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Fondo perduto attività chiuse: pronte le istanze, richieste dal 6 giugno

L’Agenzia delle Entrate ha definito termini e modalità di richiesta per il contributo a fondo perduto destinato alle attività che sono rimaste chiuse per via dell’emergenza da Covid-19.

Fondo perduto attività chiuse: pronte le istanze, richieste dal 6 giugnoFondo perduto attività chiuse: pronte le istanze, richieste dal 6 giugno
Ultimo Aggiornamento:

Con il Provvedimento Prot. n. 171638 del 18 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito termini e modalità di richiesta per il contributo a fondo perduto destinato alle attività che sono rimaste chiuse per via dell’emergenza da Covid-19, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DL n. 4 del 27 Gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 28 Marzo 2022.

Sarà possibile presentare l’istanza a partire dal 6 giugno 2022 e fino al 20 giugno 2022.

Vediamo di seguito in che modo si presenta la richiesta per l’ottenimento del contributo a fondo perduto per le attività chiuse, chi sono i beneficiari e come si calcola l’importo spettante.

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Fondo perduto attività chiuse: a chi spetta, requisiti

Il contributo a fondo perduto per attività chiuse è una delle misure di sostegno introdotte dal Governo con il Decreto Sostegni BIS e poi riproposta anche con il Decreto Sostegni TER.

Questa tipologia di contributo è destinata esclusivamente alle Partite IVA che svolgono prevalentemente attività con codice ATECO 93.29.10, che ricomprende discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Oltre al codice ATECO, per ottenere il contributo sarà necessario inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

  1. Aver conseguito un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro nell’anno d’imposta 2019;
  2. Aver subìto nel periodo d’imposta 2021 una riduzione del fatturato pari almeno al 30% rispetto al periodo d’imposta 2019;
  3. Dichiarare di aver aperto la Partita IVA prima del 27 gennaio 2022;
  4. Dichiarare che, alla data del 27 gennaio 2022, l’attività era chiusa per via delle osservanze disposte dalle misure anti-Covid;
  5. Essere residenti o stabiliti in Italia;
  6. Dichiarare che l’impresa non si trovasse già in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
  7. Dichiarare di non aver superato i limiti per la concessione degli aiuti di Stato, stabiliti nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442;
  8. Dichiarare di non essere tra i soggetti che non possono beneficiare dei suddetti aiuti, ovvero:
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Calcolo del contributo e limiti di erogazione

Il contributo, spiega l’Agenzia delle Entrate, sarà concesso in egual misura per ogni beneficiario in base a quante saranno le richieste che perverranno. In ogni caso, l’importo massimo per ognuno non potrà essere superiore a 25.000 euro.

Oltre a considerare le risorse disponibili da poter ripartire tra i beneficiari, per il calcolo dell’importo si terrà conto anche dell’ammontare di aiuti di Stato che il beneficiario ha già ricevuto e, di conseguenza, delle risorse che questo può ancora ricevere in base ai limiti posti dalla Quadro temporaneo della Commissione europea.

Tali limiti precisamente sono pari a:

  • 290.000 euro per il settore dell’agricoltura;
  • 345.000 euro per il settore di pesca e acquacoltura;
  • 2.300.000 euro per i settori diversi.

Nel modulo dell’istanza viene richiesto di dichiarare appunto che l’ammontare di aiuti di Stato ricevuti non abbia superato le suddette cifre.

Qualora però il soggetto avesse, con gli aiuti precedenti, ricevuto più di quanto gli spettasse, può richiedere il riversamento dell’importo eccedente ottenuto. Sarà necessario barrare la casella “importi da riversare in relazione agli aiuti ricevuti”, inserendo l’importo della cifra da restituire e degli interessi di recupero.

A quel punto, il contributo a fondo perduto per le attività chiuse sarà concesso sottraendo alla cifra spettante l’importo da restituire.

L’importo viene erogato mediante bonifico all’IBAN trascritto nell’istanza, che deve essere specificatamente intestato al beneficiario.

Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia delle Entrate provvederà al controllo delle istanze e dei requisiti dichiarati.

Qualora dovesse risultare che il contributo è stato concesso indebitamente, il Fisco procederà con il recupero delle somme non spettanti, con l’applicazione di sanzioni e interessi.

Per saperne di più, leggi: “Fondo Perduto senza diritto: sanzioni, interessi, riscossione, limiti

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Fondo perduto attività chiuse: come richiederlo e compilarlo

Le istanze potranno essere trasmesse dal diretto beneficiario del contributo a fondo perduto o, in alternativa, anche da un intermediario.

La richiesta potrà essere inviata esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure accedendo al portale Fatture e Corrispettivi (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/) con Codice Fiscale e Password, o mediante SPID, CIE o CNS.

Come detto sopra, le modalità di richiesta del contributo saranno disponibili a partire dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022. In caso di istanza contenente errori, è possibile procedere con una nuova trasmissione, sempre però non oltre la data ultima del 20 giugno 2022.

Qui è disponibile il modello dell’istanza.

Qui invece è possibile consultare le istruzioni per la compilazione.



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TAGS: agenzia delle entrate, ATECO 93.29.10, attività chiuse, covid 19, Decreto Sostegni BIS, Decreto Sostegni TER, fondo perduto

Autore: Redazione Online

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