I contributi a fondo perduto messi in campo dal Governo per combattere la crisi dovuta all’emergenza pandemica sono stati numerosi e consistenti.
I contributi a fondo perduto messi in campo dal Governo per combattere la crisi dovuta all’emergenza pandemica sono stati numerosi e consistenti.
Partendo dal Decreto Rilancio, ci sono stati ben 5 decreti per i ristori, nonché 3 decreti dedicati ai sostegni alle imprese. L’ultimo è stato il Decreto Sostegni TER, che ancora una volta ha messo a disposizione diversi contributi a fondo perduto (vedi qui quali).
Nell’articolo “Fondo Perduto del DL Sostegni percepito senza diritto: cosa accade” abbiamo visto quali sono le conseguenze nel caso in cui si dovesse percepire un contributo a fondo perduto dei vari decreti sostegni senza averne diritto.
Ad oggi vediamo quali sono effettivamente le sanzioni e gli interessi dovuti per l’ottenimento indebito dei contributi stanziati per l’emergenza Covid-19. Vedremo inoltre in che modo l’Agenzia delle Entrate provvede alla riscossione e quali sono i limiti ai quali è sottoposta la procedura.
Sommario
In riferimento ai differenti contributi a fondo perduto messi a disposizione del Governo per l’emergenza Covid-19, da ultimo con il Decreto Sostegni TER, le disposizioni normative da seguire in tutti i casi sono quelle previste dal primo Decreto Sostegni all’art. 1 comma 9.
Qui si rimanda al regime sanzionatorio stabilito dal Decreto Rilancio, art. 25, commi 9, 12, 13 e 14.
Il comma 12 in particolare prevede che:
“[…] Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.”.
Advertisement - PubblicitàPer quanto riguarda le sanzioni, nel caso in cui si utilizzino in compensazione dei crediti inesistenti (ovvero crediti di cui, in parte o del tutto, non si aveva diritto), la normativa prevede che si applichi una sanzione che va dal 100% al 200% del valore degli stessi crediti.
In questo caso non è possibile in alcun modo richiedere la riduzione della sanzione tramite ricorso nelle modalità previste dall’art. 16 comma 3 e dall’art. 17 comma 2 del DL n. 472 del 18 dicembre 1997.
Si dispone inoltre che le sanzioni non saranno applicate nel caso in cui il contribuente abbia ottenuto il contributo “in buona fede”. Ovvero se dovesse aver scoperto solo dopo la percezione, che non aveva diritto ad avere il contributo, magari dopo la pubblicazione di Provvedimenti esplicativi della normativa successivi alla richiesta fatta.
Chiaramente, per fare in modo che la sanzione non venga applicata, il contribuente deve mostrare da subito la sua disponibilità alla restituzione della somma percepita indebitamente.
Oltre alla restituzione del contributo percepito senza diritto e all’applicazione delle sanzioni di cui sopra, il contribuente sarà tenuto anche al pagamento degli interessi, nella misura prevista dall’art. 20 del DPR n. 602/1973, ovvero con un tasso del 4% all’anno.
Advertisement - PubblicitàLe modalità in base alla quale l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme percepite indebitamente dal contribuente sono quelle disposte dalla Legge di Bilancio 2005 all’art. 1 commi da 421 a 423.
Qui si stabilisce che, per la riscossione, il Fisco può emanare apposito atto di recupero che dev’essere notificato al contribuente nelle modalità previste dall’art. 137 del Codice di Procedura Civile, ovvero:
“L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.”
Con la consegna formale della notifica, l’ufficiale giudiziario intimerà al contribuente il pagamento delle somme dovute entro un periodo di tempo preciso, che comunque non può essere inferiore a 60 giorni.
Nel caso in cui, anche dopo la scadenza del termine assegnato, il contribuente non avesse provveduto alla restituzione degli importi, il Fisco passerà allora alla riscossione coattiva “delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.”
Advertisement - PubblicitàCon la riscossione coattiva il Fisco provvederà all’emissione di una cartella di pagamento ai danni del debitore, con la conseguente formazione di un ruolo esecutivo esattoriale a suo nome. A quel punto, alle somme dovute saranno applicati interessi di mora per ogni giornata in cui si protrae il mancato pagamento.
L’ufficiale giudiziario può procedere alla riscossione coattiva con i seguenti limiti e modalità:
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