Con la recente sentenza n. 532 del 1° marzo 2021 del TAR Campania sez. Salerno, si torna a parlare di edilizia libera con riferimento ai pollai realizzati in lamiera.
Con la recente sentenza n. 532 del 1° marzo 2021 del TAR Campania sez. Salerno, si torna a parlare di edilizia libera con riferimento ai pollai realizzati in lamiera.
Il caso riguarda un ricorso presentato da un cittadino la cui struttura è stata oggetto di ordinanza di demolizione mossa dal Comune di Angri.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
I pollai in lamiera sono classificabili tra le opere di edilizia libera?
Il caso riguarda una costruzione realizzata poco fuori il centro abitato di Angri, in provincia di Salerno. Dopo aver scoperto la presenza del manufatto costruito senza previa richiesta delle autorizzazioni edilizie, il Comune ha ordinato la demolizione della suddetta opera.
Il cittadino è stato accusato per:
Il TAR Campania sez. Salerno ha accolto il ricorso dell’individuo, ritenendo l’ordinanza di demolizione immotivata, e sottolineando punto per punto i motivi della decisione.
Per quanto riguarda il deposito garage, si evince che il cittadino avesse presentato richiesta di condono ai sensi della Legge n. 47/85. La pratica per il condono inoltre, è risultata essere ancora in corso, dunque ancora pendente e non definita. Questo impedisce all’ufficio competente di ordinare la demolizione del manufatto.
In merito ai pollai in lamiera invece, il TAR riprende le voci presenti nel Glossario dell’edilizia libera, in particolare la voce n. 47.
Qui si classifica come edilizia libera:
“Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione”.
Il Tribunale ritiene che i pollai in lamiera rientrino tra questa categoria di manufatto. In quanto, seppur non sia specificatamente citata la parola “pollai”, il Glossario riporta un elenco “non esaustivo” delle opere che possono essere realizzate senza autorizzazioni. Dunque non sarebbe possibile citarle una per una, ma è necessario sottintendere i manufatti che possono appartenere a tali categorie.
Secondo il Tribunale inoltre, non ha importanza che il pollaio sia stato costruito prima del 2018, anno di adozione del Glossario. In quanto, il Testo Unico dell’Edilizia, conteneva la stessa dicitura di “elenco non esaustivo” delle opere appartenenti all’edilizia libera. Il Testo Unico dell’Edilizia è entrato in vigore nel 2001, dunque risultava già in vigore al momento dell’impugnazione dell’atto.
Infine, in merito alla sopraelevazione di un manufatto esistente, il Tribunale evince come la Legge n. 765/67 (che stabilisce l’obbligo di titolo abilitativo anche per le costruzioni al di fuori del centro abitato), non era in vigore al momento della realizzazione del manufatto. Perché costruito, appunto, prima del 1967.
Advertisement - PubblicitàIl TAR Campania sancisce quindi che l’ordinanza di demolizione non possa essere ritenuta idonea e ne annulla la validità. Il Tribunale condanna il Comune di Angri al pagamento delle spese giudiziarie (pari a circa 1.500 euro).
Inoltre, si stabilisce che il comune sarà tenuto a rimborsare al cittadino l’importo del contributo unificato, se versato. Ovvero, le spese sostenute dal cittadino per intentare una causa civile, nel caso egli non abbia i requisiti per accedere al patrocinio gratuito.
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