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TAR Lazio: annullate linee dirigenziali su prezzi di cessione piani di zona

Nel 2019, il dipartimento di Programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale aveva indetto delle linee guida per una valutazione uniforme del prezzo massimo di cessione in edilizia agevolata. Il TAR Lazio però ha accolto il ricorso di una società edilizia contro tale determinazione dirigenziale.

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Nel 2019, il dipartimento di Programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale aveva indetto delle linee guida per una valutazione uniforme del prezzo massimo di cessione in edilizia agevolata. Modificando degli atti precedenti istituiti dal Consiglio Comunale.

Il TAR Lazio però, il 29 maggio 2020, ha accolto il ricorso di una società edilizia contro tale determinazione dirigenziale. Annullando di fatto i provvedimenti dirigenziali atti a stabilire i prezzi delle case.

Approfondiamo di seguito.

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TAR Lazio: motivazioni della sentenza

Le linee guida dettate dal Comune di Roma si riferivano a case e appartamenti realizzati da società e cooperative private. Questi alloggi erano stati costruiti su terreni comunali per mezzo di bandi regionali, che comprendevano l’assegnazione di finanziamenti statali.

Per questo motivo, il Comune di Roma aveva istituito una procedura uniforme per stabilire i prezzi massimi di vendita. Che avrebbero dovuto essere più bassi rispetto a quelli di mercato. A quanto pare però, il TAR Lazio ha segnalato uno “sviamento della finalità pubblica” nell’applicazione di tale normativa. Secondo i giudici, questo avrebbe portato i prezzi delle case a lievitare. Tanto da risultare superiori a quelli di mercato.

Per questo motivo, il TAR ha accolto il ricorso di una società edilizia titolare di una convenzione con Roma Capitale. E questo ha portato all’annullamento delle linee guida comunali. Le motivazioni dei giudici sono state le seguenti:

  • Le ‘linee guida’ contenute nella determinazione dirigenziale che porta la firma della direttrice del dipartimento, Cinzia Esposito, sono illegittime per incompetenza. Un mero atto di indirizzo non può modificare convenzioni precedentemente sottoscritte”;
  • Dette ‘linee guida’ non si sostanziano in un mero atto di indirizzo […] ma innovano in punti rilevanti i termini del rapporto scaturito dalla sottoscrizione delle convenzioni, con alterazione del relativo assetto di interessi”;
  • Nel 2018, la società edilizia aveva già ottenuto sentenza positiva con la conseguente nomina di un commissario ad acta, contro la reiterata inerzia dell’amministrazione nell’approvazione delle tabelle con la definizione del corrispettivo massimo di cessione degli alloggi”.
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Sentenza TAR Lazio: opinioni favorevoli e contrarie

La sentenza ha trovato la disapprovazione dell’amministrazione capitolina. Luca Montuori, assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, fa sapere che:

Abbiamo dato mandato di proporre appello al Consiglio di Stato affinché sia valutata l’esatta portata di un atto che, nel rispetto della normativa esistente, vuole garantire il diritto alla casa e preservare l’interesse pubblico dell’Edilizia economica e popolare. […] Il provvedimento annullato è nato da una attenta attività istruttoria e di approfondimento portata avanti dal Dipartimento allo scopo di chiarire un contesto di incertezza giuridico-normativo protrattosi nel tempo. E che è stato terreno fertile per violazioni e speculazioni ai danni della cittadinanza”.

In merito alla sentenza, si è espressa anche Roberta Lombardi, Presidente della commissione speciale Piani di Zona del Comune di Roma, che afferma:

La sentenza del Tar sembra essere alquanto tardiva e poco congrua rispetto alle motivazioni riportate. Il Comune di Roma ha avuto il coraggio di intervenire per fermare quell’ondata speculativa che nel tempo ha sottoposto migliaia di famiglie ad un vero e proprio calvario per l’affermazione dei propri diritti, schiacciati da una non corretta applicazione delle norme. Una situazione che ha consentito che gli immobili realizzati in edilizia residenziale pubblica venissero immessi sul mercato a prezzi superiori a quelli di mercato. E che ha prodotto sfratti, procedure esecutive e impossibilità di pagare mutui ed affitti”.

Il TAR trova invece l’opinione favorevole di Nicolò Rebecchini, Presidente di ANCE Roma, che ha ribadito l’importanza di rispettare le differenti competenze che detta il nostro ordinamento giuridico. Queste le sue parole:

La sentenza ha sottolineato il pieno fondamento di due principi inderogabili del nostro ordinamento giuridico. Il primo, relativo al fatto che atti riservati dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale, non possono essere modificati con provvedimenti dirigenziali. Il secondo, che eventuali modifiche agli schemi convenzionali possono operare solo per il futuro, e non già retroattivamente ai contratti in essere. Ci auguriamo che l’amministrazione, fermo restando il suo potere di verifica e controllo sulla corretta applicazione di quanto stabilito negli atti convenzionali, possa fare tesoro di tale sentenza. Rimuovendo anche altri analoghi provvedimenti che, creando grande confusione ed incertezza, potrebbero subire le stesse censure da parte del Tribunale amministrativo, come nel caso della determinazione dirigenziale sui criteri per la definizione dei canoni di locazione”.



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TAGS: agevolata, bandi, comune di roma, concessione edilizia, edilizia urbanistica, prezzi case, prezzi vendita, roma, tar lazio

Autore: Redazione Online

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