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Edilizia libera: recinzioni non ingenti non richiedono permessi

Edilizia libera: recinzioni non ingenti non richiedono permessiEdilizia libera: recinzioni non ingenti non richiedono permessi
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Quando si parla di edilizia libera, sorgono sempre numerosi dubbi su quali costruzioni richiedano il Permesso di costruire, la SCIA, la DIA, e quali invece possano essere realizzati senza alcuna denuncia.

Questa volta parliamo delle recinzioni nelle proprietà. Queste possono essere realizzate in regime di edilizia libera, oppure è necessario chiedere i permessi al Comune? E a tal proposito, i materiali utilizzati hanno importanza?

Approfondiamo di seguito.

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Edilizia libera e recinzioni: l’intenzione al primo posto

Per rispondere alle domande, andiamo a rispolverare una sentenza di qualche anno fa, la n.5276/2013 decretata dal TAR Lazio. Qui leggiamo che:

le opere di recinzione del terreno non si configurano come nuova costruzione, per la quale è necessario il previo rilascio di permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente lo ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà”.

La sentenza quindi, per definire la costruzione di una recinzione, mette per primo il concetto di intenzionalità. Nel caso in cui questa venga realizzata con il solo scopo di delimitare una proprietà, non è necessaria alcuna richiesta presso il Comune. Lo Ius Excludendi Alios infatti, è quella facoltà concessa al cittadino di poter escludere le altre persone dalla propria proprietà. Installando, per esempio, una recinzione.

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La scelta dei materiali: opera precaria o permanente?

La sentenza continua affermando che:

la recinzione eseguita senza opere murarie, costituita da una semplice rete metallica sorretta da paletti in ferro, la quale costituisce installazione precaria e non incide in modo permanente sull’assetto edilizio del territorio.”

Capiamo qui che i materiali fanno la differenza. Non tanto per ciò che sono realmente, ma per quello che costituiscono nell’assetto del territorio. Se un’opera di recinzione viene realizzata, per esempio, con dei paletti in legno o metallo uniti da un filo, non si crea nuovo volume nel territorio. Mentre, nel caso in cui il recinto sia murato in cemento, ne conviene che è stato costruito in maniera permanente, e che modifica la struttura e il volume del territorio urbanistico.

In sostanza, nel momento in cui si desidera installare una recinzione, i principali criteri da considerare sono:

  • Se questa modifica l’assetto urbanistico;
  • Se comporta un impatto significativo sul territorio, creando nuovo volume.
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L’ultima sentenza sulle recinzioni

A confermare quanto detto, esiste anche una sentenza molto più recente, la n.192 del 9 marzo 2020, deliberata dal TAR Basilicata Sez. I.

Il caso qui riguardava una recinzione realizzata con paletti in legno conficcati nel terreno, e uniti da due corde di filo spinato.

Il TAR ha confermato che un’opera del genere è chiaramente realizzata con l’intenzione di delimitare una proprietà. Che non genera nuovo volume, e che quindi non modifica l’assetto del territorio urbanistico.

Ne consegue quindi che una recinzione di tale calibro, a meno che non sia realizzata con murature in cemento, non richiede il permesso di costruire, né tantomeno la SCIA o la DIA. E può essere senza dubbio considerata edilizia libera.



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TAGS: dia, edilizia libera, permesso di costruire, recinzioni, scia

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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