L’installazione del fotovoltaico è un intervento che generalmente rientra nel regime dell’edilizia libera e che quindi non necessita di alcuna autorizzazione edilizia né della comunicazione di inizio lavori.
L’installazione del fotovoltaico è un intervento che generalmente rientra nel regime dell’edilizia libera e che quindi non necessita di alcuna autorizzazione edilizia né della comunicazione di inizio lavori.
Ci sono però alcuni casi eccezionali dove invece installare un impianto con pannelli solari e fotovoltaici non è liberamente consentito.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàL’opera di installazione di un impianto fotovoltaico rientra in attività di edilizia libera, come confermano sia il Testo Unico per l’Edilizia (DPR 380/2001), sia il DM 2 marzo 2018 recante l’approvazione del Glossario di riferimento.
Il DM 2 aprile 1968 però, che regola invece le disposizioni da seguire in materia edilizia ed urbanistica, pone dei limiti ben precisi.
Qui si legge che l’installazione di un impianto fotovoltaico è un intervento che rientra sempre nell’edilizia libera, tranne quando i lavori vengono svolti negli “agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale”. In altre parole, nei centri storici.
Le disposizioni sono state poi integrate con la normativa D.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, con la quale le stesse regole vengono estese anche alle aree protette sottoposte a vincoli paesaggistici, oltre che ai centri storici.
Advertisement - PubblicitàSi evince dunque che l’installazione del fotovoltaico rientra in edilizia libera se l’intervento viene eseguito fuori da un centro storico e da un’area protetta. Mentre diventerà manutenzione straordinaria se si tratta di zone sottoposte a vincoli.
Tuttavia, non servirà richiedere il Permesso di Costruire. Con l’ultima sentenza in merito, ovvero la n. 992/2020 del TAR Puglia sez. Lecce, è stato stabilito che per procedere ad installare un impianto fotovoltaico in zona sottoposte a vincoli sarà sufficiente presentare una SCIA.
Si dovrà comunque tenere bene a mente che in questi casi la presentazione della SCIA è obbligatoria, e che in assenza di questa i lavori effettuati saranno intesi come abusivi.
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