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La certificazione dell’impianto elettrico spiegata in modo chiaro: quando servono DiCo e DiRi, chi le rilascia, documenti, costi, validità e controlli.
Quando si parla di certificazione dell’impianto elettrico si usa un’espressione comune, ma non del tutto precisa. Il documento rilasciato dopo l’installazione o la modifica dell’impianto si chiama dichiarazione di conformità, abbreviata in DiCo, e non è una generica attestazione che un tecnico può produrre in qualsiasi momento.
La differenza è importante. La DiCo nasce insieme al lavoro eseguito da un’impresa abilitata; la dichiarazione di rispondenza, o DiRi, può sostituirla soltanto in condizioni specifiche per impianti realizzati prima del 27 marzo 2008. Un verbale di verifica, invece, descrive lo stato dell’impianto ma non diventa automaticamente uno dei due documenti previsti dal DM 37/2008.
Questa guida chiarisce quando serve la certificazione dell’impianto elettrico, chi può rilasciarla, quali allegati deve contenere, che cosa fare se manca e quali regole cambiano tra abitazione, condominio e luogo di lavoro.
Sommario
La DiCo dichiara che l’impianto realizzato dall’impresa installatrice è stato eseguito a regola d’arte, secondo il progetto, la normativa applicabile e le norme tecniche utilizzate. Prima di firmarla, l’impresa deve svolgere le verifiche previste, comprese quelle di funzionalità.
La DiRi ha una funzione sostitutiva molto più limitata. Può essere utilizzata quando la DiCo non fu prodotta o non è più reperibile, ma solo per impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del DM 37/2008. Non è quindi una scorciatoia per regolarizzare senza lavori un impianto recente privo della documentazione obbligatoria.
| Documento | Quando si usa | Chi lo rilascia |
|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità (DiCo) | Al termine di nuova installazione, trasformazione, ampliamento o rifacimento dell’impianto | L’impresa installatrice abilitata che ha eseguito i lavori |
| Dichiarazione di rispondenza (DiRi) | In sostituzione della DiCo mancante per impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 | Professionista o responsabile tecnico con i requisiti previsti dall’articolo 7, comma 6 |
| Verbale o relazione di verifica | Per conoscere condizioni, difetti, misure e interventi necessari | Tecnico competente incaricato del controllo |
La distinzione vale anche sul piano delle responsabilità. L’impresa non può limitarsi a consegnare una pagina firmata: progetto o schema, relazione sui materiali e altri allegati obbligatori sono parte integrante della DiCo. Un documento incompleto può creare problemi proprio quando serve dimostrare che cosa è stato realmente eseguito.
Per una panoramica riferita anche agli impianti idrici, termici, gas e antincendio è disponibile la guida generale sulla dichiarazione di conformità degli impianti.
Advertisement - PubblicitàIl riferimento giuridico principale è il DM 22 gennaio 2008, n. 37, che disciplina gli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso. Il decreto stabilisce quali imprese possono intervenire, quando occorre il progetto, come deve essere rilasciata la DiCo e quali obblighi ricadono su committente e proprietario. Il testo coordinato vigente è consultabile su Normattiva.
Il decreto non contiene da solo tutte le prescrizioni tecniche necessarie a progettare e realizzare l’impianto. L’articolo 6 riconosce la presunzione di esecuzione a regola d’arte per gli impianti conformi alle norme CEI, UNI o degli altri organismi europei riconosciuti. Per gli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione il riferimento centrale è la Norma CEI 64-8, nona edizione, entrata in vigore il 1° novembre 2024.
Dire che un impianto è “a norma” significa quindi ricostruire l’epoca di realizzazione, il tipo di intervento, la regola tecnica applicabile e la documentazione rilasciata. La sola presenza di un interruttore differenziale, comunemente chiamato salvavita, non dimostra la conformità dell’intero impianto.
L’impresa deve rilasciare la DiCo al termine dei lavori per un nuovo impianto e per gli interventi che comportano trasformazione, ampliamento o rifacimento. Rientrano normalmente in questi casi la realizzazione completa dell’impianto di un’abitazione, l’aggiunta di nuovi circuiti, il rifacimento del quadro, l’aumento della potenza con modifiche all’impianto e gli adeguamenti che incidono sulle caratteristiche tecniche e di sicurezza.
La manutenzione ordinaria non comporta la redazione di un nuovo progetto o di una nuova DiCo. Sostituire un componente guasto con uno equivalente non equivale necessariamente a trasformare l’impianto. La valutazione, però, non dipende dal nome indicato in fattura: conta la sostanza dell’intervento. Se la sostituzione modifica protezioni, distribuzione, potenza o configurazione, l’impresa deve inquadrare correttamente il lavoro e produrre la documentazione dovuta.
Nel rifacimento parziale, la DiCo riguarda la porzione effettivamente modificata. Il DM 37/2008 richiede tuttavia che progetto e dichiarazione tengano conto della sicurezza e della funzionalità dell’impianto nel suo complesso e indichino la compatibilità tecnica con le parti preesistenti. Non è corretto collegare un quadro nuovo a linee manifestamente pericolose e dichiarare che il resto dell’impianto non interessa.
Advertisement - PubblicitàLa DiCo è rilasciata dall’impresa installatrice abilitata che ha eseguito i lavori, attraverso il responsabile tecnico. Per gli impianti elettrici l’impresa deve possedere l’abilitazione pertinente alla lettera a) dell’articolo 1 del DM 37/2008 ed essere iscritta nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane.
Un ingegnere, un perito o un altro professionista può essere incaricato della progettazione quando richiesta e può svolgere verifiche nell’ambito delle proprie competenze. Non può però firmare al posto dell’impresa una DiCo relativa a lavori che non ha eseguito. Allo stesso modo, un elettricista privo dell’abilitazione specifica non rende regolare l’intervento semplicemente emettendo una fattura.
Prima di affidare i lavori, il committente può verificare la visura camerale e chiedere che sia indicata l’abilitazione impiantistica. È un controllo semplice, ma decisivo: l’articolo 8 impone al committente di affidare installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria a imprese abilitate.
Ogni nuova installazione, trasformazione o ampliamento richiede un progetto. Nei casi ordinari può predisporlo il responsabile tecnico dell’impresa installatrice; oltre le soglie dell’articolo 5, comma 2, deve intervenire un professionista iscritto all’albo con competenza specifica.
| Tipo di impianto elettrico | Quando serve il progetto di un professionista |
|---|---|
| Parti comuni condominiali | Per tutte le utenze condominiali |
| Singola abitazione | Potenza impegnata superiore a 6 kW oppure superficie superiore a 400 m² |
| Attività produttive, commercio, terziario e altri usi | Tensione superiore a 1.000 V, oppure in bassa tensione oltre 6 kW o con superficie superiore a 200 m² |
| Ambienti particolari | Locali medici, pericolo di esplosione, maggior rischio d’incendio e altri casi soggetti a normativa CEI specifica |
| Protezione dalle scariche atmosferiche | Edifici con volume superiore a 200 m³ |
Il superamento di 6 kW non significa che l’impianto sia vietato o automaticamente irregolare. Significa che il progetto non può essere lasciato al solo responsabile tecnico dell’impresa. Anche le varianti introdotte durante il cantiere devono essere documentate e richiamate nella dichiarazione finale.
Advertisement - PubblicitàIl modulo ministeriale firmato è soltanto il punto di partenza. La dichiarazione deve identificare impresa, committente, proprietario, edificio, destinazione d’uso, tipo di intervento e norme tecniche seguite. Deve inoltre attestare l’impiego di materiali idonei, l’esecuzione dei controlli e l’esito positivo delle verifiche.
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Richiedi informazioni gratisGli allegati obbligatori comprendono normalmente:
Progetto e schema non sono sinonimi. Il primo è l’elaborato tecnico dimensionato e firmato dal soggetto competente; il secondo descrive almeno in modo funzionale l’opera eseguita nei casi in cui il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’installatore. Conservare soltanto il frontespizio della DiCo e perdere gli allegati riduce molto l’utilità del documento.
Per il rifacimento o la nuova installazione di impianti in edifici già agibili, l’articolo 11 del DM 37/2008 prevede che l’impresa depositi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori la dichiarazione e il progetto presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune. Quando gli impianti sono connessi a un intervento edilizio, il progetto viene coordinato con la relativa pratica secondo le regole applicabili.
Il committente deve ricevere e conservare il fascicolo completo. In caso di condominio, la documentazione delle parti comuni deve essere custodita dall’amministratore e trasmessa in occasione del passaggio di consegne. È utile conservare anche preventivo, fatture, schede tecniche, verbali di prova e fotografie del tracciato prima della chiusura delle pareti.
Se il documento viene smarrito, il primo passo non è incaricare subito qualcuno di produrre una DiRi. Conviene chiedere un duplicato all’impresa che eseguì i lavori e verificare l’eventuale deposito presso il SUE. Solo dopo avere accertato epoca dell’impianto e irreperibilità della DiCo si può scegliere la procedura corretta.
Advertisement - PubblicitàLa DiRi è ammessa per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del DM 37/2008, quando la DiCo non fu prodotta o non è più reperibile. È redatta dopo sopralluogo, accertamenti e prove; non può essere firmata senza avere verificato realmente l’impianto.
Per gli impianti che rientrano nelle soglie più complesse dell’articolo 5, comma 2, la dichiarazione deve provenire da un professionista iscritto all’albo che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore impiantistico interessato. Negli altri casi può intervenire anche chi ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata nel medesimo settore.
Per un impianto eseguito dopo il 27 marzo 2008 la DiRi non è, in linea generale, il sostituto previsto dalla legge. Se l’installatore non ha rilasciato la DiCo, occorre tentare di recuperarla e far valutare da un professionista o da un’impresa abilitata quali verifiche e lavori siano necessari. Gli interventi correttivi potranno essere accompagnati dalla DiCo relativa alle opere effettivamente eseguite, senza inventare una certificazione retroattiva dell’impianto originario.
No. L’articolo 6, comma 3, contiene una disposizione specifica per gli impianti elettrici delle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990. Tali impianti sono considerati adeguati se possiedono sezionamento e protezione contro le sovracorrenti all’origine, protezione contro i contatti diretti e protezione contro i contatti indiretti oppure un interruttore differenziale con corrente nominale non superiore a 30 mA.
Questa previsione non significa che ogni impianto antico sia sicuro per definizione, né sostituisce una verifica delle sue condizioni reali. Cavi degradati, prese bruciate, assenza del conduttore di protezione, modifiche abusive e quadri sovraccarichi richiedono una valutazione tecnica. Inoltre, il criterio riguarda le abitazioni e non può essere esteso automaticamente a negozi, uffici, laboratori o parti comuni condominiali.
Advertisement - PubblicitàLa presenza della DiCo non è una condizione generale per la validità del rogito. L’articolo 13 del DM 37/2008, che in origine disciplinava garanzie e allegazione negli atti di trasferimento, è stato abrogato. Il Consiglio Nazionale del Notariato chiarisce che la conformità degli impianti e il rilascio delle dichiarazioni non impediscono, da soli, la circolazione giuridica dell’immobile.
Questo non rende il documento irrilevante. Venditore e acquirente devono chiarire lo stato degli impianti e disciplinare correttamente responsabilità, garanzie e consegna della documentazione. Per chi compra, ricevere DiCo completa, progetto e allegati riduce l’incertezza e permette di stimare eventuali lavori. Per chi vende, dichiarazioni generiche o informazioni inesatte possono generare contestazioni.
Anche nella locazione non esiste un obbligo generale di allegare la DiCo a ogni contratto, ma il proprietario deve consegnare un immobile idoneo all’uso pattuito e mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza. In caso di dubbi, una verifica preventiva è più utile di una formula standard inserita nel contratto.
La documentazione impiantistica assume invece un ruolo diretto nella segnalazione certificata di agibilità, per la quale la conformità degli impianti rientra nelle attestazioni e nei documenti da coordinare.
L’articolo 8 del DM 37/2008 prevede che, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di energia elettrica, il committente consegni al distributore o al venditore una copia della DiCo senza gli allegati obbligatori, oppure la DiRi quando legittimamente utilizzabile.
La documentazione è richiesta anche per l’aumento della potenza impegnata conseguente a interventi sull’impianto e quando l’aumento, pur senza lavori, porta alle soglie dell’articolo 5, comma 2, o comunque raggiunge 6 kW per gli impianti elettrici. Prima di chiedere più potenza è quindi opportuno verificare quadro, linee, protezioni e progetto: il contatore più potente non adegua da solo l’impianto interno.
Advertisement - PubblicitàLa DiCo non ha una scadenza prestabilita. Rimane il documento riferito ai lavori descritti finché l’impianto non viene modificato. Non garantisce però che dopo molti anni componenti, serraggi e protezioni siano ancora nelle stesse condizioni. Il proprietario deve adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza, seguendo le istruzioni dell’impresa e dei produttori.
Per una normale abitazione privata non esiste un rinnovo periodico della DiCo paragonabile alla revisione di un’automobile. È comunque prudente far controllare l’impianto quando compaiono scatti frequenti del differenziale, odore di bruciato, prese calde, scintille, annerimenti, dispersioni o modifiche stratificate nel tempo.
Nei luoghi di lavoro si aggiungono gli obblighi del DPR 462/2001 per impianti di terra, dispositivi contro le scariche atmosferiche e impianti in luoghi con pericolo di esplosione. Le verifiche periodiche degli impianti di terra sono generalmente quinquennali negli ambienti ordinari e biennali nei cantieri, nei locali medici e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio. Il datore di lavoro deve gestire gli adempimenti attraverso i soggetti e i servizi previsti, inclusa la piattaforma CIVA dell’INAIL.
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Richiedi informazioni gratisQuando l’impresa realizza o modifica l’impianto, il rilascio della DiCo è un suo obbligo e normalmente rientra nel prezzo dei lavori. Non dovrebbe essere trattato come un documento facoltativo da acquistare a parte dopo avere pagato l’installazione. Nel preventivo è utile chiedere che siano indicati espressamente progetto, verifiche, DiCo e allegati.
Il costo cambia quando si parla di un impianto esistente senza documenti. Una verifica con misure, ricostruzione dello schema e redazione della DiRi può costare, per un appartamento ordinario, alcune centinaia di euro; una fascia orientativa spesso incontrata è circa 250-600 euro. Non è una tariffa ufficiale e non comprende gli eventuali lavori necessari per eliminare difetti, sostituire il quadro, realizzare la messa a terra o rifare circuiti.
Superficie, numero di quadri e linee, accessibilità, documentazione disponibile e necessità di un progetto professionale possono far aumentare sensibilmente il preventivo. Il confronto corretto non è tra il prezzo di due firme, ma tra sopralluoghi, prove, elaborati e responsabilità effettivamente compresi.
Se i lavori di messa a norma rientrano in un intervento agevolabile, può essere utile verificare le condizioni del Bonus Ristrutturazione, senza confondere il diritto alla detrazione con la conformità tecnica dell’impianto.
Advertisement - PubblicitàAl termine dei lavori non basta domandare “mi lascia il certificato?”. È preferibile confrontare il fascicolo con l’intervento realmente eseguito. Indirizzo, committente e destinazione d’uso devono essere corretti; la tipologia dei lavori deve coincidere con il contratto; potenza, quadro e circuiti devono risultare coerenti con progetto o schema.
Prima di saldare il cantiere è utile verificare cinque elementi:
Una scansione digitale del fascicolo protegge dallo smarrimento, ma è opportuno conservare anche gli originali firmati. In caso di futura vendita, ristrutturazione o aumento di potenza, poter ricostruire l’impianto evita sopralluoghi e demolizioni inutili.
Non può rilasciare una DiCo retroattiva come se avesse eseguito il lavoro. Può verificare l’impianto e, se ricorrono i requisiti dell’articolo 7 per un impianto anteriore al 27 marzo 2008, redigere una DiRi. Negli altri casi può indicare gli interventi necessari e rilasciare la DiCo per i lavori che esegue realmente.
Non automaticamente. Prima si cerca una copia presso impresa e SUE; poi si accertano data e condizioni dell’impianto. La soluzione può essere un duplicato, una DiRi quando ammessa oppure un intervento di adeguamento circoscritto. Solo una verifica può stabilire se occorre un rifacimento completo.
No. Il differenziale è una protezione fondamentale, ma devono essere valutati anche messa a terra, protezione dalle sovracorrenti, sezioni dei cavi, coordinamento delle protezioni, quadro, prese, collegamenti e condizioni dell’impianto.
La semplice manutenzione ordinaria non richiede una nuova DiCo. Se l’intervento fa parte di una modifica più ampia o incide sulla configurazione e sulla sicurezza dell’impianto, l’impresa deve invece produrre la documentazione relativa ai lavori effettuati.
No. Attesta la corretta esecuzione dei lavori al momento del rilascio, non elimina l’usura né sostituisce manutenzione e controlli. Un impianto documentato ma danneggiato deve comunque essere messo in sicurezza.
Advertisement - PubblicitàLa certificazione dell’impianto elettrico non è una firma acquistata dopo i lavori: è il risultato di progettazione, installazione, verifiche e responsabilità dell’impresa abilitata. Per gli interventi nuovi o recenti il documento corretto è la DiCo; la DiRi è riservata agli impianti anteriori al 27 marzo 2008 che hanno perso o non hanno ricevuto la dichiarazione originaria.
Chi commissiona i lavori dovrebbe controllare l’abilitazione prima dell’incarico e pretendere il fascicolo completo alla consegna. Chi acquista un immobile dovrebbe distinguere tra assenza del documento e reale pericolosità dell’impianto, facendo verificare entrambi gli aspetti senza affidarsi a formule generiche come “impianto certificato”.
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