In data 8 agosto 2020, con il provvedimento protocollo n. 283847/2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito termini e condizioni per usufruire del Superbonus 110% con le opzioni fiscali alternative, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.
In data 8 agosto 2020, con il provvedimento protocollo n. 283847/2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito termini e condizioni per usufruire del Superbonus 110% con le opzioni fiscali alternative, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Grazie a tali concessioni, è diventato possibile anche per gli incapienti IRPEF usufruire della maxi-agevolazione per effettuare interventi edilizi mirati alla riqualificazione energetica e al consolidamento strutturale antisismico.
Abbiamo già pubblicato la guida di riferimento per quanto riguarda il funzionamento dello sconto in fattura. Per saperne di più, leggi: “Sconto in fattura Superbonus: come si procede”.
Oggi vedremo invece tutto quello che c’è da sapere sulla cessione del credito per usufruire del Superbonus 110%.
Sommario
Per tutti i lavori ammissibili al Superbonus 110%, è possibile scegliere di beneficiare dell’incentivo in detrazione con la Dichiarazione dei Redditi (con 5 quote per 5 anni, oppure 4 anni per le spese sostenute nel 2022).
In alternativa, i beneficiari hanno la possibilità di scegliere invece l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Ricordiamo che con l’approvazione del Recovery Plan italiano, sia la cessione che lo sconto rimarranno validi fino a dicembre 2022.
Con la cessione del credito, in sostanza, il beneficiario decide di cedere appunto il suo credito d’imposta pari al 110% all’impresa che esegue i lavori oppure agli istituti di credito o ad altri intermediari finanziari.
Se il beneficiario dell’incentivo cede il credito alla ditta che esegue gli interventi edilizi, non dovrà pagare i lavori eseguiti in quanto, appunto, pagherà quanto dovuto cedendo il proprio credito d’imposta.
L’impresa che riceve il credito avrà la possibilità di utilizzarlo esclusivamente in compensazione, ai sensi del DL n. 241 del 9 luglio 1997. Ciò significa che potranno utilizzarlo per compensare, o se possibile estinguere, eventuali debiti dovuti allo Stato, come quelli relativi ad imposte o contributi.
L’impresa potrà utilizzare il credito in compensazione con la stessa modalità con la quale ne avrebbe usufruito il beneficiario se avesse scelto la detrazione fiscale. Ovvero, la ditta potrà pagare i debiti verso lo Stato ripartendo il credito in 5 quote annuali di pari importo (4 quote per le spese sostenute nel 2022).
In alternativa, la stessa impresa potrà anche scegliere di non utilizzare il credito in compensazione, ma di cederlo a sua volta ad altri soggetti, quali fornitori, banche o altri intermediari finanziari.
Se invece il beneficiario del Superbonus 110% sceglie di cedere il proprio credito ad una banca, lo stesso istituto potrà:
La cessione del credito, così come lo sconto in fattura, sono opzioni fiscali alternative che non sono valide unicamente per il Superbonus 110%.
Gli altri incentivi statali che concedono la possibilità di scegliere sono:
Per saperne di più, leggi: “Cessione Credito e Sconto Fattura: tutti i bonus che concedono le opzioni”
Per quanto riguarda tutti questi incentivi, incluso il Superbonus 110%, il beneficiario può scegliere di usufruirne con la regola dei SAL (Stato Avanzamento Lavori).
Ricordiamo poi che, solo per il Superbonus, ogni SAL dovrà riferirsi almeno al 30% dei lavori eseguiti, e che non saranno concessi più di due SAL (oltre a quello di fine lavori) per ogni intervento complessivo.
Per approfondire meglio l’argomento, leggi: “Superbonus, Bonus Casa e SAL: facciamo chiarezza”
Advertisement - PubblicitàCome accade per lo sconto in fattura, anche la scelta della cessione del credito per usufruire del Superbonus dovrà essere comunicata per tempo.
I beneficiari infatti saranno tenuti a comunicare la scelta all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo successivo dell’anno in cui sono state sostenute le spese, come stabilito dal protocollo di riferimento. Seguendo questo link è possibile scaricare il modulo apposito.
Advertisement - PubblicitàSe il beneficiario che vuole usufruire del Superbonus intende eseguire uno o più degli interventi mirati all’efficientamento energetico (ovvero quelli concessi con il Super Ecobonus 110%, egli sarà tenuto ad inviare inoltre la Comunicazione all’ENEA.
In realtà, questa sarà la prima certificazione da trasmettere. Infatti, per poter inviare invece la Comunicazione alle Entrate, il beneficiario dovrà attendere che l’ENEA gli invii la ricevuta della comunicazione.
Solo quando saranno passati almeno 5 giorni lavorativi dall’arrivo della ricevuta, allora il beneficiario potrà inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione.
Nel protocollo del Fisco si precisa inoltre che per quanto riguarda sia la cessione del credito che lo sconto in fattura, saranno obbligatorie le asseverazioni dei tecnici abilitati.
Per tutti gli interventi ammissibili al Superbonus infatti, i professionisti assunti dovranno assicurare il rispetto di tutti i criteri richiesti, nonché la congruità delle spese sostenute con il computo metrico estimativo.
In merito ai lavori di efficientamento energetico, una copia delle asseverazioni dei tecnici dovrà essere allegata alla Comunicazione da inviare all’ENEA.
Per quanto riguarda invece gli interventi rientranti nel Super Sismabonus 110%, servirà assumere dei tecnici professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori strutturali e del collaudo statico. Questi dovranno asseverare il rispetto della clausola che impone la riduzione del rischio sismico degli edifici dopo gli interventi.
Leggi anche: “Superbonus Cessione Credito: niente fattura né IVA”
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!