Il TAR Marche ha annullato un regolamento comunale che imponeva un colore generico ai pannelli fotovoltaici nei centri storici, tutelando il diritto dei cittadini alla chiarezza normativa.
Quando si parla di energie rinnovabili e impianti fotovoltaici, i centri storici rappresentano spesso un terreno di scontro tra tutela del paesaggio e necessità di innovazione. Ma fino a che punto un Comune può imporre vincoli estetici sugli impianti solari? E cosa succede se questi vincoli non sono chiari?
È proprio su questo tema che è intervenuto il TAR Marche, con la sentenza n. 155 del 2025, annullando un’ordinanza del Comune di Fano che obbligava alcuni cittadini a rimuovere i pannelli fotovoltaici installati sul tetto del loro condominio nel centro storico della città.
La contestazione riguardava esclusivamente il colore dei pannelli: secondo il Comune, i pannelli neri installati non rispettavano le regole del Piano Particolareggiato del Centro Storico, che prevedeva una “colorazione simile ai coppi” tradizionali. Ma per i giudici amministrativi questa prescrizione era troppo generica e non poteva giustificare un ordine di rimozione.
Cosa significa questa decisione per chi vuole installare un impianto fotovoltaico in centro storico? Quali limiti possono davvero imporre i Comuni? E quali tutele hanno i cittadini in questi casi?
Sommario
Il caso oggetto della sentenza riguarda l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio condominiale situato nel centro storico di Fano. L’impianto era stato realizzato dai proprietari per alimentare le proprie abitazioni e le parti comuni del condominio, nel rispetto delle disposizioni nazionali che qualificano questi interventi come edilizia libera, quindi senza necessità di autorizzazioni preventive.
Nonostante ciò, il Comune di Fano aveva emesso un’ordinanza di rimozione dei pannelli, sostenendo che non rispettavano le prescrizioni del piano urbanistico locale. In particolare, il Comune contestava esclusivamente il colore dei pannelli installati, di tonalità scura (nero/grigio scuro), ritenuto non conforme a quanto previsto dall’articolo 13 bis delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Particolareggiato del Centro Storico.
Secondo questa norma comunale, i pannelli solari installati nelle aree del centro storico devono avere una “colorazione simile ai coppi” tradizionali, per armonizzarsi con il contesto architettonico. Tuttavia, il regolamento non specificava né una scala cromatica di riferimento né criteri oggettivi per valutare questa somiglianza.
Questo aspetto è stato al centro del ricorso presentato dai proprietari, che si sono rivolti al TAR per ottenere l’annullamento dell’ordinanza di rimozione e contestare la legittimità della norma stessa.
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Advertisement - PubblicitàIl punto centrale della sentenza del TAR Marche riguarda proprio la formulazione della norma urbanistica comunale. L’articolo 13 bis delle Norme Tecniche di Attuazione prevedeva che, nei centri storici, i pannelli fotovoltaici potessero essere installati solo se di “colorazione simile ai coppi” tradizionali. Ma questa indicazione, secondo il TAR, è risultata eccessivamente generica e quindi inapplicabile come criterio di valutazione per gli interventi edilizi.
Il Tribunale ha sottolineato che non è sufficiente fare riferimento a un colore “simile” ai coppi, senza specificare a quale tonalità concreta ci si debba attenere. Nel centro storico di Fano, come in molti altri contesti italiani, i coppi esistenti hanno colori molto diversi tra loro: possono essere rossastri, grigi, sbiaditi dal tempo o anneriti da agenti atmosferici.
Impossibile, quindi, per i privati cittadini conoscere con certezza quale tonalità sia considerata conforme.
Inoltre, il TAR ha ritenuto che una norma così vaga finisse per attribuire all’amministrazione un potere discrezionale troppo ampio e potenzialmente arbitrario, in violazione del principio di legalità sostanziale che deve sempre guidare l’azione amministrativa. Un principio ribadito anche dalla Corte Costituzionale in più sentenze, secondo cui le regole urbanistiche devono essere chiare e prevedibili, per non creare incertezza nei cittadini.
Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha annullato sia l’ordinanza di rimozione dei pannelli, sia la parte dell’articolo 13 bis che prevedeva l’obbligo di colorazione simile ai coppi, ritenendolo illegittimo.
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Advertisement - PubblicitàLa sentenza n. 155 del 2025 del TAR Marche si inserisce in un contesto normativo sempre più orientato a favorire la diffusione delle energie rinnovabili, anche nei centri storici, purché nel rispetto del decoro urbano e paesaggistico. Negli ultimi anni, infatti, sia la normativa europea che quella nazionale hanno introdotto principi che semplificano e agevolano l’installazione di impianti fotovoltaici.
Un riferimento importante è l’articolo 7-bis del Decreto Legislativo 28/2011, come modificato dal Decreto Legge 17/2022 (convertito in Legge 34/2022), che stabilisce che gli impianti fotovoltaici devono considerarsi opere di pubblica utilità e interesse nazionale.
Questo comporta che eventuali limitazioni o vincoli urbanistici devono essere giustificati da esigenze specifiche e non possono contrastare apertamente con gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.
Il TAR ha richiamato questo principio, osservando che una regolamentazione eccessivamente restrittiva o poco chiara rischia di ostacolare in modo irragionevole la transizione energetica, in un periodo in cui il legislatore europeo e nazionale spingono verso un incremento della produzione di energia da fonti sostenibili.
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Questo non significa che gli impianti fotovoltaici possano essere installati senza alcun limite, soprattutto in contesti di pregio storico-artistico, ma le eventuali prescrizioni devono essere precise, proporzionate e giustificate. Le regole urbanistiche devono infatti trovare un equilibrio tra la tutela del paesaggio e l’esigenza di ridurre la dipendenza energetica da fonti fossili.