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Collaudo Statico: cos’è, obbligo, e prezzi

Collaudo Statico: cos’è, obbligo, e prezziCollaudo Statico: cos’è, obbligo, e prezzi
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In questo approfondimento, cercheremo di spiegare cos’è il collaudo statico, in quali casi secondo le normative vigenti è obbligatorio da eseguire, chi è il collaudatore, ovvero il tecnico preposto a svolgere l’intera procedura del collaudo, e infine forniremo delle linee guida in base alle quali calcolarne il prezzo.

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Collaudo statico: che cos’è e a cosa serve

Il collaudo statico è una procedura che comprende una serie di operazioni volte a verificare il corretto funzionamento di un’opera strutturale prima di essere posta in esercizio. Ha lo scopo di valutare che l’opera e tutte le sue componenti, siano idonee ed agibili dal punto di vista strutturale, e di tutelare il committente affinché l’opera risulti conforme a quanto previsto dal progetto e dai patti contrattuali stabiliti con la ditta costruttrice. Per questa ragione, il collaudatore, il tecnico abilitato ad eseguire il collaudo, deve essere una persona esterna, non coinvolta nella progettazione, esecuzione e direzione dell’opera, per evitare qualsiasi tipo di condizionamento nella sua valutazione.

Appurare la conformità statica delle opere strutturali garantisce il giusto livello di sicurezza per tutta le vita utile del fabbricato ed è un passaggio obbligatorio senza il quale l’opera non può essere consegnata al committente. Le opere infatti, non possono mai essere messe in esercizio prima che il collaudo statico sia stato eseguito.

La lunga e complessa procedura del collaudo statico, termina con l’emissione da parte del collaudatore del certificato di collaudo statico, un documento indispensabile per ottenere abilità e/o uso dell’opera, e per consentirne la commerciabilità. Per questa ragione alcuni equiparano il certificato di collaudo statico per un’opera edilizia, al libretto di circolazione per un’autovettura.

Cercheremo ora, di tracciare le linee guida in materia delle normative che hanno per oggetto il collaudo statico, con l’intento di offrire al lettore la possibilità di approfondire i vari argomenti legati a questa materia, a seconda delle proprie necessità.

Di seguito elenchiamo in ordine, le principali norme a cui bisogna fare riferimento in tema di collaudo statico, cercando di offrire una panoramica sulla sua genesi:

Il regio decreto 16 novembre 1939, n.2229: fu la prima norma a disciplinare l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice e armato, sia pubbliche che private.

La legge 5 novembre 1971, n.1086: definisce le figure professionali che possono eseguire il collaudo. Fissa inoltre i criteri di emanazione e di aggiornamento delle norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni. Riferimento: art. 21

La Circolare Min. LLPP 11951 del 14 febbraio 1974: stabilisce che il collaudo statico debba riguardare tutte le opere di ingegneria civile.

D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 (TU dell’edilizia): stabilisce che qualsiasi costruzione la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità debba essere sottoposta a a collaudo statico. (Riferimento, articolo 67)

Le NTC 2018 e la Circolare esplicativa del 21 giugno 2019, n.7: stabilisce che il collaudo debba essere esteso anche alle opere con struttura in muratura e in legno. Estende il collaudo statico anche in caso di interventi di miglioramento sismico e adeguamento sismico delle strutture. (Riferimento: capitolo 9 delle NTC e paragrafo C9.2 della Circolare)

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Obbligo del collaudo statico

Come abbiamo visto, l’obbligatorietà del collaudo statico trova origine nel Regio Decreto del 1939, n. 2229 all’art. 51 comma 1, nel quale si prescriveva quanto segue:

Le operazioni di collaudo consistono nel controllare la perfetta esecuzione del lavoro e la sua corrispondenza con i dati del progetto, nell’eseguire le prove di carico e nel compiere ogni altra indagine che il collaudatore ritenga necessaria“.

Tale documento per la prima volta, aveva per oggetto le opere la cui stabilità potesse in qualche modo interessare l’incolumità delle persone. Da tale strumento normativo sono stati sviluppati i regolamenti successivi in materia.

Il collaudo statico dal punto di vista normativo nasce in maniera organica solo con la Legge 5 Novembre 1971, n. 1086, relativamente alle sole strutture in cemento armato normale, precompresso e alle strutture metalliche. Infatti, con la Legge n. 1086 del 1971, l’obbligatorietà del collaudo statico si prescrive anche per le opere in calcestruzzo armato, precompresso e per tutte le opere metalliche, andando quindi ad ampliare le disposizioni contenute nel Regio Decreto del 1939.

Successivamente nelle NTC 2008 al capitolo 9, si prescrive che “il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle presenti norme tecniche, deve comprendere i seguenti adempimenti:

  1. Controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6.6.2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi;
  2. Ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato in corso d’opera, e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti”

Con tali disposizioni, si stabilisce quindi, che anche le opere strutturali realizzate con materiali diversi dal cemento armato normale, precompresso e a struttura metallica, necessitino di collaudo statico. Infatti fino all’entrata in vigore delle NTC 2008, diverse costruzioni in legno e in alluminio potevano godere ancora di una esenzione dal collaudo statico.

Il campo di applicazione e le modalità del collaudo statico sono state successivamente definite dal Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 – Testo Unico delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2018) nel quale al capitolo 9, viene espresso testualmente:

“Il collaudo statico, inteso come procedura disciplinata dalle vigenti leggi di settore, è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni, come definite dalle presenti norme, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti. In caso di esito positivo la procedura si conclude con l’emissione del certificato di collaudo.”

Ai sensi del decreto citato, non vi è più distinzione alcuna tra i diversi materiali che assolvono una funzione portante. Per tanto, il collaudo è esteso a tutte le strutture portanti, qualunque sia il materiale utilizzato per la loro realizzazione.

Alla luce di questo excursus, possiamo stabilire che il collaudo statico è una verifica obbligatoria che deve essere compiuta su tutte le opere d’ingegneria civile in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione di un fabbricato preesistente o del suo adeguamento sismico strutturale. Detto in altri termini, il collaudo statico è sempre obbligatorio per le nuove costruzioni, e per gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico delle strutture.

Per un intervento di riparazione, oppure per un intervento locale, nelle costruzioni esistenti, le norme vigenti non prevedono il collaudo statico. Un intervento si può definire locale se nella relazione di calcolo, il progettista dimostra che non vi è modifica del sistema strutturale. In tal caso è raccomandata la sola redazione di una relazione sugli interventi eseguiti a cura del direttore dei lavori.

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Il Collaudatore

La legge 5 novembre 1971, n.1086: definisce le figure professionali che possono eseguire il collaudo. In riferimento a tale legge, il collaudatore deve essere un tecnico libero professionista, iscritto all’albo in qualità di geometra, ingegnere, architetto o perito edile.

Il collaudatore deve essere iscritto da minimo 5 anni al proprio Ordine Professionale per effettuare la verifica su opere di valore fino a 1 milione di euro, e da almeno 10 anni, per le opere di valore maggiore di 1 milione di euro.

Come disposto dal DM del 30 maggio 1972, la nomina del collaudatore spetta sempre al committente. Il collaudatore, come accennato precedentemente, deve essere un tecnico esterno, non coinvolto nella progettazione, esecuzione e direzione dell’opera.

Le norme tecniche vigenti (DM 14/01/2008) stabiliscono che “il collaudo statico, tranne in casi particolari, va eseguito in corso d’opera quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della costruzione”.

Ciò significa che il collaudatore deve partecipare agli esami e agli accertamenti fin dall’inizio dell’opera stessa, quindi dovrebbe vigilare sull’intero progetto e costruzione dell’opera.

La procedura di collaudo si conclude con l’emissione di un apposito certificato che deve essere emesso dal collaudatore, nel quale si attesti la collaudabilità o meno della struttura. Il Certificato di collaudo statico è un documento autonomo, ma che fa parte integrante del collaudo generale dell’intera opera. Secondo quanto previsto previste dalle NTC 2018, capitolo 9 deve prevedere una serie di informazioni:

  1. Verbali delle visite effettuate con la descrizione delle operazioni di controllo svolte;
  2. Relazione sul progetto strutturale e sui documenti esaminati, e sulle eventuali attività svolte;
  3. Giudizio di collaudabilità o non collaudabilità delle strutture e della loro ispezionabilità ai fini della manutenzione, con riferimento all’intero periodo della loro vita utile o nominale;

Il Certificato statico deve poi comprendere le seguenti sezioni:

  1. Premessa
  2. Verbale di sopralluogo
  3. Relazione tecnica
  4. Caratteristiche dei materiali impegnati
  5. Prove di carico sulle strutture e controlli dei materiali
  6. Certificazione di collaudo statico

Il certificato di collaudo statico deve essere prodotto in duplice copia di cui una in bollo, e firmato dal solo collaudatore, il quale deve provvedere a depositarlo presso il Genio Civile.

Il collaudatore non può procedere al deposito del certificato di collaudo statico senza che vi sia stato il preventivo deposito presso il Genio Civile o Sportello Unico, della Relazione a Strutture Ultimate da parte del direttore dei lavori. Il direttore dei lavori ha 60 giorni di tempo dalla data di ultimazione delle strutture, per potervi adempiere, altrimenti incorre in una sanzione, art.73 DPR 380/2001.

Il collaudatore a sua volta, ha 60 giorni per depositare il certificato di collaudo presso il Genio Civile, a partire dalla data di deposito della Relazione a Strutture Ultimate. In caso di ritardo nel deposito di tale certificato da parte del collaudatore, vi è unicamente una sanzione a suo carico, per il committente non sono previste azioni sanzionatorie.

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Prezzo

Il costo del collaudo statico varia a seconda della tipologia dell’opera oggetto di verifica e dal numero e dalle entità delle operazioni di verifica svolte del collaudatore. In linea generale, viene applicata una percentuale dal valore dell’opera: per le opere di minore valore attorno al 3%, mentre per quelle che superano 1 milione di euro, la percentuale può scendere fino allo 0,5%.

In conclusione abbiamo cercato di offrire delle linee guida da seguire per orientarsi in tema del collaudo statico, cercando di trattare questo argomento da più angolazioni, in modo da permettere sia ai committenti delle opere, che ai tecnici coinvolti nella procedura del collaudo statico, di ottenere delle informazioni utili a riguardo.

Si ribadisce, che vista la complessa evoluzione normativa che accompagna questo oggetto, è necessario mantenersi costantemente aggiornati in materia. In basso condividiamo alcuni link utili a questo scopo.



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Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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