Criterio Accessibilità abbattimento barriere: come funziona, progettazione
Il criterio di accessibilità è l’unico che garantisce la possibilità di accedere ad un immobile, fruire agevolmente dei suoi spazi e utilizzare autonomamente le attrezzature presenti al suo interno in totale sicurezza.
Il DM n. 236 del 14 giugno 1989 (Legge di settore), dispone nello specifico 3 differenti livelli di qualità dello spazio costruito, ovvero il criterio di accessibilità, quello di visitabilità e quello di adattabilità.
Il criterio di accessibilità è l’unico che garantisce – anche alle persone con capacità sensoriali e di movimento ridotte o impedite – la possibilità di accedere ad un immobile, fruire agevolmente dei suoi spazi e utilizzare autonomamente le attrezzature presenti al suo interno in totale sicurezza.
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La normativa impone nello specifico che il criterio di accessibilità debba essere obbligatoriamente soddisfatto in relazione alle parti comuni di un edificio (residenziale e non), e in relazione agli spazi esterni.
Per quanto riguarda gli spazi esterni, si dovrà garantire almeno un percorso che possa essere utilizzato in maniera agevole dalle persone con ridotta capacità motoria o sensoriale.
L’installazione di un ascensore è obbligatoria per tutti gli edifici che possiedano più di tre piani fuori terra, includendo nel conteggio i livelli interrati e/o i porticati.
Per gli edifici con massimo 3 piani fuori terra, invece, è possibile non installare ascensori o meccanismi di accesso ai piani superiori, come servoscala o montascale. Dev’essere tuttavia garantita la possibilità di procedere alla loro installazione in futuro.
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I criteri di progettazione da seguire per quanto riguarda l’accessibilità agli edifici sono i seguenti:
- Le porte devono:
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- Consentire un agevole transito, anche in riferimento al vano e agli spazi antistanti e retrostanti, in cui si devono garantire le manovre di una sedia a rotelle. In corrispondenza al vano, sono possibili i dislivelli se non impediscono il passaggio di una sedia a rotelle;
- Essere facilmente manovrabili e garantire l’apertura delle ante da entrambi i lati. Sono vietate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e le porte a vetrata, se non dispongono di appositi strumenti di sicurezza. Le ante mobili invece non devono richiedere una pressione superiore agli 8 kg;
- Garantire una luce netta di minimo 80 cm per le porte d’ingresso, e di almeno 75 cm per le altre porte;
- Avere una maniglia ad altezza ricompresa tra gli 85 e i 95 cm.
- I pavimenti devono:
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- Essere orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni, non devono essere sdrucciolevoli;
- Prevedere dislivelli di massimo 2,5 cm, segnalati da variazioni cromatiche e con spigoli arrotondati. In caso contrario, i dislivelli devono essere rimossi o superati con l’installazione di rampe;
- Se presenti griglie, queste non devono ostacolare il passaggio di una sedia a rotelle o di bastoni di sostegno;
- Se presenti, i tappeti dovranno essere incassati, mentre le guide dovranno essere ancorate.
- Gli infissi esterni (porte, finestre o porte-finestre) devono:
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- Avere meccanismi di apertura e chiusura facilmente manovrabili mediante l’utilizzo di una leggera pressione;
- Prevedere maniglie o dispositivi di comando con altezza tra i 100 e i 130 cm;
- Se possibile, garantire la visuale anche alla persona seduta.
- Per gli arredi fissi si richiede che:
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- Siano disposti in modo tale da consentire il passaggio di una persona in sedia a rotelle;
- Garantiscano un’agevole utilizzo di tutte le attrezzature;
- Preferibilmente non risultino taglienti e con spigoli;
- La cassetta della posta sia collocata ad un’altezza massima di 140 cm.
- I terminali degli impianti (apparecchi elettrici, quadri generali, valvole, rubinetti di arresto, regolatori di impianti, campanelli, pulsanti di comando e citofoni) devono:
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- Garantire un agevole utilizzo anche alle persone disabili, per tipo e per posizione planimetrica e altimetrica;
- Essere individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità;
- Essere protetti da danneggiamenti;
- Essere posizionati ad un’altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.
- Nei locali adibiti a servizi igienici, è necessario invece:
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- Garantire l’accesso e le manovre di una sedia a rotelle;
- Garantire alla sedia a rotelle l’accostamento laterale alla tazza del WC, al bidet, alla vasca, alla doccia e alla lavatrice, con uno spazio di minimo 100 cm misurati dall’asse dell’apparecchio sanitario, e di 140 cm per la vasca;
- Garantire alla sedia a rotelle l’accostamento frontale al lavabo di minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo;
- Che il lavabo sia a mensola, con piano superiore posto a 80 cm dal calpestio e sempre senza colonna;
- Che siano presenti appositi corrimano e campanello di emergenza, sia per la tazza che per la vasca;
- Che la doccia sia a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.
- Gli spazi adibiti a cucina devono garantire invece:
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- Le manovre di una sedia a rotelle nonché l’uso agevole del lavello e del piano cottura;
- Al di sotto del lavello e del piano cottura dev’essere presente uno spazio vuoto di minimo 70 cm dal pavimento;
- Negli spazi limitati, si devono preferire porte scorrevoli o a libro.
- Nei balconi e nelle terrazze, i requisiti da rispettare sono:
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- La soglia che separa balconi e terrazze dall’ambiente interno non deve presentare dislivelli che ostacolino il passaggio della sedia a rotelle;
- Le porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento devono avere un’altezza tale da ostacolare il movimento della sedia a rotelle;
- In almeno una porzione del balcone o terrazzo dev’essere garantito uno spazio con circonferenza di diametro minima di 140 cm per assicurare la manovra della sedia a rotelle;
- Il parapetto deve avere un’altezza minima di 100 cm e dev’essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.