Con la conversione del decreto-legge n.22 dell’8 aprile 2020 nella Legge n.41 del 6 giugno 2020, il cosiddetto “Decreto Scuola” è entrato in vigore in data 7 giugno 2020.
Con la conversione del decreto-legge n.22 dell’8 aprile 2020 nella Legge n.41 del 6 giugno 2020, il cosiddetto “Decreto Scuola” è entrato in vigore in data 7 giugno 2020.
Il provvedimento è volto a regolamentare le disposizioni necessarie per concludere quest’anno scolastico, con i relativi esami di Stato, e avviare il prossimo anno a settembre.
All’interno di tale decreto, il Ministero dell’Istruzione ha dedicato un articolo alle misure da attuare nell’ambito dell’edilizia scolastica.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàAll’art. 7-ter, che ha come oggetto “Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica”, sono presenti numerose novità riguardanti varie semplificazioni e deroghe riguardo al Codice degli Appalti. Ma non è finita qui. Perché per facilitare i controlli e le procedure, è stata disposta anche una revisione dei poteri, che conferisce nuove responsabilità a sindaci e presidenti regionali.
In particolare, il provvedimento legittima i Sindaci e i Presidenti provinciali e regionali ad operare con poteri commissariali. Il fine è quello di velocizzare il più possibile i lavori di messa in sicurezza degli istituti scolastici, così da poter iniziare il prossimo anno scolastico con la dovuta cautela e nel rispetto delle norme vigenti.
Fino al 31 dicembre 2020, grazie al Decreto Scuola, i sindaci e i presidenti regionali/provinciali potranno:
Altre interessanti novità sono quelle che riguardano il Codice degli Appalti, con semplificazioni e deroghe, sempre in merito al settore dell’edilizia scolastica.
I principali cambiamenti saranno:
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