In tema di eliminazione delle barriere architettoniche, i criteri necessari da soddisfare sono disposti dal DM n. 236 del 14 giugno 1989.
Il criterio più importante è quello dell’accessibilità che, se risulta soddisfatto, consente ai soggetti disabili di accedere interamente all’edificio e alle sue unità. Il criterio di visitabilità invece ammette l’accesso parziale ad alcuni luoghi specifici, ma prevede che debbano risultare accessibili almeno gli spazi di relazione e i servizi igienici.
Vediamo dunque nello specifico quali sono i criteri di progettazione richiesti per il criterio di visitabilità funzionale ad abbattere le barriere architettoniche.
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Advertisement - PubblicitàCriterio di Visitabilità: cosa prevede la Legge di settore?
Il decreto prevede nello specifico che ogni unità immobiliare, a prescindere dalla sua destinazione d’uso, debba essere visitabile da parte delle persone con capacità motorie o sensoriali ridotte o impedite.
Il criterio di visitabilità rappresenta il secondo livello di qualità dello spazio costruito, e necessita che vengano soddisfatte delle caratteristiche ben precise a seconda della tipologia di immobile.
In particolare:
- Per gli immobili abitativi, la visitabilità si ritiene soddisfatta se risultano accessibili:
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- Il luogo di soggiorno o di pranzo;
- Almeno un servizio igienico per unità;
- I relativi percorsi di collegamento interni.
- Per i luoghi adibiti allo svolgimento di riunioni, spettacoli, circoli privati, ristorazione, il criterio di visitabilità richiede che siano accessibili:
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- Almeno una zona riservata al pubblico (tramite percorso continuo, raccordato con rampe, oppure con l’installazione di un ascensore o altri mezzi di sollevamento), con almeno due posti ogni quattrocento riservati ai disabili;
- Almeno un servizio igienico;
- Gli spazi di relazione e di servizio, ad esempio la biglietteria o il guardaroba.
- Nei luoghi in cui si svolgono attività ricettive (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.), devono invece risultare accessibili:
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- Tutte le parti, i servizi e le attrezzature comuni;
- Almeno 2 stanze ogni 40 (preferibilmente nei piani bassi dell’edificio) con arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra adatti all’utilizzo agevole da parte di persone con capacità motoria o sensoriale ridotta. Le stanze devono inoltre essere dotate di apparecchi di allarme, con segnalazione sonora e luminosa;
- Almeno un servizio igienico, o all’interno della stanza o sullo stesso piano (ma comunque nelle vicinanze della stanza);
- Per i villaggi turistici e i campeggi, almeno 2 unità e il 5% delle superfici destinate a soggiorno temporaneo.
- Negli immobili sedi di culto, devono risultare visitabili:
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- Almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni, che dev’essere raggiungibile mediate percorso continuo oppure raccordato con rampe.
- Negli immobili in cui si svolgono altre attività aperte al pubblico, il criterio di visitabilità richiede che siano accessibili:
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- Gli spazi di relazione;
- Almeno un servizio igienico, per locali con superficie utile superiore a 250 mq.
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Advertisement - PubblicitàRequisiti di accessibilità per arredi fissi e terminali impianti
Ulteriori precisazioni vengono fatte in relazione agli elementi d’arredo fissi presenti negli immobili. Questi devono essere posizionati in modo da non costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento delle attività o per le esigenze di manovra delle persone in sedia a rotelle.
Ad esempio:
- Per i luoghi aperti al pubblico, si deve prevedere:
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- Per eventuali banconi, tavoli o scrivanie, uno spazio libero per lo stazionamento della sedia a rotelle, con distanza misurata anteriormente di almeno 1,50 m, e lateralmente di almeno 1,20 m, così da consentirne il passaggio;
- Per i luoghi con banconi o sportelli, almeno un piano di utilizzo deve avere un’altezza di 0,90 m dal pavimento, con spazio libero sottostante per lo stazionamento della sedia a rotelle;
- In caso di luoghi con sportelli su bancone continuo o su parete, dev’esserci un adeguato spazio libero per l’attesa (preferibilmente con sedie separate removibili);
- Per i luoghi con particolari affluenze di pubblico, dove siano previste delle transenne, queste dovranno ricoprire per lunghezza l’intera coda di persone (e comunque superare i 4 metri), e dovranno avere una larghezza utile minima di 0,70 m, ed un’altezza minima di 0,90 m;
- Gli apparecchi automatici di qualsiasi genere ad uso pubblico, posti in area interna oppure esterna, devono essere posizionati ad un’altezza compresa tra 0,40 m e 1,40 m;
- I terminali degli impianti (come apparecchi elettrici, quadri generali, valvole, rubinetti di arresto, regolatori di impianti di riscaldamento e condizionamento, campanelli di allarme o citofoni), se ad uso pubblico, devono essere posti ad un’altezza ricompresa tra 0,40 m e 1,40 m.
- Per gli immobili residenziali:
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- La cassetta della posta dev’essere posizionata ad un’altezza massima di 1,40 m;
- Gli apparecchi automatici e i terminali degli impianti devono essere ad un’altezza tra 0,40 m e 1,40 m.
Advertisement - PubblicitàCriterio di visibilità condizionata: cosa prevede
Per quanto riguarda le unità immobiliari o ambientali (già esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto), che siano aperte al pubblico e che non dispongano dei requisiti minimi di visitabilità in quanto non ancora sottoposti a ristrutturazione, si applica il criterio della visitabilità condizionata.
In particolare, se si tratta di luoghi che non rispettano i requisiti di accessibilità o visitabilità, ma che dispongono di personale che possa essere d’aiuto alle persone con difficoltà motorie o sensoriali nella fruizione dei servizi proposti, è obbligatorio che in prossimità dell’ingresso sia installato un pulsante di chiamata, con apposto affianco il simbolo internazionale di accessibilità.
Il simbolo internazionale di accessibilità è quello che raffigura un disabile in sedia a rotelle.