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Bonus Tetti e Fotovoltaico fondo perduto: scadenza 27 ottobre, come richiederlo

Bonus Tetti e Fotovoltaico fondo perduto: scadenza 27 ottobre, come richiederloBonus Tetti e Fotovoltaico fondo perduto: scadenza 27 ottobre, come richiederlo
Ultimo Aggiornamento:

Nell’ottica degli obiettivi da raggiungere con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), in tema di Rivoluzione Verde, è nato il nuovo Bonus tetti e fotovoltaico.

L’incentivo, denominato anche “Parco Agrisolare”, agevola appunto i lavori di rifacimento del tetto e l’installazione di pannelli fotovoltaici a favore di numerose imprese operanti in specifici settori.

Il Bonus Tetti e Fotovoltaico può essere richiesto fino alla data ultima del 27 ottobre 2022. Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere sull’incentivo.

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Bonus Tetti e Fotovoltaico: risorse stanziate e Regioni meno sviluppate

Il Bonus tetti e fotovoltaico è appunto una tra le misure ideate al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi legati al PNRR.

La misura “Parco Agrisolare” rientra nell’elenco delle Missioni previste nel Piano, e nello specifico la troviamo alla categoria “Missione 2: Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”.

Al punto M2C1 (Missione 2, Componente 1), sono contenute le misure dedicate al tema “Agricoltura Sostenibile ed Economia Circolare”, che include appunto, alla sezione “Investimenti 2.2”, il nuovo incentivo volto a favorire la sistemazione dei tetti e l’installazione del fotovoltaico.

Alla misura sono stati dedicati ingenti fondi, pari a 1,5 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2026, ripartiti come segue:

  • 1,2 miliardi di euro, a favore delle aziende operanti nel settore della produzione agricola primaria;
  • 150 milioni di euro, destinati alle aziende attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli;
  • 150 milioni di euro, a favore delle aziende agricole che si occupano della trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli.

Viene specificato comunque che almeno il 40% delle risorse sarà destinato a finanziare progetti da realizzare nelle Regioni d’Italia considerate meno sviluppate, ovvero:

  • Abruzzo;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Sicilia.

Qualora parte delle risorse dedicate a tali regioni non dovessero essere utilizzate, queste saranno destinate ai progetti da realizzare nelle altre regioni italiane.

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Normativa di riferimento e bando di accesso

Le direttive che regolamentano il funzionamento del Bonus tetti e fotovoltaico sono state definite con la pubblicazione del Decreto del MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) n. 140119 del 25 marzo 2022, poi modificato dal decreto n. 315434 del 15 luglio 2022.

Il bando di accesso all’incentivo, nonché il Regolamento operativo, sono stati pubblicati con l’Avviso MIPAAF prot. n. 362593 del 23 agosto 2022, poi modificato dall’Avviso MIPAAF del 23 settembre 2022, e ulteriormente aggiornato in seguito con un nuovo Avviso, datato all’11 ottobre 2022, che ha disposto solo la correzione di un errore materiale presente nella versione precedente.

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Bonus tetti e fotovoltaico a fondo perduto: i beneficiari

In sostanza, il Bonus tetti e fotovoltaico consiste in un contributo a fondo perduto concesso dallo Stato e gestito dal GSE.

L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo e l’ammodernamento dell’intero ambito, mediante l’installazione di impianti fotovoltaici su strutture ad uso produttivo dei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Possono beneficiare del Bonus tetti e fotovoltaico:

  1. Gli imprenditori agricoli, sia in forma societaria che individuale, iscritti alla sezione speciale del Registro Imprese;
  2. Le imprese agroindustriali incluse tra i Codici ATECO ammessi;
  3. Le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese;
  4. Le cooperative di imprenditori agricoli o loro consorzi, di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese.

Qualora il soggetto beneficiario dovesse essere una società, in fase di presentazione della richiesta di accesso al contributo Parco Agrisolare, sarà necessario identificare il titolare effettivo, nelle modalità descritte all’art. 20 del D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.

L’incentivo non spetta ai soggetti esonerati dalla tenuta contabilità IVA che hanno registrato un volume d’affari annuo inferiore a 7.000 euro in riferimento all’anno 2021.

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Tabelle per la categoria di appartenenza

Il Bonus tetti e fotovoltaico è appunto un contributo in conto capitale, e quindi a fondo perduto, che sarà concesso alle imprese in misura differente sulla base della categoria di appartenenza.

Nello specifico, le categorie suddivise in Tabelle sono contenute all’Allegato B “Elenco Codici ATECO” (scaricabile qui) del decreto ministeriale del 25 marzo 2022, e sono divise a seconda dell’attività svolta come segue:

  1. Tabella 1A, che comprende “Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria”;
  2. Tabella 2A, ovvero “Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli”;
  3. Tabella 3A, che invece include “Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014”.

Le aziende che si occupano di produzione agricola primaria (1A) e quelle che operano nella trasformazione di prodotti agricoli (2A), possono accedere alla misura Parco Agrisolare solo per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia prodotta sarà destinata a soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda.

Sempre in riferimento a queste due categorie, in caso i soggetti beneficiari fossero grandi imprese, è necessario, al momento della compilazione della domanda:

  • Descrivere la situazione in assenza di aiuti;
  • Indicare quale situazione è specificata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi;
  • Fornire documenti a sostegno dello scenario controfattuale descritto.

A questo proposito, a favore dei soggetti rientranti nella categoria delle “grandi imprese” di cui alle Tabelle 1A e 2A, è stato messo a disposizione l’Allegato D “Simulatore analisi controfattualità grandi imprese” (scaricabile qui).

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Requisiti obbligatori per accedere all’incentivo

Tutti i soggetti beneficiari, per poter accedere all’incentivo, dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel Registro delle Imprese;
  2. Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere la capacità di contrarre con la PA;
  3. Non essere soggetti a sanzione interdittiva o ad altra tipologia di sanzione che comporti l’impossibilità di contrarre con la PA, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, legati ai contratti di lavoro irregolari;
  4. Non avere amministratori o rappresentati che siano stati dichiarati colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni in merito all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
  5. Essere in condizioni di regolarità contributiva attestabile col DURC;
  6. Non essere destinatari di ordini di recupero pendenti per effetto di una precedente decisione della Commissione europea ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in seguito alla revoca di agevolazioni concesse dal MIPAAF;
  7. Non essere destinatari, nei tre anni precedenti la richiesta, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal MIPAAF (ad eccezione di quelli derivanti da rinunce);
  8. Non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, art. 2, punto 18.
  9. Non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di:
    • Fallimento;
    • Liquidazione coattiva o volontaria;
    • Amministrazione controllata;
    • Concordato preventivo (ad eccezione di quello con continuità aziendale);
    • Qualsiasi altra situazione che possa essere assimilata alle precedenti sulla base delle normative vigenti.
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Bonus tetti e fotovoltaico: gli interventi ammessi

Il bonus tetti e fotovoltaico è mirato a finanziare i progetti volti sia all’installazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, sia al potenziamento di un impianto già esistente.

In entrambi i casi, sono agevolabili le spese legate all’acquisto e alla posa in opera di pannelli fotovoltaici.

L’installazione è ammessa su:

  • Tetti di fabbricati esistenti che il soggetto beneficiario utilizza per l’attività strumentale e che, alla data di invio della richiesta, siano regolarmente accatastati in Categoria D/10 oppure abbiano l’annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale. Qualora l’immobile fosse privo di annotazione della ruralità fiscale o fosse accatastato in una categoria diversa da D/10, il soggetto dovrà dimostrare la destinazione strumentale del fabbricato mediante una relazione tecnica descrittiva;
  • Serre esistenti alla data di invio della richiesta, che siano strumentali all’attività agricola svolta e per le quali la normativa non prevede l’obbligo di accatastamento.
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Requisiti in base all’intervento e importo massimo Proposta

Per quanto riguarda l’intervento di installazione ex-novo dell’impianto fotovoltaico, è necessario che i componenti principali siano nuovi e mai utilizzati in precedenza.

Gli impianti inoltre dovranno avere una potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.

È possibile, in aggiunta al contributo per l’impianto fotovoltaico, chiedere un contributo aggiuntivo per l’installazione di sistemi di accumulo e per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Per l’installazione di un impianto fotovoltaico ex-novo, è possibile richiedere un contributo pari a 1.500 euro per ogni kWp di potenza dell’impianto. L’impianto potrà avere una potenza nominale complessiva non superiore a 500 kWp.

Per l’installazione di un sistema di accumulo aggiuntivo, saranno concessi 1.000 euro per ogni kWh di capacità, con un limite di spesa massimo pari a 50.000 euro.

Infine, per l’installazione di dispositivi di ricarica per veicoli elettrici, si concederanno:

  • 1.500 euro per Wallbox di potenza complessiva fino a 22 kW;
  • 4.000 euro per colonnine di ricarica con potenza complessiva fino a 22 kW;
  • 250 euro/kW per colonnine di ricarica di potenza complessiva superiore a 22 kW, per un massimo di spesa ammissibile pari a 15.000 euro.

Se invece si volesse usufruire del Bonus tetti e fotovoltaico per il potenziamento di un impianto esistente, il contributo sarà calcolato esclusivamente in riferimento alla realizzazione dei nuovi componenti. Non è possibile includere spese relative a parti già esistenti.

In tutti i casi, il contributo massimo che il beneficiario potrà ricevere per un progetto (o “Proposta”) sarà pari a 75.000 euro. Qualora lo stesso soggetto richiedesse il contributo per più progetti differenti, la spesa massima ammissibile complessiva per tutti i progetti non deve essere superiore a 1.000.000 di euro.

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Interventi complementari per sistemazione del tetto

Attenzione, perché non è finita qui. Il contributo Parco Agrisolare difatti, congiuntamente all’installazione del fotovoltaico e alla possibilità di installare sistemi di accumulo e dispositivi di ricarica, concede anche la realizzazione di ulteriori interventi, che sono rivolti appunto alla sistemazione dei tetti.

Leggi anche “Impianto fotovoltaico con accumulo: come funziona, quanto costa e le detrazioni fiscali“;

Tali interventi potranno essere eseguiti solo se si intende procedere anche con la realizzazione del fotovoltaico ex-novo oppure con il potenziamento di uno già esistente. A questo proposito, si fa presente che non è possibile installare i pannelli fotovoltaici su superfici in cui è presente amianto o eternit.

Gli ulteriori interventi complementari concessi sono:

  • Rimozione e smaltimento dell’amianto;
  • Isolamento termico dei tetti;
  • Installazione di sistema di areazione (tetto ventilato).

È possibile scegliere di “legare” all’installazione del fotovoltaico uno o anche tutti gli interventi complementari. In ogni caso, la spesa massima ammissibile riferita agli interventi complementari potrà essere di massimo 700 euro/kWp.

Nel caso con l’installazione del fotovoltaico si volesse eseguire l’intervento di bonifica dall’amianto, i due interventi potranno riguardare anche coperture differenti. Inoltre, l’opera di bonifica è ammissibile anche su superfici superiori rispetto a quelle nelle quali si installano i pannelli.

I requisiti da rispettare in questi casi sono due:

  • I due interventi devono comunque riguardare lo stesso fabbricato;
  • Con l’opera di bonifica, l’amianto dev’essere interamente rimosso da tutta la copertura.

È possibile includere tra le spese ammissibili anche l’IVA, del tutto o in parte, purché questa non risulti recuperabile in base alle normative di riferimento.

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Obbligatorio il rispetto del principio DNSH

Per poter usufruire del contributo per i tetti e il fotovoltaico è obbligatorio dichiarare che gli interventi da eseguire rispettino il principio DNSH (Do No Significant Harm).

Il principio DNSH prevede che gli interventi svolti nell’ottica dei fondi concessi con il PNRR non devono arrecare danni significativi all’ambiente.

Sulla base di ciò, per l’intervento di realizzazione ex-novo dell’impianto fotovoltaico, sarà necessario dichiarare il rispetto delle disposizioni CEI e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità dai pannelli, anche in relazione alle norme di connessione.

Il rispetto di queste condizioni è dimostrabile mediante l’invio della documentazione apposita e, in particolare, con:

Se oltre all’intervento di installazione ex-novo o a quello di potenziamento di un impianto già esistente, si intendessero svolgere anche uno o più interventi complementari, sarà necessaria la presentazione di un’ulteriore specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiarerà il rispetto del principio DNSH.

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Soggetti elencati alle Tabelle 1A e 2A: quanto spetta?

Il Bonus Tetti e Fotovoltaico, come già detto, è un contributo a fondo perduto, che consentirà di coprire una buona parte delle spese legate agli interventi da realizzare.

Il contributo spetta in misura differente a seconda alla categoria di appartenenza del soggetto beneficiario, che varia in base all’attività svolta, come descritto alle Tabelle 1A, 2A e 3A.

Per determinare la categoria di appartenenza è necessario far riferimento al Codice ATECO prevalente dell’attività.

I soggetti beneficiari che rientrano nelle Tabelle 1A o 2A, potranno ottenere un contributo massimo pari al:

  • 50% delle spese ammissibili, per le Regioni meno sviluppate viste in precedenza;
  • 40% delle spese ammissibili, per le altre Regioni.

Esclusivamente per i soggetti appartenenti alla Tabella 1A, sarà inoltre possibile avere un’ulteriore maggiorazione pari al 20%, se:

  1. Il soggetto beneficiario è un giovane agricoltore o è un agricoltore insediato nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della richiesta. In base alla normativa, può essere considerato “giovane agricoltore”, colui che:
    • Ha un’età non superiore ai 40 anni;
    • Possiede adeguate qualifiche e competenze professionali;
    • È alla sua prima esperienza come capo di un’azienda agricola.
  1. L’investimento interessi zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
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Soggetti elencati alla Tabella 3A: quanto spetta?

I soggetti beneficiari che invece rientrano nella Tabella 3A, indipendentemente dalla Regione, potranno ricevere un contributo di intensità massima pari al 30% delle spese ammissibili.

Anche in questo caso, tuttavia, è possibile ottenere una maggiorazione del:

A tal proposito, sono classificabili come:

  1. Medie imprese, quelle con:
    • Meno di 250 dipendenti;
    • Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o con bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
  1. Piccole imprese, quelle con:
    • Meno di 50 dipendenti;
    • Fatturato annuo e/o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.
  1. Grandi imprese, quelle che rispettano entrambi i seguenti requisiti:
    • Hanno dai 250 dipendenti in su;
    • Presentano un fatturato annuo/totale di bilancio superiore rispetto alle cifre limite stabilite per essere incluse tra le medie imprese.
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Invio richiesta e documentazione obbligatoria

È possibile presentare la richiesta di accesso al bonus tetti e fotovoltaico esclusivamente per via telematica, mediante il servizio “Agrisolare” messo a disposizione sul sito del GSE.

La richiesta può essere presentata fino alla data ultima del 27 ottobre 2022.

Per procedere con l’invio, è necessario che alla “Proposta” siano allegati i seguenti documenti obbligatori:

  1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario (o Rappresentante o Procuratore);
  2. Copia del documento d’identità del beneficiario (o Rappresentante o Procuratore) in corso di validità;
  3. Relazione tecnica descrittiva del progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico, timbrata e firmata da un professionista abilitato;
  4. Visura catastale dell’immobile oggetto di intervento, dalla quale si possono desumere l’inquadramento catastale e la strumentalità agricola del fabbricato o della serra;
  5. Planimetria dell’immobile oggetto di installazione dell’impianto con la rappresentazione in pianta;
  6. Schema elettrico unifilare di progetto stilato da un professionista abilitato, contenente:
    • La rappresentazione dei componenti principali del generatore dell’impianto;
    • Nel caso di progetto atto al potenziamento di un impianto già esistente, l’indicazione delle porzioni già esistenti dell’impianto;
    • I principali tracciali elettrici;
    • Le deviazioni dei carichi elettrici;
    • I servizi ausiliari;
    • L’esatto posizionamento elettrico del sistema di accumulo e/o del dispositivo di ricarica, se installati;
    • Gli apparati di protezione installati;
    • Le apparecchiature di misura per la contabilizzazione dell’energia elettrica;
    • La dichiarazione del rispetto delle disposizioni CEI sulla base del principio DNSH.
  1. Dossier fotografico ante operam costituito da minimo 5 foto scattate con diverse inquadrature che mostrino in maniera esaustiva lo stato dei luoghi, i fabbricati che saranno interessati dall’intervento e il quadro d’insieme nel quale si inseriscono;
  2. Bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali dichiarati;
  3. Relazione di calcolo di conversione del fabbisogno termico dell’azienda i energia elettrica equivalente;
  4. Attestazione CENSIMP dell’impianto esistente;
  5. Report PDF generato dal sito PVGIS e redatto secondo le istruzioni descritte nel Regolamento Operativo;
  6. Documento attestante lo scenario controffattuale in formato .xls, ovvero copia della simulazione effettuata tramite il “Simulatore dello scenario controffattuale” (solo per le grandi imprese che rientrano nelle Tabelle 1A e 2A);
  7. Ulteriore documentazione, ove necessario, che possa essere utile per la valutazione della Proposta.
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Ulteriore documentazione in caso di interventi complementari

Qualora, oltre all’intervento principale, si intendessero eseguire anche uno o più interventi complementari, ovvero quelli relativi alla sistemazione del tetto, sarà necessario allegare anche:

  • Dossier fotografico della copertura in amianto ante operam, con almeno 5 foto e con: inquadrature di dettaglio del fabbricato interessato dall’installazione del fotovoltaico, inquadrature ravvicinate del tetto esistente, inquadrature ravvicinate dell’interno dei locali in corrispondenza della copertura;
  • Relazione tecnica descrittiva del progetto di realizzazione dell’impianto e dell’intervento di coibentazione/aerazione/rimozione amianto, timbrata e firmata da un professionista abilitato;
  • Elaborato planimetrico con indicazione delle superfici oggetto dei diversi interventi che rappresenti le superfici interessate e i particolari costruttivi in pianta, prospetto e sezioni;
  • Modello di dichiarazione del rispetto del principio DNSH;
  • APE ante operam, per gli interventi di coibentazione e areazione (ove necessario in base all’entità degli interventi). Qualora non sia possibile produrre l’APE, sarà possibile inviare in sostituzione una relazione tecnica firmata e asseverata da un professionista.

Per ulteriori approfondimenti, consultare l’Allegato A “Regolamento Operativo” (scaricabile qui).



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TAGS: Bonus Fotovoltaico, bonus tetti, bonus tetto, fondo perduto

Autore: Redazione Online

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