Con il Provvedimento Prot. n. 133949 del 19 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità per rimediare alla mancata registrazione degli Aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura).
Tale procedura riguarda in particolare i contribuenti che hanno indicato dati incoerenti o errati nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2019.
Vediamo di seguito in che modo si procede.
Advertisement - PubblicitàPer consentire ai contribuenti di regolarizzare le anomalie che hanno impedito la registrazione degli Aiuti di Stato negli appositi registri, l’Agenzia delle Entrate dispone l’invio di una Comunicazione che sarà trasmessa:
La Comunicazione che i contribuenti ricevono conterrà le seguenti informazioni:
La stessa Comunicazione sarà inoltre consultabile dai soggetti interessati anche accedendo alla propria Area Riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.
Con le stesse modalità il contribuente potrà, anche mediante intermediari, richiedere delle informazioni all’Agenzia oppure segnalare degli errori che non sono stati individuati.
Advertisement - PubblicitàPer poter rimediare alle anomalie che hanno impedito la registrazione degli Aiuti nei registri, sono previsti diversi procedimenti in base alla tipologia di errori commessi.
Il primo caso riguarda gli errori formali di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” e, in particolare, dei campi:
Se l’anomalia fosse dovuta all’errata compilazione dei suddetti campi, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione mediante la trasmissione di una dichiarazione integrativa con l’indicazione dei dati corretti.
Una volta che l’anomalia sarà regolarizzata, gli Aiuti di Stato e gli Aiuti in regime de minimis saranno correttamente iscritti nei registri nell’esercizio finanziario successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione integrativa.
Qualora invece l’errore non fosse legato alla compilazione, sarà necessario che il contribuente, oltre all’invio della dichiarazione integrativa, proceda anche alla restituzione delle somme che ha ricevuto senza averne diritto, con anche i relativi interessi.
In tutti i casi comunque (anche per i soli errori di compilazione), saranno applicate anche le sanzioni.
Le sanzioni possono tuttavia essere ridotte se si provvede tempestivamente alla regolarizzazione della propria posizione, come previsto dall’art. 13 del DL n. 472 del 18 dicembre 1997.
Nel caso in cui il contribuente provvedesse a regolarizzare la propria posizione entro la data del 30 settembre 2023, poi, sarà possibile usufruire delle riduzioni sanzionatorie stabilite dalla Legge di Bilancio 2023, all’art. 1, commi da 174 a 178.
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