Una recente sentenza del TAR Emilia-Romagna ha stabilito che le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) rientrano nell’edilizia libera e non necessitano di permessi edilizi. Il caso nasce da un contenzioso tra alcuni proprietari immobiliari e un’amministrazione comunale, che aveva disposto la demolizione di strutture in vetro installate su un balcone, ritenendole opere abusive.

Il tribunale ha invece riconosciuto la piena legittimità delle vetrate, evidenziando il rispetto della normativa nazionale vigente.

Ma quali sono le implicazioni di questa decisione per chi vuole installare vetrate panoramiche?

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Il caso: l’installazione delle vetrate e le ordinanze comunali

Il contenzioso ha origine dall’installazione di vetrate panoramiche su alcuni balconi di un edificio situato nel Comune di Reggio Emilia. Queste vetrate, note come VEPA (Vetrate Panoramiche Amovibili), erano costituite da pannelli in vetro montati su guide metalliche, progettate per essere facilmente apribili e richiudibili a pacchetto, senza creare una chiusura fissa e permanente.

La segnalazione di un privato ha portato l’amministrazione comunale a effettuare due sopralluoghi, nel corso dei quali i tecnici hanno rilevato la presenza delle vetrate e redatto un verbale in cui le hanno classificate come un intervento di “nuova costruzione”, in quanto, a loro avviso, modificavano la sagoma dell’edificio e comportavano un incremento della volumetria. A seguito di queste verifiche, il Comune ha adottato due provvedimenti:

  • Un’ordinanza di demolizione, con cui si imponeva ai proprietari la rimozione delle vetrate e il ripristino dello stato originario dei balconi, ritenendo l’intervento non autorizzato e incompatibile con le norme urbanistiche locali.
  • Un’ordinanza di sanzione pecuniaria di 2.000 euro, applicata ai proprietari per la presunta realizzazione di opere edilizie abusive, in assenza di un titolo abilitativo conforme alle disposizioni della normativa regionale e nazionale.

Secondo il Comune, la chiusura del balcone con vetrate costituiva una trasformazione rilevante dal punto di vista edilizio, rendendo necessaria una preventiva autorizzazione. L’area in cui si trovavano gli immobili era inoltre soggetta a vincoli urbanistici particolari, che vietavano interventi tali da modificare l’aspetto e la destinazione d’uso degli spazi aperti.

I proprietari hanno deciso di impugnare i provvedimenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, sostenendo che l’intervento eseguito non comportava alcuna variazione volumetrica e che le vetrate, essendo amovibili e non costituendo una chiusura stabile, rientravano a pieno titolo tra le opere di edilizia libera.

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Il ricorso al TAR e le argomentazioni dei proprietari

Di fronte all’ordinanza di demolizione e alla sanzione amministrativa, i proprietari hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Emilia-Romagna, contestando la decisione del Comune su diversi fronti.

Uno dei principali argomenti della difesa riguardava la natura dell’intervento edilizio: i ricorrenti hanno sostenuto che le vetrate installate erano pienamente conformi alla normativa nazionale, in particolare all’art. 6, comma 1, lett. b-bis) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia). Questa norma, introdotta dalla Legge 142/2022, ha infatti chiarito che la realizzazione di vetrate panoramiche amovibili e trasparenti (VEPA) rientra tra gli interventi di edilizia libera, a condizione che:

  • Non generino nuovi volumi o superfici chiuse.
  • Siano amovibili e trasparenti, garantendo la naturale microaerazione.
  • Non alterino la sagoma dell’edificio.

Nel loro ricorso, i proprietari hanno sottolineato che le vetrate in questione non costituivano un nuovo ambiente chiuso, ma si limitavano a proteggere il balcone dagli agenti atmosferici, senza modificarne la destinazione d’uso né comportare un incremento volumetrico. Inoltre, hanno richiamato diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa, tra cui quelle del Consiglio di Stato, che già in passato avevano stabilito che le VEPA non rientrano nella definizione di nuova costruzione.

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Un altro punto critico sollevato nel ricorso riguardava la mancata comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune. I proprietari hanno denunciato di non aver mai ricevuto la notifica ufficiale prima dell’emissione delle ordinanze, il che aveva impedito loro di presentare osservazioni o documentazione a supporto della conformità dell’opera. Questa omissione rappresentava una violazione del principio di partecipazione amministrativa, sancito dalla Legge 241/1990, rendendo il provvedimento comunale potenzialmente illegittimo.

Infine, i ricorrenti hanno evidenziato un errore procedurale nell’iter seguito dal Comune: la sanzione pecuniaria era stata inflitta prima dell’ordinanza di demolizione, invertendo l’ordine logico dei provvedimenti. Questo aspetto è stato indicato come un ulteriore motivo di illegittimità degli atti impugnati.

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La decisione del TAR: le vetrate rientrano nell’edilizia libera

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, con la sentenza n. 373/2024, ha accolto il ricorso dei proprietari, annullando sia l’ordinanza di demolizione che la sanzione pecuniaria imposta dal Comune. La sentenza ha riconosciuto che le vetrate panoramiche amovibili installate rientrano tra gli interventi di edilizia libera, in conformità con la normativa nazionale vigente.

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Il TAR ha sottolineato che, affinché un’opera possa essere considerata una nuova costruzione, deve determinare un incremento volumetrico significativo e una modifica permanente della sagoma dell’edificio. Nel caso specifico, le vetrate installate:

  • Non hanno creato nuovi volumi o superfici chiuse, poiché erano amovibili e apribili a pacchetto.
  • Non hanno alterato la sagoma dell’edificio, essendo posizionate all’interno della ringhiera del balcone.
  • Non hanno comportato un cambio di destinazione d’uso, rimanendo funzionali solo alla protezione dagli agenti atmosferici.

La sentenza ha inoltre evidenziato che la normativa nazionale, con l’introduzione della disciplina sulle VEPA nel 2022, ha esplicitamente previsto che tali interventi non necessitano di permessi di costruire, salvo casi particolari in cui generino volumi chiusi o alterazioni permanenti dell’edificio. Pertanto, il Comune non avrebbe dovuto trattare l’installazione delle vetrate come un abuso edilizio.

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Un ulteriore aspetto critico rilevato dal TAR riguarda la gestione del procedimento amministrativo. Il tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione sollevata dai ricorrenti circa la mancata comunicazione di avvio del procedimento, confermando che tale omissione ha impedito ai proprietari di difendersi adeguatamente. Inoltre, ha riconosciuto come errata l’anticipazione della sanzione pecuniaria rispetto alla demolizione, invertendo la normale procedura sanzionatoria prevista dalla legge.

Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha stabilito che il provvedimento del Comune era illegittimo e doveva essere annullato, riconoscendo ai proprietari il diritto a mantenere le vetrate installate.