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Patente a crediti nei cantieri: la guida su come ottenerla

Patente a crediti nei cantieri: la guida su come ottenerlaPatente a crediti nei cantieri: la guida su come ottenerla
Ultimo Aggiornamento:

Dal 1° ottobre 2024, entreranno in vigore importanti novità per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Con la Circolare n. 4/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, vengono fornite le prime indicazioni sul rilascio della patente a crediti, introdotta con il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e il Decreto Ministeriale del 18 settembre 2024, n. 132.

Questa patente sarà obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri, con l’obiettivo di migliorare la qualificazione e la sicurezza sul lavoro. La circolare chiarisce i soggetti coinvolti, i requisiti necessari per l’ottenimento e le modalità operative.

Cosa comporteranno queste nuove disposizioni? Come ottenere la patente? Esaminiamo i dettagli.

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I soggetti interessati

La patente a crediti introdotta dalla nuova normativa è destinata a tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano materialmente nei cantieri temporanei o mobili, come specificato dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 81/2008. Questi cantieri sono definiti come spazi di lavoro temporanei in cui si svolgono attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione o demolizione di opere edili o ingegneristiche.

La patente è pensata per garantire che chiunque operi direttamente nei cantieri possieda le competenze e i requisiti necessari per lavorare in sicurezza.

Sono esclusi dall’obbligo della patente i soggetti che offrono prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri, architetti e geometri, che non svolgono attività operative sul campo ma forniscono servizi professionali. Anche chi si occupa esclusivamente di forniture, come la consegna di materiali, è escluso dall’obbligo, poiché non partecipa direttamente alle attività di cantiere.

Un aspetto importante riguarda le imprese straniere, che dovranno comunque ottenere la patente a crediti se operano in cantieri italiani. Le imprese stabilite in uno stato membro dell’Unione Europea possono presentare un documento equivalente rilasciato dal proprio paese di origine. Per le imprese stabilite in paesi extra UE, invece, il riconoscimento del documento avviene secondo la normativa italiana.

In mancanza di documentazione valida, anche queste imprese saranno obbligate a richiedere la patente in Italia, conformandosi agli stessi requisiti previsti per le imprese italiane.

Da notare che le imprese in possesso dell’attestazione SOA, per la qualificazione alle esecuzioni di lavori pubblici, di classe III o superiore, sono esentate dall’obbligo di patente, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Questo riconoscimento garantisce già un certo livello di qualificazione e controllo, rendendo superflua l’ulteriore certificazione della patente a crediti.

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Requisiti per il rilascio della patente

Per ottenere la patente a crediti, le imprese e i lavoratori autonomi devono soddisfare una serie di requisiti specifici, volti a garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e la regolarità amministrativa. I principali requisiti sono:

  1. Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura: Questo requisito è fondamentale per certificare la legittimità delle imprese e la loro operatività nel settore.
  2. Obblighi formativi: Le imprese e i lavoratori autonomi devono dimostrare di aver adempiuto agli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Questi obblighi comprendono la formazione per i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori, inclusi i lavoratori autonomi. La formazione è essenziale per garantire che tutti i soggetti coinvolti siano consapevoli dei rischi presenti in cantiere e delle procedure di prevenzione.
  3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): Le imprese devono essere in regola con i versamenti contributivi previsti per legge. Il DURC certifica la regolarità contributiva verso INPS, INAIL e Casse Edili, e la sua validità è un requisito indispensabile per il rilascio della patente.
  4. Documento di valutazione dei rischi (DVR): Per le imprese che operano con lavoratori subordinati o collaboratori, è necessario possedere un DVR in corso di validità, che evidenzi i rischi presenti nei luoghi di lavoro e le misure adottate per mitigarli. Questo requisito, però, non si applica ai lavoratori autonomi o alle imprese prive di dipendenti.
  5. Certificazione di regolarità fiscale: Le imprese devono essere in regola con gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente, come indicato dall’art. 17-bis del Decreto Legislativo n. 241/1997. Questo requisito serve a garantire che l’impresa operi secondo gli standard fiscali previsti dalla legge.
  6. Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): Nei casi in cui la normativa lo preveda, le imprese devono designare un RSPP, responsabile della gestione della sicurezza sul luogo di lavoro. Questo requisito, tuttavia, non si applica ai lavoratori autonomi.

Non tutti i requisiti sono richiesti per tutte le categorie di soggetti. Ad esempio, i lavoratori autonomi non sono tenuti a presentare il DVR o a designare un RSPP se non gestiscono lavoratori dipendenti. Il portale dell’Ispettorato permetterà di indicare la non obbligatorietà di alcuni requisiti, in base al tipo di attività svolta.

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Modalità operative e tempistiche per il rilascio della patente

La procedura per il rilascio della patente a crediti sarà completamente digitale e gestita tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, accessibile a partire dal 1° ottobre 2024. Per accedere al portale e presentare la domanda, sarà necessario utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la CIE (Carta di Identità Elettronica).

La domanda di rilascio può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo. Inoltre, è possibile delegare un professionista (come un consulente del lavoro, un commercialista o un avvocato) per effettuare la richiesta, purché sia munito di una delega scritta.

Nella domanda, i richiedenti dovranno autocertificare il possesso dei requisiti necessari, come l’iscrizione alla Camera di commercio, il DURC e il rispetto degli obblighi formativi, conformemente al D.P.R. n. 445/2000.

In caso di dichiarazioni non veritiere, il sistema prevede sanzioni penali, poiché l’autocertificazione avviene sotto la responsabilità del richiedente, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. I requisiti presentati tramite autocertificazione potranno essere verificati dall’Ispettorato in qualsiasi momento, attraverso controlli a campione o durante eventuali ispezioni.

Una volta presentata la domanda, la patente sarà rilasciata in formato digitale e sarà associata a un codice univoco. Questo codice permetterà di monitorare il punteggio e la validità della patente nel tempo. Durante l’attesa del rilascio ufficiale della patente, i soggetti richiedenti potranno comunque continuare a operare nei cantieri, a meno che l’Ispettorato non rilevi l’assenza di uno o più requisiti fondamentali.

Infine, si ricorda che il portale sarà attivo dal 1° ottobre 2024, ma è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva tramite PEC fino al 31 ottobre 2024. Dal 1° novembre 2024, sarà obbligatorio avere la patente per continuare a operare nei cantieri.

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Revoca della patente

La patente a crediti non è un documento definitivo, ma può essere revocata in caso di dichiarazioni non veritiere riguardanti il possesso dei requisiti necessari per il rilascio. Secondo l’articolo 27, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro procederà alla revoca della patente se, durante i controlli successivi, si scopre che uno o più requisiti dichiarati non sono veritieri.

In caso di revoca, le imprese o i lavoratori autonomi potranno richiedere una nuova patente soltanto dopo dodici mesi dalla revoca stessa. Questo periodo di sospensione mira a garantire che le aziende e i lavoratori autonomi migliorino le proprie pratiche e adempiano correttamente agli obblighi normativi prima di poter operare nuovamente.

La revoca avviene attraverso un procedimento che coinvolge la Direzione Interregionale dell’Ispettorato o la Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro, specialmente quando sono coinvolte imprese straniere o localizzate in territori che ricadono sotto la competenza di più direzioni.

Prima di procedere alla revoca, l’Ispettorato deve condurre un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo, valutando la gravità delle irregolarità riscontrate. Ad esempio, una dichiarazione non veritiera sugli obblighi formativi potrebbe non comportare una revoca immediata se l’omissione riguarda un numero limitato di lavoratori non operativi in cantiere.

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Contenuti informativi della patente

La patente a crediti non si limita a essere un documento formale che certifica la qualificazione di un’impresa o di un lavoratore autonomo, ma contiene una serie di informazioni dettagliate utili per il monitoraggio e la gestione delle attività nei cantieri. Secondo il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, la patente include i seguenti dati:

  1. Dati identificativi dell’impresa o del lavoratore autonomo titolare della patente, come la ragione sociale o il nome dell’imprenditore individuale.
  2. Dati anagrafici del soggetto richiedente, ovvero la persona che ha presentato la richiesta di rilascio.
  3. Data di rilascio e numero della patente, che permettono di tracciare quando la patente è stata emessa e associarla a un codice univoco.
  4. Punteggio attribuito al momento del rilascio. Il punteggio iniziale della patente è di 30 crediti, che possono aumentare fino a 100 in base a vari criteri.
  5. Punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale. Questo permette di tenere traccia dell’evoluzione del punteggio nel tempo, in base a eventuali decurtazioni o incrementi di crediti.
  6. Esiti di provvedimenti di sospensione della patente, se questi sono stati adottati in seguito a infortuni sul lavoro con esiti gravi, come la morte o l’inabilità permanente di un lavoratore.
  7. Decurtazione dei crediti in seguito a provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Le informazioni contenute nella patente sono accessibili non solo ai titolari della patente, ma anche a diverse figure, tra cui le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i coordinatori per la sicurezza e gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio Nazionale. Questo sistema di trasparenza permette un controllo continuo delle qualificazioni delle imprese e dei lavoratori autonomi, migliorando la sicurezza nei cantieri.

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Sospensione cautelare della patente

Oltre alla possibilità di revoca, la patente a crediti può essere sospesa in via cautelare se si verificano infortuni gravi nei cantieri. Secondo l’articolo 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81/2008, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere la patente per un massimo di 12 mesi nel caso in cui si verifichino infortuni che comportano la morte di un lavoratore o una inabilità permanente, assoluta o parziale.

La responsabilità dell’infortunio deve essere imputabile al datore di lavoro, a un suo delegato o a un dirigente aziendale, almeno a titolo di colpa grave.

Il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 fornisce una disciplina di dettaglio per questi casi, stabilendo che la sospensione è adottata dall’Ispettorato territorialmente competente. La decisione di sospendere la patente deve tenere conto delle circostanze dell’infortunio e della gravità della responsabilità imputabile al datore di lavoro. Prima di adottare il provvedimento, l’Ispettorato può richiedere un parere non vincolante alla Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza sul Lavoro.

Un fattore fondamentale nella decisione di sospendere la patente è la valutazione del nesso causale tra l’infortunio e il comportamento del datore di lavoro o dei dirigenti. Se il comportamento negligente del datore di lavoro ha contribuito in modo significativo all’infortunio, la sospensione può essere giustificata. Tuttavia, se la responsabilità non è chiaramente attribuibile e richiede ulteriori indagini, il provvedimento cautelare potrebbe non essere adottato immediatamente.

La sospensione può essere evitata o ridotta qualora vi siano gravi rischi per la sicurezza dei lavoratori o di terzi nel caso di cessazione delle attività. In tali circostanze, l’Ispettorato deve motivare adeguatamente la decisione di non sospendere la patente, anche in presenza di un infortunio mortale.

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Durata della sospensione e ricorso

La sospensione cautelare della patente a crediti può durare fino a un massimo di 12 mesi, come stabilito dall’articolo 27, comma 8, del Decreto Legislativo n. 81/2008. La durata della sospensione viene determinata tenendo conto della gravità dell’infortunio e delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alla presenza di eventuali recidive da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo.

In caso di sospensione della patente, il soggetto interessato ha la possibilità di presentare ricorso. Il ricorso deve essere inoltrato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione Interregionale del Lavoro competente per territorio. La Direzione ha a sua volta 30 giorni per esaminare il ricorso e pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento di sospensione, valutando sia i presupposti per l’adozione della sospensione, sia la durata della stessa. Se la Direzione non si esprime entro il termine previsto, la sospensione perde automaticamente efficacia.

Una volta che la sospensione è terminata o è stata revocata per qualsiasi motivo, l’Ispettorato competente effettuerà una verifica delle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro per assicurarsi che siano state ripristinate le corrette misure di prevenzione. Questa verifica sarà particolarmente importante nei casi in cui la sospensione abbia avuto una durata prolungata, e dovrà essere accertato che il cantiere sia ancora attivo e che le misure di sicurezza siano state adeguatamente implementate.

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Decurtazione dei crediti e conseguenze operative

La patente a crediti è soggetta a un sistema di punteggio, che può subire decurtazioni in caso di violazioni delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il punteggio iniziale della patente è di 30 crediti, ma può essere ridotto a seguito di provvedimenti definitivi emessi nei confronti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Le violazioni che comportano la decurtazione del punteggio sono elencate nell’Allegato I-bis del Decreto Legislativo n. 81/2008 e comprendono, tra le altre, l’omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la mancata formazione e addestramento dei lavoratori e la mancanza di dispositivi di protezione individuale.

Ogni violazione ha un valore specifico di decurtazione in base alla sua gravità. Ad esempio, l’omessa elaborazione del DVR comporta una decurtazione di 5 crediti, mentre la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto comporta una riduzione di 2 crediti. Nel caso di infortuni gravi o mortali causati dalla violazione delle norme di sicurezza, la decurtazione può essere molto più severa, arrivando fino a 20 crediti.

Ecco una lista delle violazioni principali che comportano la decurtazione di crediti dalla patente a crediti:

  • Omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): 5 crediti;
  • Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3 crediti;
  • Omessi formazione e addestramento del personale: 2 crediti;
  • Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile (RSPP): 3 crediti;
  • Omessa elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS): 3 crediti;
  • Omessa fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto: 2 crediti;
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3 crediti;
  • Lavori in prossimità di linee elettriche senza idonee procedure di protezione: 2 crediti;
  • Presenza di conduttori nudi in tensione senza adeguate misure di protezione: 2 crediti;
  • Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, differenziale): 2 crediti;
  • Omessa vigilanza sui dispositivi di sicurezza o segnalazione modifiche non autorizzate: 2 crediti;
  • Omessa notifica all’organo di vigilanza per lavori con rischio amianto: 1 credito;
  • Omessa valutazione dei rischi biologici o da sostanze chimiche: 3 crediti;
  • Omessa valutazione dei rischi di annegamento: 2 crediti;
  • Omessa valutazione dei rischi legati all’uso di esplosivi: 3 crediti;
  • Infortunio grave (inabilità temporanea assoluta oltre 60 giorni) causato da violazione delle norme di sicurezza: 5 crediti;
  • Infortunio con inabilità permanente parziale: 8 crediti;
  • Infortunio con inabilità permanente totale: 15 crediti;
  • Infortunio mortale: 20 crediti;

Se, a seguito di una serie di violazioni, la patente scende sotto i 15 crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo non potranno più operare nei cantieri. Tuttavia, è previsto che, in casi specifici, come quando sono stati completati più del 30% dei lavori in corso di esecuzione, le attività possano continuare fino al termine dei lavori.

Operare senza una patente valida o con un punteggio inferiore a 15 crediti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nel cantiere, e comunque non inferiore a 6.000 euro, oltre all’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

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Modalità di recupero dei crediti decurtati

Nel caso in cui il punteggio della patente scenda al di sotto dei 15 crediti, è possibile attivare delle procedure per il recupero dei crediti. Questo processo è regolato dal Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 e prevede che la richiesta di recupero venga valutata da una Commissione Territoriale, composta da rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INAIL, esperti nelle materie prevenzionistiche.

Per recuperare i crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo deve dimostrare di aver adempiuto a determinati obblighi, tra cui:

  • L’assolvimento degli obblighi formativi relativi alla sicurezza sul lavoro.
  • L’implementazione di investimenti per migliorare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, come l’adozione di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conformi alla normativa ISO 45001, certificati da organismi accreditati.
  • L’asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) della salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al Repertorio Nazionale.

Le sedute della Commissione per il recupero dei crediti prevedono anche la partecipazione di rappresentanti delle ASL e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Una volta che la Commissione valuta positivamente gli interventi effettuati, i crediti vengono ripristinati e aggiornati nella patente.

Le modalità tecniche per l’accreditamento dei crediti recuperati saranno comunicate successivamente, in concomitanza con il completamento della piattaforma informatica dedicata alla gestione della patente.

Scarica la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro



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TAGS: cantieri temporanei, decurtazione crediti, durc, formazione sicurezza, Ispettorato Nazionale del Lavoro, normativa edilizia, patente a crediti, requisiti patente cantieri, rilascio patente, sicurezza sul lavoro

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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