia sismica ed energetica.
La mancata presentazione della comunicazione comporta una sanzione, che può essere ridotta se il proprietario effettua, volontariamente, una comunicazione a lavori già iniziati.
Per vedere la normativa nel dettaglio, il link è il seguente : Gazzetta Ufficiale – D.lgs. 222/2016 – introduzione art. 6-bis
Nel caso in cui la ristrutturazione del bagno si collochi tra le opere di manutenzione straordinaria che insistono su elementi strutturali (muri portanti, travi, pilastri, solai, ecc.), sarà necessario presentare la S.C.I.A.(Segnalazione Certificata Inizio Attività), un permesso da presentare sempre allo sportello unico dell’edilizia del Comune, che dovrà essere affiancata dal progetto di un Ingegnere e depositato al Genio civile (ufficio dove vengono depositati i calcoli strutturali).
Il Comune farà un’analisi degli atti abilitativi inerenti alla struttura e verificherà la presenza di eventuali irregolarità; se la situazione dovesse risultare regolare verrà autorizzato l’inizio dei lavori.
Ciò nonostante, la ristrutturazione può cominciare anche immediatamente dopo la presentazione della S.C.I.A., senza dover attendere la concessione del Comune, il quale si riserva, però, un periodo di tempo (tra i 30 e i 60 giorni) in cui ha la possibilità di riesaminare le pratiche e ritirare il permesso.
La S.C.I.A. può essere presentata sia dal proprietario, che da un Tecnico professionista; è prevista una sanzione per la mancata presentazione della stessa o per difformità all’interno di essa.
Più dettagli sulla norma sono reperibili al link : Gazzetta Ufficiale – D.P.R. 380/2001 – art. 22
Un glossario per l’edilizia libera è stato allegato al decreto del ministero delle Infrastrutture (Decreto Ministeriale 2 marzo 2018), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 Aprile 2018. L’elenco riporta in totale 58 voci, e, sebbene non sia esaustivo, semplifica il riconoscimento di quelle opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.
Advertisement - PubblicitàAnche nel 2021, è possibile decidere di ristrutturare il proprio bagno affrontando le spese con maggior tranquillità, ed usufruendo di importanti riduzioni sulle somme finali.
Il Governo Italiano, con l’ultima Legge di Bilancio, ha, infatti, confermato il Bonus Ristrutturazioni anche per l’anno 2022.
Come anticipato nel primo paragrafo, non tutte le opere edilizie possono godere di detrazioni e bonus fiscali. La sola sostituzione dei sanitari, ad esempio, non permette di sfruttare agevolazioni né riduzioni, trattandosi di un’intervento di manutenzione ordinaria che apporta miglioramenti solo dal punto di vista estetico.
Al contrario, effettuare lavori di muratura, come modificare la porta d’ingresso e sostituire i sanitari con modelli rialzati, consente di portare in detrazione le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi.
L’agevolazione fiscale concessa, consiste nella detrazione IRPEF del 50% del costo sostenuto, fino ad un massimo di €96.000 di importo totale.
Un altro aspetto rilevante è la modalità di pagamento.
Infatti, i pagamenti dovranno essere effettuati in modo da poter essere tracciati, vale a dire mediante bonifico parlante, postale o bancario. Pagamenti a mezzo assegno, carte di credito, bancomat o contanti, non saranno accettati ai fini della concessione dell’agevolazione.
Per ciò che riguarda i beneficiari dei bonus di ristrutturazione, a poter usufruire delle detrazioni fiscali sono i proprietari dell’immobile e coloro che hanno il diritto di godimento o la nuda proprietà.
La detrazione è consentita anche per lavori svolti nella seconda/terza casa: dunque chi ha in programma di ristrutturare il locale bagno della propria casa al mare o in montagna, può benissimo approfittare di questa agevolazione fiscale.
Maggiori informazioni riguardo alle condizioni per la richiesta di agevolazione, possono essere reperite al seguente link : Agenzia delle Entrate – Condizioni per richiedere la detrazione.
Secondo l’art. 121, c. 1 del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione, potresti optare:
“a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
Si tratta quindi di cessione del credito o sconto in fattura.
Nel primo caso si cederà direttamente il credito a terzi (banche, Poste, assicurazioni o altri soggetti), evitando, quindi, il passaggio attraverso le imprese e i fornitori.
Tramite lo sconto in fattura, invece, l’impresa incaricata di realizzare i lavori di ristrutturazione, anticiperà la spesa detraibile, quindi, dovrà essere versata solo parte della spesa, e, a sua volta, l’impresa potrà cedere o meno il credito a banche o ad altri intermediari.
Per quanto riguarda i pagamenti, optando per lo sconto in fattura o la cessione del credito (circolare 24/E AdE- capitolo 7.2) non occorre il bonifico parlante, sarà sufficiente un bonifico standard.
Il rifacimento complessivo del bagno, offre la possibilità di beneficiare di un ulteriore bonus : il Bonus Mobili.
Questa riduzione prevede una detrazione dall’IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+), destinati all’arredamento di un immobile da ristrutturare.
Molto interessante è anche il fatto che “La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.”
Ciò sta a significare che sarà possibile usufruire del Bonus Mobili, anche se il mobile o l’elettrodomestico acquistato non è direttamente correlato alla porzione di edificio in ristrutturazione.
Per questo bonus l’importo massimo detraibile è di €16.000 (iva inclusa), per le spese sostenute fino al 31 Dicembre 2021.
L’elenco dei mobili ed elettrodomestici detraibili, è disponibile all’interno della guida dell’Agenzia delle Entrate.
Advertisement - PubblicitàIn conclusione, essendo il bagno un servizio vitale all’interno della propria casa, è essenziale che le opere edilizie qui effettuate, siano realizzate con scrupolo e professionalità.
È consigliabile affidarsi a tecnici ed esperti competenti, che possano seguire e progettare i lavori nel rispetto della legge e delle normative che ne sanciscono la realizzazione.
Inoltre, come analizzato precedentemente, nel 2021, è possibile giovare ed usufruire di bonus ed agevolazioni sulle ristrutturazioni, che offrono un risparmio notevole sulle spese totali.
Questa garanzia è, forse, uno degli aspetti più positivi per i proprietari che intendono avventurarsi nel restyling di questo servizio indispensabile.
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