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Beni paesaggistici sottoposti a tutela: quali sono?

Il Codice dei Beni Culturali dispone che i beni del patrimonio nazionale che abbiano particolare interesse storico, artistico e culturale, debbano essere sottoposti a misura di protezione e di valorizzazione.

Beni paesaggistici sottoposti a tutela: quali sono?Beni paesaggistici sottoposti a tutela: quali sono?
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Il Codice dei Beni Culturali dispone che i beni del patrimonio nazionale che abbiano particolare interesse storico, artistico e culturale, debbano essere sottoposti a misura di protezione e di valorizzazione.

In particolare, l’obiettivo è quello di preservare l’importanza e la memoria della comunità nazionale, promuovendo al contempo lo sviluppo della cultura e la conoscenza del territorio e delle sue bellezze.

I beni appartenenti al patrimonio nazionale sono distinti in due grandi categorie, ovvero:

  • Beni culturali;
  • Beni paesaggistici.

Vediamo di seguito quali sono tutti i beni paesaggistici che devono essere preservati e conservati per legge.

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Beni paesaggistici rappresentanti l’identità nazionale: cosa sapere

Nello specifico, l’art. 131 del Codice dei Beni Culturali impone la tutela dei beni paesaggistici che rappresentino, materialmente e visibilmente, l’identità nazionale, in quanto riconosciuti come espressione di valori culturali del nostro patrimonio.

Si chiarisce, a tal proposito, che dev’essere inteso come “paesaggio”:

[…] il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

Come accade con i beni culturali, anche i beni paesaggistici devono essere sottoposti sia a tutela che a valorizzazione. In particolare:

  • Si intende per tutela ogni attività finalizzata a riconoscere, a salvaguardare e, se necessario, a recuperare i valori culturali, assicurando la conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari del paesaggio;
  • Si intende per valorizzazione ogni attività mirata a promuovere lo sviluppo della cultura, mediante la conoscenza, l’informazione, la formazione, la riqualificazione, la fruizione del paesaggio e, se possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli già esistenti, che soddisfino i criteri di qualità e sostenibilità. Tutte le opere di valorizzazione devono, comunque, essere sempre eseguite nel rispetto dei principi di tutela.
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Beni paesaggistici sottoposti a tutela: quali sono?

Ciò posto, i beni paesaggistici che il Codice impone di tutelare e valorizzare sono i seguenti:

  1. Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, quali:
    • Beni immobili che godono di cospicui caratteri di bellezza naturale, come la singolarità geologica o la memoria storica. Sono inclusi gli alberi monumentali;
    • Le ville, i giardini e i parchi – che non rientrino tra i beni culturali sottoposti a tutela – ma che possono rientrare tra i beni paesaggistici per via della loro non comune bellezza;
    • I complessi di cose immobili che dispongano di caratteristici aspetti di valore estetico e tradizionale. Sono inclusi qui i centri storici e i nuclei storici;
    • Le bellezze panoramiche, i punti di vista o di belvedere, che siano accessibili al pubblico, e dai quali sia possibile godere dello spettacolo paesaggistico.
  1. Le aree tutelate per legge, quali:
    • I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, inclusi i terreni elevati sul mare;
    • I territori confinanti con laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, inclusi i territori elevati sui laghi;
    • I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua che siano iscritti negli appositi elenchi, incluse le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
    • Le montagne appartenenti alla catena alpina, ma solo per la parte che eccede i 1.600 metri sul livello del mare;
    • Le montagne appartenenti alla catena appenninica e alle isole, solo per la parte che eccede i 1.200 metri sul livello del mare;
    • I ghiacciai e i circhi glaciali;
    • I parchi e le riserve nazionali o regionali, inclusi i territori di protezione esterna dei parchi;
    • I territori ricoperti da foreste e da boschi, inclusi quelli danneggiati dal fuoco e quelli già sottoposti a rimboschimento;
    • Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
    • Le aree umide di importanza internazionale di cui al DPR n. 448 del 13 marzo 1976;
    • I vulcani;
    • Le aree di interesse archeologico.
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Beni paesaggistici che non rientrano tra quelli tutelati

Attenzione però, perché non tutti i beni elencati sopra fanno parte, automaticamente, dei patrimonio nazionale.

Nello specifico, il Codice impone che i beni paesaggistici elencati sopra come “aree tutelate per legge” – ad eccezione di parchi e riserve naturali e delle aree umide – non debbano essere considerate parte del patrimonio paesaggistico se, per la data del 6 settembre 1985:

  • Risultavano qualificate come zone territoriali omogenee A e B in base agli strumenti urbanistici;
  • Risultavano qualificate come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B in base agli strumenti urbanistici, ma solo per le parti ricomprese in piani pluriennali di attuazione che siano stati effettivamente realizzati;
  • Erano ricomprese nei centri edificati perimetrati, per i Comuni che non disponevano allora degli strumenti urbanistici, ai sensi della Legge n. 865 del 22 ottobre 1971.

Sono inoltre da escludere dal patrimonio culturale e dai beni paesaggistici sottoposti a tutela i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua che la regione abbia classificato come irrilevanti ai fini paesaggistici.



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TAGS: beni culturali, Codice dei Beni Culturali

Autore: Redazione Online

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