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Fondo perduto attività chiuse per Covid: beneficiari e pagamenti

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2021, sono stati definiti termini e condizioni per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività che sono state chiuse a causa dell’emergenza Covid-19.

Fondo perduto attività chiuse per Covid: beneficiari e pagamentiFondo perduto attività chiuse per Covid: beneficiari e pagamenti
Ultimo Aggiornamento:

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2021, sono stati definiti termini e condizioni per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività che sono state chiuse a causa dell’emergenza Covid-19.

Si tratta di uno dei contributi a fondo perduto concessi con il Decreto Sostegni BIS, che è stato modificato e riconfermato poi con l’entrata in vigore del DL n. 105 del 23 luglio 2021, poi convertito nella Legge n. 126 del 16 settembre 2021.

I termini per l’invio della richiesta per l’ottenimento del contributo a fondo perduto a favore delle attività chiuse sono scaduti in data 21 dicembre 2021. Ma che cosa accade adesso? Entro quando si avrà una risposta? In che modo si calcola l’importo di contributo spettante e quali sono i requisiti obbligatori?

Di seguito risponderemo a queste domande analizzando il testo del Provvedimento e vedremo tutto ciò che c’è da sapere sul contributo a fondo perduto per le attività chiuse.

Leggi anche: “Decreto Sostegni Bis: tutti i contributi a fondo perduto

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Fondo perduto attività chiuse per Covid: cos’è e come funziona

Il contributo a fondo perduto per le attività chiuse è appunto uno tra gli aiuti economici ideati con l’entrata in vigore del DL Sostegni BIS e lo troviamo all’art. 2.

In sostanza, si tratta di un contributo destinato ai soggetti titolari di Partita IVA che dimostrano di aver chiuso l’attività per almeno cento giorni nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 25 luglio 2021.

L’art. 11 del successivo DL n. 105/2021 poi, ha stabilito che una parte delle risorse riservate a questo contributo sarebbero state attribuite in maniera preferenziale ai soggetti titolari di Partita IVA con Codice ATECO “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, che risultavano chiuse alla data del 23 luglio 2021.

Tale decisione è stata presa chiaramente per il fatto che le attività come le discoteche e simili sono quelle che sono state chiuse forzatamente per più tempo nel periodo peggiore dell’emergenza.

Le risorse stanziate per il contributo a fondo perduto per le attività chiuse sono pari a 140 milioni di euro, di cui 20 milioni rappresentano la parte destinata a sale da ballo e discoteche.

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Contributo maggiorazione discoteche: requisiti obbligatori

Per quanto riguarda il fondo da 20 milioni di euro destinato alle attività con Codice ATECO 93.29.10, anche chiamato “contributo maggiorazione discoteche” i requisiti necessari per accedervi sono:

  • I soggetti titolari di Partita IVA devono esercitare attività d’impresa e devono essere residenti o stabiliti in Italia;
  • La Partita IVA deve essere stata attivata prima del 23 luglio 2021. Tale requisito non è da considerare se si tratta di un soggetto che continua un’attività già esistente tramite operazione di trasformazione aziendale con confluenza;
  • L’attività svolta prevalentemente dalla Partita IVA dev’essere individuata con codice ATECO 93.29.10. Lo stesso codice deve risultare anche dalla Comunicazione con modello AA7/9 trasmessa al Fisco;
  • L’attività deve risultare chiusa alla data del 23 luglio 2021 per effetto delle restrizioni dovute al contenimento della pandemia da Covid-19.
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Fondo perduto attività chiuse: i requisiti per il contributo

Per tutte le altre attività che invece intendono accedere al contributo a fondo perduto per le attività chiuse, e che quindi non possiedono i criteri di cui sopra, i requisiti da rispettare sono i seguenti:

  • I soggetti titolari di Partita IVA devono esercitare attività d’impresa, arti o professioni, ed essere residenti o stabiliti in territorio italiano;
  • La Partita IVA deve essere stata attivata prima del 26 maggio 2021. Anche qui, in caso di continuazione di un’attività già esistente, possono accedervi anche i soggetti che hanno aperto la P.IVA in seguito a tale data;
  • L’attività prevalentemente svolta dalla Partita IVA deve rientrare in uno dei Codici ATECO di cui all’Allegato 1 del Decreto interministeriale del 9 settembre 2021.
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Contributo attività chiuse: quali Codici ATECO ne hanno diritto?

L’Allegato 1 appunto definisce quali sono i Codici ATECO che saranno beneficiari del contributo a fondo perduto tramite l’analisi delle attività che, tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021, risultano essere state chiuse per almeno 100 giorni. Queste sono:

  • 47.78.31 – Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte);
  • 49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano;
  • 56.21.00 – Catering per eventi, banqueting;
  • 59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica;
  • 79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento;
  • 82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere;
  • 85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi;
  • 85.52.01 – Corsi di danza;
  • 90.01.01 – Attività nel campo della recitazione;
  • 90.01.09 – Altre rappresentazioni artistiche;
  • 90.02.09 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
  • 90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
  • 91.02.00 – Attività di musei;
  • 91.03.00 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
  • 92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
  • 92.00.09 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
  • 93.11.10 – Gestione di stadi;
  • 93.11.20 – Gestione di piscine;
  • 93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti;
  • 93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca;
  • 93.13 – Gestione di palestre;
  • 93.21 – Parchi di divertimento e parchi tematici;
  • 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
  • 93.29.30 – Sale giochi e biliardi;
  • 93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca;
  • 96.04 – Servizi dei centri per il benessere fisico;
  • 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.

Leggi anche: “Fondo perduto emergenza Covid? Sì anche in caso di debiti

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I due fondi sono cumulabili: chi non può ottenerli?

Come possiamo vedere nell’elenco di cui sopra, possono accedere al contributo a fondo perduto per attività chiuse anche i soggetti che, allo stesso tempo, sono idonei all’ottenimento del contributo maggiorato per discoteche.

Viene precisato infatti che le attività individuate con Codice ATECO 93.29.10, se possiedono i requisiti necessari per entrambe le agevolazioni, possono richiedere contemporaneamente sia il contributo per attività chiuse che quello riservato appunto a locali e discoteche.

Detto ciò, viene chiarito anche quali sono le categorie che invece non possono accedere ai contributi a fondo perduto di cui sopra. Sono:

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Contributo maggiorazione discoteche: quanto spetta?

Abbiamo chiarito dunque chi siano i potenziali beneficiari del contributo a fondo perduto per attività chiuse e del contributo maggiorazione discoteche. Vediamo adesso in che modo si calcolano gli importi dei contributi spettanti e qual è il massimo importo che si può ottenere.

Per quanto riguarda il contributo prevalentemente riservato alle discoteche e simili, si dispone che ogni beneficiario potrà ricevere una somma massima pari a 25.000 euro.

In questo caso non esiste un calcolo da fare per sapere quale sarà l’importo del contributo. La somma di 20 milioni di euro dedicata complessivamente a questo contributo sarà infatti ripartita tra tutti i beneficiari che sono risultati idonei all’ottenimento. In ogni caso, non si potrà ottenere una somma superiore a 25 mila euro.

Nel caso in cui avanzassero dei fondi dalla cifra di 20 milioni di euro complessiva, le risorse restanti saranno messe a disposizione dell’altro contributo, quello per le attività chiuse.

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Fondo perduto per attività chiuse: quanto spetta, calcolo importo

Il contributo a fondo perduto per le attività che sono rimaste chiuse per almeno 100 giorni (anche non consecutivi) nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 25 luglio 2021, si calcola in maniera differente, tenendo conto in particolare del fatturato dell’impresa nell’anno 2019.

Il fondo in questo caso mette a disposizione 120 milioni di euro (più le eventuali risorse che eccedono dal fondo per le discoteche), e li ripartisce come segue. Ogni beneficiario avrà diritto ad una somma massima pari a:

  1. 3.000 euro:
    • Se il fatturato e i ricavi complessivi relativi all’anno d’imposta in vigore al 31 dicembre 2019 sono inferiori a 400.000 euro;
    • Se la Partita IVA è stata aperta dopo il 31 dicembre 2019 e quindi non sono stati dichiarati compensi relativi a quell’anno.
  1. 7.500 euro:
    • Per le Partite IVA che nell’anno d’imposta 2019 hanno registrato un fatturato tra i 400.000 euro e 1 milione di euro.
  1. 12.000 euro:
    • Per le Partite IVA con fatturato relativo al 2019 superiore a 1 milione di euro.
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Erogazione importi: chiarimenti su eventuali riduzioni o eccedenze

Come abbiamo specificato, si tratta di importi massimi potenzialmente erogabili. Il che significa che l’importo effettivamente erogato potrà essere inferiore alle cifre suddette.

Viene spiegato infatti che nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti per tutti, è possibile che si decida di erogare un contributo inferiore alla cifra di 3.000 euro eguale per ogni beneficiario a prescindere dal fatturato.

Se invece le risorse dovessero bastare al fine di erogare l’importo di 3.000 euro per tutti, ogni beneficiario riceverà 3.000 euro. A quel punto, se tolti i 3.000 euro per tutti i beneficiari dovessero avanzare ancora dei fondi, questi saranno nuovamente ripartiti, ma chiaramente solo a favore dei beneficiari che possono ottenere un importo maggiore di 3.000 euro, e quindi che contano un fatturato relativo al 2019 superiore a 400.000 euro.

Il contributo eccedente sarà ripartito tra gli aventi diritto calcolando il rapporto tra le risorse finanziarie ancora a disposizione e, appunto, l’ammontare del contributo superiore a 3.000 euro che il beneficiario può ancora ricevere, in base ai limiti d’importo visti sopra.

Leggi anche: “Fondo Perduto del DL Sostegni percepito senza diritto: cosa accade



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TAGS: agenzia delle entrate, ateco, attività chiuse, contributo fondo perduto, covid, Decreto Sostegni BIS, fondo perduto

Autore: Redazione Online

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