La cessione del credito e lo sconto in fattura rappresentano le cosiddette “opzioni alternative alla detrazione”, grazie alle quali è possibile beneficiare dei bonus edilizi in modo alternativo rispetto alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
La cessione del credito e lo sconto in fattura rappresentano le cosiddette “opzioni alternative alla detrazione”, grazie alle quali è possibile beneficiare dei bonus edilizi in modo alternativo rispetto alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
Le opzioni alternative sono state rese disponibili a favore dei contribuenti in concomitanza alla nascita del Superbonus 110% con il Decreto Rilancio nel 2020, e consentono anche ai soggetti incapienti di fruire dei crediti d’imposta derivanti dalle spese legate all’esecuzione di determinati interventi edilizi agevolabili, con il Superbonus e con altri Bonus Casa (vedi qui quali).
Nel corso di questi ultimi anni le opzioni alternative sono state più volte oggetto di modifiche, restrizioni e stop, a causa delle numerose operazioni fraudolente scoperte ai danni dello Stato, fino a quando non si è arrivati – con l’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Cessioni” – a sospenderne del tutto l’esercizio in relazione a specifici interventi e determinati soggetti.
La cessione del credito e lo sconto in fattura, tuttavia, sono ancora valide in molti casi, sia in relazione al Superbonus che in riferimento agli altri bonus edilizi.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
La normativa di cui al Decreto Rilancio, all’art. 121, ha previsto in sostanza che i contribuenti, al posto della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi potessero optare alternativamente per:
Sia il credito d’imposta derivante dallo sconto in fattura che quello acquistato dall’acquirente con cessione del credito può essere successivamente oggetto di ulteriori 3 cessioni.
Queste 3 cessioni possono essere tuttavia conseguite solo a favore di “soggetti qualificati”, ovvero:
Banche, intermediari finanziari e società appartenenti a gruppi bancari che acquistano i crediti d’imposta, possono, tra l’altro, conseguire una nuova cessione a favore di soggetti (diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca cedente o con la capogruppo.
Si tratta questa di un’opzione che prescinde dal numero di cessioni già effettuate per lo stesso credito d’imposta. La vendita infatti in questo caso può avvenire sempre, che si tratti della prima, della seconda, della terza o della quarta operazione di cessione.
Il correntista che acquista il credito, tuttavia, non avrà più possibilità di cederlo ulteriormente, neanche qualora dovessero ancora essere disponibili delle operazioni sulla base delle 3 cessioni concesse.
In tutti i casi (che vediamo di seguito) per i quali l’esercizio della cessione del credito e dello sconto in fattura sono ancora possibili, le opzioni alternative restano in vigore attualmente fino al:
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Advertisement - PubblicitàIl Decreto Cessioni (DL n. 11 del 16 febbraio 2023) ha stabilito all’art. 2 che – a partire dal 17 febbraio 2023 – l’esercizio delle opzioni alternative in relazione ai Bonus Casa non è più ammesso nella maggior parte dei casi, ma non in tutti.
Nello specifico, la cessione del credito e lo sconto in fattura possono ancora oggi essere fruite dai soggetti beneficiari del Superbonus che, per la data del 16 febbraio 2023:
È possibile allo stesso modo esercitare ancora le opzioni alternative alla detrazione anche in riferimento ai crediti maturati con i Bonus Casa, diversi dal Superbonus, che ammettono l’utilizzo di cessione e sconto.
Si parla qui, in particolare, dei crediti d’imposta derivanti da interventi agevolabili con il Bonus Ristrutturazione, con l’Ecobonus, con il Bonus Barriere Architettoniche e con il Sismabonus. Anche in questi casi, non si applica il divieto se, per la data del 16 febbraio 2023:
Ma non è finita qui. Esistono infatti anche dei casi per cui i divieti imposti dal Decreto Cessioni non devono essere considerati.
Si tratta di condizioni che sono state espressamente escluse dallo stop all’esercizio delle opzioni alternative e che, pertanto, non devono tener conto neanche della data del 17 febbraio 2023 in riferimento alla presentazione del titolo edilizio.
Ciò significa in particolare che è possibile esercitare le opzioni anche in riferimento a lavori ancora da avviare o da progettare, o per i quali non sia stato versato alcun compenso. In altre parole, anche se si stesse ancora partendo da zero con l’intera pratica.
È possibile, nello specifico, esercitare la cessione del credito o lo sconto in fattura ancora oggi in riferimento a:
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