La sentenza TAR Campania stabilisce che tettoie amovibili non configurano nuove costruzioni e non richiedono permesso di costruire, rafforzando i principi di edilizia libera e giurisprudenza urbanistica.
La recente sentenza n. 1459/2024 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, ha fatto luce su un caso significativo in materia di edilizia e urbanistica. La controversia, relativa al rigetto di un’istanza di sanatoria edilizia e all’irrogazione di una sanzione pecuniaria da parte del Comune di Amalfi, è stata decisa a favore del ricorrente.
Il Tribunale ha infatti annullato i provvedimenti comunali, sottolineando principi fondamentali per distinguere tra edilizia libera e nuova costruzione.
Ma quali sono gli elementi centrali della decisione? Analizziamo il caso e le sue implicazioni, fornendo una chiave di lettura per cittadini e professionisti del settore.
Sommario
Il ricorrente, proprietario di un’abitazione situata ad Amalfi, aveva realizzato interventi di modifica su una tettoia preesistente. Nello specifico, la struttura originaria è stata sostituita con una nuova tettoia composta da cinque pannelli in plexiglass montati su telai in legno. La tettoia, posizionata sopra il parapetto preesistente, si estendeva per una lunghezza di circa 11 metri, una larghezza media di 4,5 metri e un’altezza di circa 2,3 metri.
Il Comune ha ritenuto che tale intervento configurasse una “nuova costruzione”, sostenendo che generasse un nuovo volume e, di conseguenza, un impatto urbanistico. Per questo motivo, ha rigettato l’istanza di sanatoria presentata dal proprietario, qualificando la struttura come intervento non consentito nella zona. Successivamente, è stata irrogata una sanzione pecuniaria di 20.000 euro per presunta violazione delle normative edilizie.
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Il ricorrente ha invece sostenuto che l’intervento consistesse esclusivamente nella sostituzione della copertura preesistente con una nuova struttura amovibile, impermeabilizzata e non impattante, rientrante quindi nelle opere di edilizia libera secondo l’art. 6, comma 1, lett. b-bis, del D.P.R. 380/2001.
Advertisement - PubblicitàIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso del proprietario, ritenendo illegittimi i provvedimenti del Comune. La sentenza ha chiarito che la tettoia non può essere considerata una “nuova costruzione” ai sensi della normativa vigente.
Per “nuova costruzione”, infatti, si intende un intervento che comporta:
Nel caso in esame, il TAR ha sottolineato che la tettoia in plexiglass:
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che la giurisprudenza consolidata (ad esempio, T.A.R. Salerno, n. 3289/2022) considera opere come tettoie aperte su tutti i lati interventi di ristrutturazione edilizia. Questi interventi, non generando volumetria né incidendo sui prospetti, rientrano nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non necessitano del permesso di costruire.
Advertisement - PubblicitàLa decisione del TAR Campania ha importanti implicazioni sia per i proprietari immobiliari sia per le amministrazioni locali. La sentenza stabilisce un principio chiaro: non tutti gli interventi edilizi che modificano una struttura preesistente possono essere qualificati come “nuova costruzione”.
La distinzione tra interventi soggetti a permesso di costruire e quelli che rientrano nell’edilizia libera, come le opere amovibili o non impattanti, deve essere sempre valutata caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell’opera.
Per i proprietari, questa sentenza rappresenta una tutela contro interpretazioni troppo restrittive della normativa edilizia, che potrebbero limitare il diritto di intervenire sul proprio immobile con opere non invasive. Dall’altra parte, le amministrazioni locali sono invitate a considerare attentamente le caratteristiche tecniche e funzionali delle opere prima di emettere provvedimenti sanzionatori, evitando così il rischio di provvedimenti annullati in sede giudiziaria.
Infine, il caso rafforza un orientamento giurisprudenziale consolidato che considera tettoie aperte su tutti i lati interventi di edilizia libera, purché non generino carichi urbanistici significativi.
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