Beni culturali mobili e immobili: cosa è ricompreso?
Il Codice dei Beni Culturali impone la tutela e la valorizzazione di tutte le cose materiali e immateriali che abbiano interesse storico, artistico, paesaggistico e non solo.
Il Codice dei Beni Culturali (D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) impone la tutela e la valorizzazione di tutte le cose materiali e immateriali che abbiano interesse storico, artistico, paesaggistico e non solo.
Il patrimonio culturale italiano, nello specifico, si distingue in beni culturali e beni paesaggistici.
Vediamo di seguito l’elenco dei principali i beni culturali che la legge impone di tutelare e valorizzare.
Advertisement - PubblicitàBeni culturali appartenenti automaticamente al patrimonio nazionale
Il Codice dei Beni Culturali dispone, all’art. 10, che tutte le cose mobili e immobili che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, debbano essere considerate beni culturali del patrimonio.
Ciò a prescindere dalla loro appartenenza, che in determinati casi può essere pubblica o privata. Si specifica, infatti, che è i beni culturali possono appartenere:
- Allo Stato, alle regioni o ad altri enti pubblici territoriali;
- Ad ogni altro ente ed istituto pubblico;
- A persone giuridiche private senza scopo di lucro, inclusi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Ma chiaramente non è finita qui.
Sono difatti considerati beni culturali anche tutti i seguenti:
- Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi appartenenti allo Stato o ad altre istituzioni ed enti pubblici.
- Gli archivi e i singoli documenti appartenenti allo Stato o ad altre istituzioni ed enti pubblici.
- Le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato o di altre istituzioni ed enti pubblici, ad eccezione di:
-
- Biblioteche popolari;
- Biblioteche del contadino nelle zone di riforma;
- Centri bibliotecari di educazione permanente;
- Biblioteche adibite al Servizio nazionale di lettura.
Per quanto riguarda i beni ricompresi sopra (musei, archivi, documenti e raccolte bibliotecarie) non è necessaria alcuna dichiarazione che ne attesti l’importanza e il pregio.
Si tratta infatti di beni che devono essere sempre considerati parte del patrimonio culturale, anche nel caso in cui dovesse essere modificata in qualunque modo la loro natura giuridica.
Advertisement - PubblicitàBeni che necessitano di apposita dichiarazione dell’interesse culturale
Esistono invece altri beni mobili o immobili per i quali l’importanza nazionale dev’essere attestata mediante il rilascio della cosiddetta “Dichiarazione dell’interesse culturale” di cui all’art. 13 del Codice.
Si tratta di:
- Cose mobili e immobili che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, e che appartengano a soggetti differenti rispetto allo Stato e ad altre istituzioni o enti pubblici.
- Archivi e singoli documenti, di proprietà di soggetti privati, che abbiano interesse storico particolarmente rilevante.
- Raccolte librarie, di proprietà di soggetti privati, che abbiano eccezionale interesse culturale.
- Cose mobili e immobili, di proprietà privata o pubblica, che godano di particolare pregio in quanto:
-
- Risultano riconducibili alla storia politica, militare, letteraria, artistica, scientifica, tecnica, industriale e culturale;
- Rappresentano delle testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. In questo caso, se si tratta di beni con significato distintivo eccezionale, è possibile includere nella dichiarazione la nomina di “monumento nazionale” su richiesta del comune o della regione.
- I beni, pubblici o privati, che godano di eccezionale interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, in quanto integrano e completano il patrimonio culturale italiano.
- Le collezioni o le serie di oggetti, pubbliche o private – diverse da quelle citate nel paragrafo precedente – che godono di eccezionale interesse dal punto di vista:
-
- Artistico, storico, archeologico, numismatico o etnoantropologico;
- Della tradizione e della fama;
- Delle caratteristiche ambientali.
Advertisement - PubblicitàUlteriori beni culturali, con o senza dichiarazione
Esistono ulteriori beni che, a seconda dei casi, possono essere automaticamente classificati come di interesse culturale, oppure possono necessitare dell’apposita dichiarazione per essere riconosciuti come parte del patrimonio nazionale.
Questi sono:
- I beni di interesse paleontologico, preistorico oppure che riguardino civiltà primitive.
- I beni di interesse numismatico che abbiano carattere di rarità e di pregio in relazione:
-
- All’epoca di appartenenza;
- Alle tecniche e ai materiali impiegati per la produzione;
- Al contesto di riferimento.
- I manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, i libri, le stampe e le incisioni, che abbiano carattere di rarità e di pregio.
- Le carte geografiche e gli spartiti musicali che abbiano carattere di rarità e di pregio.
- Le fotografie, le pellicole cinematografiche, e tutti i supporti audiovisivi, che abbiano carattere di rarità e di pregio.
- Le ville, i parchi e i giardini di particolare interesse artistico o storico.
- Le piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani, che siano ad uso pubblico e che godano di interesse artistico o storico.
- I siti minerari di interesse storico o etnoantropologico.
- Le navi e i galleggianti che abbiano interesse artistico, storico o etnoantropologico.
- Le architetture rurali che siano di particolare interesse storico o etnoantropologico, in quanto rappresentative delle testimonianze dell’economia rurale tradizionale.
- Gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, che siano esposti al pubblico o meno.
- Gli studi d’artista che contengano opere, documenti, cimeli e simili, che siano dichiarati di interesse storico.
- Le aree pubbliche di valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, in cui sia necessario vietare o limitare l’esercizio del commercio.
- Le opere di pittura, di scultura, di grafica e altre opere d’arte.
- Le architetture contemporanee di particolare valore artistico.
- I mezzi di trasporto che abbiano più di 75 anni.
- I beni e gli strumenti di interesse storico scientifico e tecnico, che abbiano più di 50 anni.
- Le vestigia della Prima Guerra Mondiale.