Il Governo ha messo a disposizione alcune interessanti agevolazioni riguardanti il settore edile ed in particolar modo gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. In questi casi si può ottenere una aliquota IVA ridotta che permette di risparmiare in funzione del tipo di intervento previsto.
Come è evidenziato da alcune informative e circolari messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione si applica sulle prestazioni di servizi dall’impresa che esegue i lavori. Tuttavia sono previste anche delle casistiche in cui l’agevolazione può essere applicato anche sulla cessione dei beni. Scopriamo nel dettaglio tutte le varie situazioni.
Sommario
La normativa attualmente vigente sulle prestazioni di servizi in nel settore edile prevede e permette la possibilità, per i proprietari di immobili ad uso abitativo, di accedere ad una IVA edilizia agevolata prevista con un’aliquota del 10%. In particolare, questa opportunità viene messa a disposizione sia per interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria.
Da sottolineare che è prevista un’aliquota agevolata anche su beni ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
La normativa chiarisce che quando l’appaltatore fornisce i cosiddetti beni di valore significativo, c’è la possibilità di applicare l’IVA edilizia ridotta abbassandola dal 22% al 10%. Va, inoltre, ricordato che è stato più volte sottolineato come il 10% di IVA possa essere applicato soltanto sulla differenza matematica tra il valore complessivo della prestazione relativa al servizio di manutenzione ordinaria oppure straordinaria ed il valore dei beni stessi. Per chiarire meglio la situazione, possiamo fare un esempio esaustivo.
Qualora il costo totale dell’intervento previsto da una ditta edile sia di 20.000 euro di cui 6.000 per la manodopera mentre 10.000 euro sono i costi relativi ai beni significativi, allora l’IVA al 10% si può applicare sulla differenza tra i costi dell’intervento e i beni. Nel caso specifico su 20.000 – 8000 = 12.000 euro. Invece sul valore residuo dei beni che è pari in questo caso a 2000 euro, bisognerà applicare l’IVA normalmente ossia con l’aliquota del 22%.
Advertisement - PubblicitàL’attuale normativa relativa alle agevolazioni per quanto concerne l’IVA nel settore edile prede l’opportunità di applicarla nella misura del 10% prendendo in considerazione il valore dei cosiddetti beni significativi.
Advertisement - PubblicitàLa definizione è stata fornita a livello normativo con il decreto pubblicato il 29 dicembre del 1999. Sono stati elencati alcuni beni che rientrano in questa categoria ed in particolar modo indicando ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie per gli impianti di riscaldamento e raffrescamento, videocitofoni, articoli sanitari e rubinetteria per bagni e cucine, impianti di sicurezza ma anche apparecchiature che permettono sia di ottenere il condizionamento che il riciclo dell’aria.
Da sottolineare che la legge di bilancio emanata nel 2018 ha ulteriormente chiarito la situazione fissando l’aliquota al 10% per tutti i beni significativi. In particolare è stato sottolineato come si possa applicare l’agevolazione anche per una serie di beni e materiali che evidentemente sono correlati ai beni significativi.
Ad esempio nel caso del montaggio di un infisso rientrano in questa casistica tutti i materiali di consumo che vengono utilizzati nella fase di montaggio. In buona sostanza questo permette di inserire questo genere di materiale nel valore dei beni significativi per il calcolo che abbiamo effettuato nel precedente paragrafo e non all’interno del valore della prestazione.
Advertisement - PubblicitàCon la legge di bilancio del 2018 è stato chiarito non solo come interpretare alcuni materiali che vengono utilizzati per il montaggio dei beni significativi ma anche e soprattutto come gestire in fase di fatturazione le varie chiamate per ottenere il beneficio.
Nello specifico è stato precisato che nella fattura emessa da chi realizza l’intervento e quindi dalla ditta edile, si dovrà specificare oltre all’oggetto della prestazione anche il valore dei beni significativi che vengono evidentemente forniti in combinazione. In questo modo sarà possibile innanzitutto chiarire l’intervento effettuato ma anche e soprattutto calcolare al meglio l’agevolazione spettante.
Advertisement - PubblicitàNelle varie circolari è stato anche evidenziato quali siano i casi in cui non è possibile applicare l’IVA agevolata al 10% ma piuttosto al 22%. Il primo caso è quello in cui i materiali ed i beni siano forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori. In pratica significa che dovrà essere la stessa ditta a fornire i materiali utili per la realizzazione dell’intervento.
Di conseguenza non si potrà applicare l’IVA agevolata nel caso in cui fosse lo stesso committente a provvedere all’acquisto dei materiali e dei beni.
Inoltre l’Agenzia delle Entrate nelle varie circolari emanate, ha evidenziato in maniera chiara ed inequivocabile come non abbiano diritto all’agevolazione sull’iva le prestazioni professionali anche se inserite all’interno dello stesso intervento di recupero edilizio.
Infine si dovrà procedere una fatturazione con aliquota IVA ordinaria del 22% nel caso in cui le prestazioni di servizi sia resi in situazioni con subappalti. In questo caso la ditta subappaltatrice dovrà fatturare al 22% alla ditta principale che successivamente potrà, qualora ce ne fossero i presupposti, proporre al committente un IVA al 10%.
Advertisement - PubblicitàPer tutte le tipologie di interventi di recupero edilizio la norma prevede sempre e comunque un’aliquota agevolata al 10%. In particolare questa opportunità può essere sfruttata nel caso di prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto oppure per interventi di restauro, ristrutturazione oppure risanamento conservativo. In tutti questi casi è praticamente automatica l’attivazione dell’IVA al 10%.
La norma, tuttavia, permette un’ulteriore opportunità di sgravio anche per l’acquisto di beni con l’esclusione di materie prime e semilavorati che vengono messi a disposizione nell’ambito degli interventi di restauro, di risanamento conservativo oppure di ristrutturazione edilizia.
Si ha diritto in aggiunta all’IVA al 10% nel caso di forniture di quelli che vengono definiti i beni finiti.
La definizione di beni finiti è piuttosto intuitiva. Si tratta di articoli che seppur utilizzati durante un intervento di ristrutturazione oppure di qualsiasi altro genere, non prevedono alcun genere di elaborazione da parte della ditta. Ad esempio rientrano in questa casistica il portone blindato da inserire all’ingresso dell’appartamento, le porte per interni, la caldaia ed i vari elementi per la realizzazione dell’impianto di riscaldamento, i pezzi sanitari, una vasca idromassaggio, gli infissi e tanto altro.
Da sottolineare che per i beni finiti non vale la regola precedentemente evidenziata. In particolare si può ottenere l’agevolazione con l’IVA al 10% sia nel caso in cui l’acquisto del bene si è stato effettuato dal committente che della ditta che si occupa dei lavori.
Advertisement - PubblicitàLa normativa permette anche di accedere ad una IVA ulteriormente agevolata con un’aliquota addirittura del 4%. Questo importante sgravio viene offerto e messo a disposizione per l’acquisto di beni che vengono utilizzati per la costruzione di edifici non di lusso. La norma viene disciplinato dalla cosiddetta legge Tupini nella quale è stata anche rimarcata la possibilità di effettuare gli interventi anche da non costruttori ossia in economia.
L’IVA al 4% e ulteriormente applicabile anche nel caso di acquisti necessari per la costruzione di fabbricati rurali che evidentemente saranno destinati ad un uso abitativo.
Advertisement - PubblicitàPer interventi di ristrutturazione, di risanamento conservativo e di manutenzione ordinaria e straordinaria vi è la possibilità di poter accedere ad un IVA agevolata che può essere prevista per un’aliquota del 10% magari anche nel 4% in alcuni casi particolari.
L’IVA viene applicata con un calcolo specifico che tiene conto della differenza matematica tra costi dei servizi e valore dei beni significativi. Tuttavia c’è da tenere in considerazione alcune casistiche specifiche in cui non può essere applicata l’IVA agevolata. Insomma ci sono indubbiamente delle interessanti opportunità di poter ottenere un certo risparmio per interventi di ristrutturazione e di acquisto di beni finiti da utilizzare all’interno del proprio appartamento oppure di una casa indipendente.
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