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Criterio Visitabilità barriere architettoniche: cosa prevede, progettazione

Il criterio di visitabilità ammette l’accesso parziale ad alcuni luoghi specifici, ma prevede che debbano risultare accessibili almeno gli spazi di relazione e i servizi igienici.

Criterio Visitabilità barriere architettoniche: cosa prevede, progettazioneCriterio Visitabilità barriere architettoniche: cosa prevede, progettazione
Ultimo Aggiornamento:

In tema di eliminazione delle barriere architettoniche, i criteri necessari da soddisfare sono disposti dal DM n. 236 del 14 giugno 1989.

Il criterio più importante è quello dell’accessibilità che, se risulta soddisfatto, consente ai soggetti disabili di accedere interamente all’edificio e alle sue unità. Il criterio di visitabilità invece ammette l’accesso parziale ad alcuni luoghi specifici, ma prevede che debbano risultare accessibili almeno gli spazi di relazione e i servizi igienici.

Vediamo dunque nello specifico quali sono i criteri di progettazione richiesti per il criterio di visitabilità funzionale ad abbattere le barriere architettoniche.

Leggi anche: “Barriere architettoniche: criteri obbligatori da rispettare nelle costruzioni

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Criterio di Visitabilità: cosa prevede la Legge di settore?

Il decreto prevede nello specifico che ogni unità immobiliare, a prescindere dalla sua destinazione d’uso, debba essere visitabile da parte delle persone con capacità motorie o sensoriali ridotte o impedite.

Il criterio di visitabilità rappresenta il secondo livello di qualità dello spazio costruito, e necessita che vengano soddisfatte delle caratteristiche ben precise a seconda della tipologia di immobile.

In particolare:

  1. Per gli immobili abitativi, la visitabilità si ritiene soddisfatta se risultano accessibili:
    • Il luogo di soggiorno o di pranzo;
    • Almeno un servizio igienico per unità;
    • I relativi percorsi di collegamento interni.
  1. Per i luoghi adibiti allo svolgimento di riunioni, spettacoli, circoli privati, ristorazione, il criterio di visitabilità richiede che siano accessibili:
    • Almeno una zona riservata al pubblico (tramite percorso continuo, raccordato con rampe, oppure con l’installazione di un ascensore o altri mezzi di sollevamento), con almeno due posti ogni quattrocento riservati ai disabili;
    • Almeno un servizio igienico;
    • Gli spazi di relazione e di servizio, ad esempio la biglietteria o il guardaroba.
  1. Nei luoghi in cui si svolgono attività ricettive (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.), devono invece risultare accessibili:
    • Tutte le parti, i servizi e le attrezzature comuni;
    • Almeno 2 stanze ogni 40 (preferibilmente nei piani bassi dell’edificio) con arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra adatti all’utilizzo agevole da parte di persone con capacità motoria o sensoriale ridotta. Le stanze devono inoltre essere dotate di apparecchi di allarme, con segnalazione sonora e luminosa;
    • Almeno un servizio igienico, o all’interno della stanza o sullo stesso piano (ma comunque nelle vicinanze della stanza);
    • Per i villaggi turistici e i campeggi, almeno 2 unità e il 5% delle superfici destinate a soggiorno temporaneo.
  1. Negli immobili sedi di culto, devono risultare visitabili:
    • Almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni, che dev’essere raggiungibile mediate percorso continuo oppure raccordato con rampe.
  1. Negli immobili in cui si svolgono altre attività aperte al pubblico, il criterio di visitabilità richiede che siano accessibili:
    • Gli spazi di relazione;
    • Almeno un servizio igienico, per locali con superficie utile superiore a 250 mq.

Leggi anche: “Eliminazione barriere: possibile ignorare delibere assembleari contrarie

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Requisiti di accessibilità per arredi fissi e terminali impianti

Ulteriori precisazioni vengono fatte in relazione agli elementi d’arredo fissi presenti negli immobili. Questi devono essere posizionati in modo da non costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento delle attività o per le esigenze di manovra delle persone in sedia a rotelle.

Ad esempio:

  1. Per i luoghi aperti al pubblico, si deve prevedere:
    • Per eventuali banconi, tavoli o scrivanie, uno spazio libero per lo stazionamento della sedia a rotelle, con distanza misurata anteriormente di almeno 1,50 m, e lateralmente di almeno 1,20 m, così da consentirne il passaggio;
    • Per i luoghi con banconi o sportelli, almeno un piano di utilizzo deve avere un’altezza di 0,90 m dal pavimento, con spazio libero sottostante per lo stazionamento della sedia a rotelle;
    • In caso di luoghi con sportelli su bancone continuo o su parete, dev’esserci un adeguato spazio libero per l’attesa (preferibilmente con sedie separate removibili);
    • Per i luoghi con particolari affluenze di pubblico, dove siano previste delle transenne, queste dovranno ricoprire per lunghezza l’intera coda di persone (e comunque superare i 4 metri), e dovranno avere una larghezza utile minima di 0,70 m, ed un’altezza minima di 0,90 m;
    • Gli apparecchi automatici di qualsiasi genere ad uso pubblico, posti in area interna oppure esterna, devono essere posizionati ad un’altezza compresa tra 0,40 m e 1,40 m;
    • I terminali degli impianti (come apparecchi elettrici, quadri generali, valvole, rubinetti di arresto, regolatori di impianti di riscaldamento e condizionamento, campanelli di allarme o citofoni), se ad uso pubblico, devono essere posti ad un’altezza ricompresa tra 0,40 m e 1,40 m.
  1. Per gli immobili residenziali:
    • La cassetta della posta dev’essere posizionata ad un’altezza massima di 1,40 m;
    • Gli apparecchi automatici e i terminali degli impianti devono essere ad un’altezza tra 0,40 m e 1,40 m.
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Criterio di visibilità condizionata: cosa prevede

Per quanto riguarda le unità immobiliari o ambientali (già esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto), che siano aperte al pubblico e che non dispongano dei requisiti minimi di visitabilità in quanto non ancora sottoposti a ristrutturazione, si applica il criterio della visitabilità condizionata.

In particolare, se si tratta di luoghi che non rispettano i requisiti di accessibilità o visitabilità, ma che dispongono di personale che possa essere d’aiuto alle persone con difficoltà motorie o sensoriali nella fruizione dei servizi proposti, è obbligatorio che in prossimità dell’ingresso sia installato un pulsante di chiamata, con apposto affianco il simbolo internazionale di accessibilità.

Il simbolo internazionale di accessibilità è quello che raffigura un disabile in sedia a rotelle.



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TAGS: barriere architettoniche, Criterio Visitabilità

Autore: Redazione Online

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