In data 22 dicembre 2023, in riferimento alla salvaguardia degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in esercizio, è stato pubblicato il nuovo Regolamento che definisce i vari tipi di violazione e le conseguenti percentuali di decurtazione degli incentivi GSE.
Il nuovo Regolamento prevede in particolare l’applicazione di specifiche decurtazioni, calcolate in proporzione all’entità delle violazioni riscontrate, comprese tra il 10% e il 50% degli incentivi GSE originariamente riconosciuti.
Le novità apportate sono finalizzate principalmente a garantire:
- La tenuta delle iniziative imprenditoriali;
- La prosecuzione della produzione degli impianti;
- La riduzione del contenzioso.
Approfondiamo di seguito.
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Advertisement - PubblicitàIncentivi GSE: nuovo Regolamento per violazioni di diversa entità
Il nuovo Regolamento da adottare in relazione agli incentivi GSE distingue nello specifico le possibili violazioni sulla base di due categorie differenti a seconda dell’entità, ovvero dispone:
- L’elenco delle violazioni rilevanti che comportano la decadenza dal diritto all’incentivo (Allegato 1);
- L’elenco delle violazioni di minore gravità, che non comportano la decadenza ma danno luogo a decurtazione e relative percentuali (Allegato 2).
Advertisement - PubblicitàViolazioni che comportano decadenza dagli incentivi: elenco completo
L’elenco delle violazioni rilevanti che possono comportare la perdita dell’incentivo ai danni del beneficiario sono le seguenti:
- Presentazione di documenti falsi, mendaci, contraffatti o contenenti dati non veritieri, al fine di conseguire l’ammissione all’incentivo (che altrimenti non sarebbe stata possibile) o al fine di ottenere un ingiusto vantaggio rispetto agli altri beneficiari;
- Comportamenti ostativi od omissivi tenuti da parte del beneficiario nei confronti del tecnico preposto al controllo o del gestore di rete. Si verificano violazioni di questo tipo quando, ad esempio, il titolare dovesse negare al tecnico competente l’accesso all’impianto o alla relativa documentazione;
- Manomissione degli strumenti di misura dei vettori energetici e/o dei dati di targa dei componenti, necessari per poter determinare il diritto di accesso agli incentivi e l’energia incentivata;
- Assenza, annullamento o revoca del titolo abilitativo che ha autorizzato la costruzione e l’esercizio dell’impianto;
- Assenza dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati nelle fasi di iscrizione al registro, di partecipazione alle procedure d’asta e di presentazione dell’istanza di accesso agli incentivi. Sono inclusi qui i casi in cui gli impianti dovessero essere stati realizzati in maniera difforme rispetto a quanto disposto nel progetto presentato, ma solo se tale violazione avesse prodotto per l’interessato dei vantaggi ai danni degli altri partecipanti;
- Utilizzo di combustibili non rinnovabili e di rifiuti in difformità dal titolo autorizzativo;
- Frazionamento forzato della potenza dell’impianto, se comporta la violazione delle norme per l’accesso agli incentivi;
- Utilizzo di componenti contraffatti oppure rubati;
- Assenza dei requisiti obbligatori per accedere agli incentivi GSE dedicati agli impianti fotovoltaici in Conto energia, collocati a terra in area agricola;
- Violazione dei limiti relativi al divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione.
Advertisement - PubblicitàViolazioni di minore entità per incentivi GSE: percentuali di decurtazioni
L’Allegato 2 del nuovo Regolamento per gli incentivi GSE, come detto, definisce invece le violazioni di entità minore, che non comportano la perdita dell’agevolazione ma dispongono delle decurtazioni relative alla fruizione delle percentuali spettanti.
Si tratta nello specifico dei seguenti casi:
- Voltura del titolo abilitativo che viene fatta in ritardo rispetto ai termini previsti. Comporta:
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- Decurtazione pari al 10%, limitata al periodo di disallineamento.
- Impianto realizzato in maniera difforme rispetto a quanto dichiarato in relazione ai criteri di priorità adottati per formare le graduatorie, se la violazione non ha comportato un vantaggio ingiusto a favore del soggetto e ai danni degli altri. Comporta:
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- Decurtazione pari al 10%.
- Procedura autorizzativa che è stata completata in data successiva a quella dichiarata per l’entrata in esercizio dell’impianto, o titolo abilitativo in sanatoria conseguito in ritardo. Comporta:
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- Decurtazione pari al 20%, applicata limitatamente al periodo oggetto della violazione.
- Carenza dei requisiti per la classificazione dell’impianto nella tipologia “su edificio”, che abbia comportato la violazione delle norme per l’accesso agli incentivi GSE. Comporta:
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- Decurtazione pari al 10%, da applicare alla tariffa prevista per gli impianti a terra.
- Impianti di cui al DM 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) che non rientrano in alcuna delle fattispecie definite all’art. 7, comma 8, del Decreto, o primo funzionamento dell’impianto che avviene successivamente alla data dichiarata per l’entrata in esercizio. Comporta:
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- Decurtazione pari al 20%.
- Impianti di cui al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, per i quali i dati riscontrati indichino che i lavori sono stati conclusi in ritardo rispetto a quanto previsto. Comporta:
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- Decurtazione pari al 25%.
- Impianti di cui al Decreto del 18 dicembre 2008, per i quali i dati riscontrati abbiano fatto emergere ritardi nella conclusione dei lavori rispetto ai termini previsti. Comporta:
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- Decurtazione pari al 20%.
- Inosservanza delle prescrizioni obbligatorie ai fini dell’esito delle attività di controllo relative agli incentivi GSE. Comporta:
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- Decurtazione pari al 20%.
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