In questo periodo di emergenza Covid-19, ci sono tantissimi cittadini italiani che hanno dovuto fare i conti con l’affitto da pagare, pur non avendo potuto lavorare per ben 3 mesi.

Per agevolare questa fascia, il Governo ha in qualche modo potenziato il già esistente Fondo Morosità Incolpevole.

Ha istituito quindi il nuovo “Fondo statale di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”. Vediamo come funziona, e chi può richiederlo.

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Fondo Statale Sostegno Affitto: i requisiti per accedere

Il Fondo statale di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione verrà erogato tramite bandi che saranno pubblicati con cadenza annuale. Le richieste vanno fatte presso il proprio Comune di residenza, anche perché ogni Comune gestisce il Fondo autonomamente. È importante sapere che per fare richiesta, il proprietario dell’immobile deve aver già avanzato un’istanza di sfratto contro l’inquilino.

Per poter accedere al Fondo, è necessario dimostrare di trovarsi in una situazione di emergenza reddituale, avvenuta per cause che non dipendono dal contribuente. Per esempio:

  • Cessazione dell’attività lavorativa per cause maggiori (come il Covid-19);
  • Licenziamento;
  • Riduzione dell’orario di lavoro;
  • Messa in Cassa Integrazione;
  • Mancato rinnovo del contratto a tempo determinato;
  • Infortunio o decesso di un membro del nucleo familiare che contribuiva al reddito familiare.

Tutte queste categorie, dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  • ISEE fino a 26 mila euro annui;
  • Nessun membro del nucleo familiare deve risultare titolare di un altro immobile situato nella stessa area di residenza;
  • Contratto d’affitto regolarmente registrato;
  • Convalida di sfratto già approvata;
  • L’immobile in questione non deve essere considerato di lusso (Categorie A1, A8, A9);
  • Residenza di minimo 1 anno nell’immobile.
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Gli importi dipenderanno dalla situazione di sfratto

Generalmente, il Fondo Morosità Incolpevole eroga in favore delle famiglie un massimo di 8.000 euro per pagare l’affitto. Tutto dipende però dal modo di procedere del proprietario di casa. Se egli:

  • Rinuncia allo sfratto nei confronti degli inquilini morosi, il Fondo gli pagherà l’importo delle mensilità non pagate. Fino ad un massimo di 8.000 euro;
  • Decide di continuare a chiedere lo sfratto, ma con concessione di proroga. In tal caso, il Fondo pagherà al proprietario i mesi di affitto che mancano all’esecuzione dello sfratto per un massimo di 6 mensilità. In più, pagherà anche un massimo di 3 mesi di morosità pregressa;
  • Non intende rinunciare allo sfratto, ma l’inquilino riesce a stipulare un nuovo contratto d’affitto in un’abitazione diversa dalla precedente. In questo caso, il Fondo contribuirà pagando al cittadino 3 mesi di affitto per il nuovo immobile.