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Decreto Scuola: nuove norme per edilizia scolastica

Con la conversione del decreto-legge n.22 dell’8 aprile 2020 nella Legge n.41 del 6 giugno 2020, il cosiddetto “Decreto Scuola” è entrato in vigore in data 7 giugno 2020.

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Con la conversione del decreto-legge n.22 dell’8 aprile 2020 nella Legge n.41 del 6 giugno 2020, il cosiddetto “Decreto Scuola” è entrato in vigore in data 7 giugno 2020.

Il provvedimento è volto a regolamentare le disposizioni necessarie per concludere quest’anno scolastico, con i relativi esami di Stato, e avviare il prossimo anno a settembre.

All’interno di tale decreto, il Ministero dell’Istruzione ha dedicato un articolo alle misure da attuare nell’ambito dell’edilizia scolastica.

Approfondiamo di seguito.

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Decreto Scuola: poteri a Sindaci e Presidenti regionali

All’art. 7-ter, che ha come oggetto “Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica”, sono presenti numerose novità riguardanti varie semplificazioni e deroghe riguardo al Codice degli Appalti. Ma non è finita qui. Perché per facilitare i controlli e le procedure, è stata disposta anche una revisione dei poteri, che conferisce nuove responsabilità a sindaci e presidenti regionali.

In particolare, il provvedimento legittima i Sindaci e i Presidenti provinciali e regionali ad operare con poteri commissariali. Il fine è quello di velocizzare il più possibile i lavori di messa in sicurezza degli istituti scolastici, così da poter iniziare il prossimo anno scolastico con la dovuta cautela e nel rispetto delle norme vigenti.

Fino al 31 dicembre 2020, grazie al Decreto Scuola, i sindaci e i presidenti regionali/provinciali potranno:

  • Promuovere accordi di programma e conferenze di servizi;
  • Far valere poteri d’impulso che risolvano ostacoli all’esecuzione dei lavori;
  • Approvare progetti di avvio ai lavori, che sostituiscono in tutto e per tutto le autorizzazioni finora ritenute obbligatorie. L’eccezione ricade solo sugli interventi relativi alla tutela dell’ambiente e del paesaggio. Per quanto riguarda questo punto, i sindaci potranno procedere solo se c’è l’intesa con i Presidenti regionali.
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Semplificazioni e deroghe nel Codice degli Appalti

Altre interessanti novità sono quelle che riguardano il Codice degli Appalti, con semplificazioni e deroghe, sempre in merito al settore dell’edilizia scolastica.

I principali cambiamenti saranno:

  • Riduzione delle tempistiche per quanto riguarda stipula e approvazione degli appalti;
  • Deroga al ricorso alle centrali di committenza;
  • Riduzione delle termini di scadenza minimi per la ricezione delle offerte nelle gare aperte;
  • Nomina delle Commissioni giudicatrici con maggiore facilità;
  • Deroga alla formula dell’offerta più vantaggiosa per interventi ingegneristici o architettonici del valore minimo di 40.000 euro;
  • Semplificazione delle procedure di occupazione ed espropriazione delle aree scelte per l’esecuzione degli interventi;
  • Facoltà di ricorrere alle procedure in caso di somma urgenza (appalti fino a 200.000 euro), e alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando (fino a soglia comunitaria);
  • Credito d’imposta al 60% per costi relativi alla sanificazione degli ambienti e all’acquisto di dispositivi di protezione individuale;
  • Esenzione dal pagamento dei contributi di gara all’ANAC. Valido per le procedure aperte dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.


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TAGS: codice appalti, decreto scuola, edilizia scolastica, esami di stato

Autore: Redazione Online

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