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Beni culturali mobili e immobili: cosa è ricompreso?

Il Codice dei Beni Culturali impone la tutela e la valorizzazione di tutte le cose materiali e immateriali che abbiano interesse storico, artistico, paesaggistico e non solo.

Beni culturali mobili e immobili: cosa è ricompreso?Beni culturali mobili e immobili: cosa è ricompreso?
Ultimo Aggiornamento:

Il Codice dei Beni Culturali (D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) impone la tutela e la valorizzazione di tutte le cose materiali e immateriali che abbiano interesse storico, artistico, paesaggistico e non solo.

Il patrimonio culturale italiano, nello specifico, si distingue in beni culturali e beni paesaggistici.

Vediamo di seguito l’elenco dei principali i beni culturali che la legge impone di tutelare e valorizzare.

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Beni culturali appartenenti automaticamente al patrimonio nazionale

Il Codice dei Beni Culturali dispone, all’art. 10, che tutte le cose mobili e immobili che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, debbano essere considerate beni culturali del patrimonio.

Ciò a prescindere dalla loro appartenenza, che in determinati casi può essere pubblica o privata. Si specifica, infatti, che è i beni culturali possono appartenere:

  • Allo Stato, alle regioni o ad altri enti pubblici territoriali;
  • Ad ogni altro ente ed istituto pubblico;
  • A persone giuridiche private senza scopo di lucro, inclusi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Ma chiaramente non è finita qui.

Sono difatti considerati beni culturali anche tutti i seguenti:

  1. Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi appartenenti allo Stato o ad altre istituzioni ed enti pubblici.
  2. Gli archivi e i singoli documenti appartenenti allo Stato o ad altre istituzioni ed enti pubblici.
  3. Le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato o di altre istituzioni ed enti pubblici, ad eccezione di:
    • Biblioteche popolari;
    • Biblioteche del contadino nelle zone di riforma;
    • Centri bibliotecari di educazione permanente;
    • Biblioteche adibite al Servizio nazionale di lettura.

Per quanto riguarda i beni ricompresi sopra (musei, archivi, documenti e raccolte bibliotecarie) non è necessaria alcuna dichiarazione che ne attesti l’importanza e il pregio.

Si tratta infatti di beni che devono essere sempre considerati parte del patrimonio culturale, anche nel caso in cui dovesse essere modificata in qualunque modo la loro natura giuridica.

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Beni che necessitano di apposita dichiarazione dell’interesse culturale

Esistono invece altri beni mobili o immobili per i quali l’importanza nazionale dev’essere attestata mediante il rilascio della cosiddetta “Dichiarazione dell’interesse culturale” di cui all’art. 13 del Codice.

Si tratta di:

  1. Cose mobili e immobili che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, e che appartengano a soggetti differenti rispetto allo Stato e ad altre istituzioni o enti pubblici.
  2. Archivi e singoli documenti, di proprietà di soggetti privati, che abbiano interesse storico particolarmente rilevante.
  3. Raccolte librarie, di proprietà di soggetti privati, che abbiano eccezionale interesse culturale.
  4. Cose mobili e immobili, di proprietà privata o pubblica, che godano di particolare pregio in quanto:
    • Risultano riconducibili alla storia politica, militare, letteraria, artistica, scientifica, tecnica, industriale e culturale;
    • Rappresentano delle testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. In questo caso, se si tratta di beni con significato distintivo eccezionale, è possibile includere nella dichiarazione la nomina di “monumento nazionale” su richiesta del comune o della regione.
  1. I beni, pubblici o privati, che godano di eccezionale interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, in quanto integrano e completano il patrimonio culturale italiano.
  2. Le collezioni o le serie di oggetti, pubbliche o private – diverse da quelle citate nel paragrafo precedente – che godono di eccezionale interesse dal punto di vista:
    • Artistico, storico, archeologico, numismatico o etnoantropologico;
    • Della tradizione e della fama;
    • Delle caratteristiche ambientali.
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Ulteriori beni culturali, con o senza dichiarazione

Esistono ulteriori beni che, a seconda dei casi, possono essere automaticamente classificati come di interesse culturale, oppure possono necessitare dell’apposita dichiarazione per essere riconosciuti come parte del patrimonio nazionale.

Questi sono:

  1. I beni di interesse paleontologico, preistorico oppure che riguardino civiltà primitive.
  2. I beni di interesse numismatico che abbiano carattere di rarità e di pregio in relazione:
    • All’epoca di appartenenza;
    • Alle tecniche e ai materiali impiegati per la produzione;
    • Al contesto di riferimento.
  1. I manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, i libri, le stampe e le incisioni, che abbiano carattere di rarità e di pregio.
  2. Le carte geografiche e gli spartiti musicali che abbiano carattere di rarità e di pregio.
  3. Le fotografie, le pellicole cinematografiche, e tutti i supporti audiovisivi, che abbiano carattere di rarità e di pregio.
  4. Le ville, i parchi e i giardini di particolare interesse artistico o storico.
  5. Le piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani, che siano ad uso pubblico e che godano di interesse artistico o storico.
  6. I siti minerari di interesse storico o etnoantropologico.
  7. Le navi e i galleggianti che abbiano interesse artistico, storico o etnoantropologico.
  8. Le architetture rurali che siano di particolare interesse storico o etnoantropologico, in quanto rappresentative delle testimonianze dell’economia rurale tradizionale.
  9. Gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, che siano esposti al pubblico o meno.
  10. Gli studi d’artista che contengano opere, documenti, cimeli e simili, che siano dichiarati di interesse storico.
  11. Le aree pubbliche di valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, in cui sia necessario vietare o limitare l’esercizio del commercio.
  12. Le opere di pittura, di scultura, di grafica e altre opere d’arte.
  13. Le architetture contemporanee di particolare valore artistico.
  14. I mezzi di trasporto che abbiano più di 75 anni.
  15. I beni e gli strumenti di interesse storico scientifico e tecnico, che abbiano più di 50 anni.
  16. Le vestigia della Prima Guerra Mondiale.


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TAGS: beni culturali, beni paesaggistici, Codice dei Beni Culturali

Autore: Redazione Online

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