Il primo Decreto Sostegni, entrato in vigore a marzo 2021, come sappiamo ha concesso la possibilità per diversi beneficiari di ottenere dei contributi a fondo perduto per via delle perdite di fatturato subite durante i periodi di lockdown.
I contributi a fondo perduto spettano alle imprese, ai professionisti e ai titolari di reddito agrario che hanno registrato un calo di fatturato minimo del 30% nell’anno 2020 rispetto ai guadagni e ai corrispettivi registrati nel 2019.
Nel caso in cui però a richiedere il contributo a fondo perduto sia una professionista in maternità, l’indennità percepita mensilmente è da considerare ai fini del calcolo del calo di fatturato?
Sommario
Questa è la domanda oggetto di una recente risposta ad interpello affrontata dal Fisco, la n. 777 dell’11 novembre 2021.
Qui l’istante è appunto una libera professionista in regime forfettario con Partita IVA, che dichiara di aver percepito nel 2020 le mensilità spettanti per l’indennità di maternità.
Ad oggi l’istante vorrebbe richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (DL n. 41/2021), e chiede dunque alle Entrate se l’importo percepito per la maternità possa concorrere al calcolo del calo di fatturato del corrispettivi del 2020 rispetto a quelli del 2019.
Advertisement - PubblicitàPrima di rispondere al quesito ricordiamo in breve come funziona il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni.
Tra l’altro, ricordiamo anche questo, ad oggi esistono nuovi contributi a fondo perduto introdotti invece dal Decreto Sostegni BIS. Per saperne di più, leggi: “Decreto Sostegni Bis: tutti i contributi a fondo perduto”
Il primo DL Sostegni è nato appunto al fine di garantire degli aiuti economici a favore di professionisti e imprese che hanno inevitabilmente perso guadagni nei mesi più emergenziali della pandemia.
L’aiuto è appunto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di Partita IVA, residenti o stabiliti in territorio nazionale, che:
Il contributo a fondo perduto spetta a patto che:
L’importo spettante per ciascun beneficiario si calcola applicando una percentuale alla differenza tra la media mensile dei guadagni del 2019 e quelli del 2020.
Tale percentuale è differente in base all’ammontare del fatturato registrato nel 2020. Se complessivamente è pari a:
In sostanza, il calcolo si fa come segue:
L’importo concesso in ogni caso non può essere superiore a 150.000 euro e inferiore a:
Leggi anche: “Fondo Perduto del DL Sostegni percepito senza diritto: cosa accade”
Advertisement - PubblicitàTornando quindi al caso di oggi, in cui una professionista ha percepito l’indennità di maternità nel 2020, ci si chiede appunto se tale indennità si debba considerare per la dimostrazione del calo di fatturato.
La risposta delle Entrate è negativa, come è stato chiarito in passato dalla Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021. Qui esiste un punto dedicato proprio all’indennità di maternità, il 3.5, dove si legge che:
“l’indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso come previsto dall’art. 68, comma 2, del D.lgs. 26 marzo del 2001, n. 151”.
E ancora:
“Ne consegue che, anche se le somme di cui si tratta fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, le stesse non sono da includere nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto sostegni e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo, poiché la loro rilevazione tra le somme fatturate non sono riconducibili ad alcun compenso.”
Leggi anche: “Mutui Giovani: tutte le agevolazioni del Decreto Sostegni”
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!