Il Decreto Sostegni-BIS, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, come sappiamo ha introdotto una serie di contributi a fondo perduto, tra cui il contributo perequativo.
Il Decreto Sostegni-BIS, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, come sappiamo ha introdotto una serie di contributi a fondo perduto, tra cui il contributo perequativo.
I sostegni a fondo perduto sono stati introdotti al fine di garantire degli aiuti economici ai titolari di Partita IVA che hanno subito ingenti perdite economiche per via dei lockdown e della pandemia da Covid-19 in generale.
Tra gli altri requisiti richiesti, il contributo perequativo prevede che si debba dimostrare una perdita del fatturato e dei ricavi complessivi relativi al 2020 pari ad almeno il 30% rispetto a quelli conseguiti nel 2019.
Proprio in riferimento al calcolo del risultato d’esercizio e delle relative perdite economiche, il Fisco fornisce nuovi chiarimenti in merito alla spettanza del contributo perequativo.
Leggi anche: “Decreto Sostegni Bis: tutti i contributi a fondo perduto”
Advertisement - PubblicitàCon la risposta ad interpello n. 199 del 20 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate affronta appunto il caso di una società che, per via degli effetti della pandemia, sostiene di aver registrato un peggioramento del risultato economico nei ricavi del 2020 rispetto a quelli del 2019.
Specifica inoltre che, per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, abbia fatto fede agli appositi campi presenti nei moduli delle Dichiarazioni dei Redditi relative al periodo d’imposta in vigore al 31 dicembre 2019 e a quello in vigore al 31 dicembre 2020.
L’istante fa sapere pertanto di aver richiesto e ottenuto, nel 2021, il contributo a fondo perduto perequativo, optando per il rilascio sotto forma di credito d’imposta.
A tal proposito, la società afferma però che la perdita economica conseguita nel 2020 rispetto al 2019 è stata solo in parte causata dagli effetti della pandemia da Covid-19. Per l’altra parte, i motivi del risultato negativo sono legati invece all’avvenuta liquidazione di un socio uscente dalla società.
Ciò posto, l’istante chiede di sapere se, per il calcolo del contributo perequativo e il rispetto dei relativi requisiti, si debba escludere dal reddito dichiarato per il periodo d’imposta 2020 quella parte di risultato negativo che non deriva dagli effetti della pandemia.
Leggi anche: “Contributo Perequativo: modalità utilizzo, si può cambiare idea?”
Advertisement - PubblicitàIn risposta all’istante, il Fisco dichiara che, ai fini della determinazione del peggioramento del risultato d’esercizio e del risultato economico d’esercizio in riferimento al contributo a fondo perduto perequativo, si debba tener conto esclusivamente di quanto disposto nella Tabella A allegata al Provvedimento Prot. n. 227357 del 4 settembre 2021 del direttore dell’Agenzia.
La Tabella presenta l’elenco completo delle varie tipologie di reddito che risultano rilevanti per il calcolo del peggioramento d’esercizio in riferimento alle dichiarazioni riguardanti sia il periodo d’imposta 2019 che il periodo d’imposta 2020.
È stata realizzata appunto al fine di limitare al massimo i fattori di carattere soggettivo relativi della determinazione del peggioramento del risultato d’esercizio, così da velocizzare l’erogazione del contributo a fondo perduto perequativo (che concede un massimo di 150.000 euro).
Sono definite qui le tipologie di reddito ammesse che, come spiega il Fisco, non vengono definite in base al motivo del peggioramento del risultato d’esercizio, ma solo sulla base del dato fiscale che deriva dalle base alle caratteristiche riportate nella suddetta Tabella.
Ricordiamo che il contributo perequativo spetta solo a patto che:
Per approfondire, leggi anche: “Contributo Perequativo Sostegni BIS: come ottenerlo, scadenza 28 dicembre”
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!