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Edilizia Libera 2018 – La Guida

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Edilizia libera 2018: che cos’è il Glossario delle opere senza autorizzazione

Il 23 aprile 2018 è entrato in vigore il decreto ministeriale del 2 marzo 2018, che prevede la messa a punto del Glossario delle opere di edilizia libera, cioè di tutti quegli interventi edilizi che non necessitano di alcun tipo di autorizzazione per essere intrapresi. Si tratta di una modalità già prevista dal Decreto Scia 2, che tuttavia non era stata ancora attuata.

La pubblicazione di questo glossario consente di sapere con certezza e in tempi estremamente rapidi quali siano gli interventi che possono essere realizzati senza richiedere il permesso all’ufficio tecnico del Comune competente per territorio semplicemente consultando l’elenco. Questo accorgimento garantisce quindi un notevole risparmio di tempo. Non vi sono modifiche rispetto al passato all’atto pratico, tuttavia vengono definite in modo esplicito e chiaro quali sono le opere che già rientrano all’interno del regime dell’edilizia libera, così da eliminare qualunque dubbio interpretativo sulle varie attività.

Vengono perciò sintetizzati i diversi riferimenti normativi che consentono di determinare quale sia il regime giuridico delle opere edilizie, tra cui:
– il DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) e le sue successive modificazioni;
– il decreto legislativo 222/2016 che ha ridotto le procedure edilizie a cinque (SCIA, permesso di costruire, edilizia libera, CILA e SCIA alternativa al permesso di costruire), senza tuttavia indicare quali interventi rientrino nelle varie categorie;
– il DL Sblocca Italia, grazie al quale le opere di manutenzione straordinaria per il frazionamento e l’accorpamento necessitano del rilascio della CILA invece che della SCIA.
In tempi brevi dovrebbero essere realizzati anche i glossari dove si elencano tutte le opere edilizie che hanno bisogno rispettivamente della SCIA, del permesso di costruire, della CILA e della SCIA alternativa al permesso di costruire.

Quali sono gli interventi di edilizia libera
In base al Glossario delle opere senza autorizzazione non è necessario richiedere alcun titolo edilizio per installare, sostituire, eseguire interventi di riparazione oppure rinnovare:
– tende a pergola;
– tende da sole;
– pergotende;
– gazebi;
– pergolati di ridotte dimensioni;
– strutture per la copertura leggera di arredo. Di conseguenza i pergolati e i gazebi per rientrare in questa categoria devono essere di dimensioni limitate e non essere fissati al suolo in maniera stabile.
Infatti era già presente l’orientamento a non considerare queste opere come rilevanti dal punto di vista edile perché hanno una funzione limitata nel corso del tempo, accessoria, volta ad arredare lo spazio esterno dell’immobile. Proprio per questo motivo non viene richiesto alcun permesso.

Cosa tenere a mente
Bisogna tenere a mente che il Glossario delle opere senza autorizzazione, nonostante gli obiettivi che ci si è posti all’inizio, non risulta essere perfettamente esaustivo. Infatti non esiste una definizione univoca di pergotenda e sul mercato sono state commercializzate varie tipologie e modelli di questa struttura. Di conseguenza possono sorgere problemi a seconda dell’amministrazione comunale di riferimento perché alcuni uffici tecnici possono assimilare le pergotemde a strutture con un maggiore impatto edile e per quanto riguarda i volumi. In secondo luogo il DPR 31/2017 precede esplicitamente l’esonero per l’autorizzazione paesaggistica nel caso dell’installazione di tende parasole su prospetti, terrazze e spazi pertinenziali a uso privato, tuttavia non è presente chiaramente un riferimento alle pergotende. Lo stesso vale per i pergolati e i gazebi, che possono rientrare nella categoria delle strutture ombreggianti e amovibili solo se non sono permanenti. Anche in questo caso, tuttavia, l’interpretazione viene affidata alle amministrazioni locali competenti per territorio, tenendo comunque in considerazione la destinazione d’uso e la tipologia della struttura.

Eliminazione delle barriere architettoniche e l’installazione di ascensori: cosa prevede la legge
In base al decreto ministeriale del 2 marzo 2018 l’installazione, la sostituzione, gli interventi di riparazione, la messa a norma e il rinnovamento di montacarichi, ascensori interni, rampe, servoscala e assimilabili non rientrano nella categoria di opere che necessitano dell’autorizzazione paesaggistica. Di conseguenza sono considerati lavori di edilizia libera, anche se esistono alcuni punti sui quali occorre fare chiarezza:
– gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche necessitano del rilascio della CILA da parte dell’ufficio tecnico del Comune nel cui territorio si trova l’immobile oggetto dei lavori quando si realizzano opere che alterano la sagoma dell’edificio oppure ascensori esterni. In caso contrario questi interventi sono esenti da autorizzazione paesaggistica, tuttavia la normativa prevede requisiti specifici nel caso delle rampe di accesso. Infatti secondo il DPR 31/2017 rientrano nella categoria dell’edilizia libera soltanto le rampe esterne finalizzate al superamento di dislivelli non superiori a 60 cm. Invece occorre richiedere l’autorizzazione paesaggistica semplificata se il dislivello da superare presenta dimensioni maggiori;
– la realizzazione, la sostituzione e gli interventi per la messa a norma degli ascensori interni sono inclusi nel Glossario delle opere senza autorizzazione soltanto se i lavori non incidono sulla struttura portante dell’edificio. In caso contrario bisogna richiedere la SCIA all’ufficio tecnico comunale competente;
– la realizzazione degli ascensori esterni non necessita dell’autorizzazione paesaggistica soltanto quando viene effettuata in spazi pertinenziali interni che non risultano essere visibili dall’ambiente pubblico. Invece se sono visibili si deve presentare domanda per il rilascio dl l’autorizzazione paesaggistica semplificata.

Le opere temporanee e l’edilizia libera
Sempre all’interno del Glossario delle opere senza autorizzazione viene sottolineato il fatto che la rimozione, la manutenzione e l’installazione di manufatti leggeri nelle strutture ricettive all’aperto sono opere di edilizia libera. Gli unici requisiti da rispettare sono:
– i manufatti leggeri devono trovarsi esclusivamente all’interno di un’attività turistica. Se vengono realizzati in spazi privati, bisogna avere il permesso di costruire. In ogni caso gli interventi di manutenzione, rimozione e riparazione sono considerati sempre opere di edilizia libera;
– la struttura ricettiva deve avere già le autorizzazioni urbanistiche, paesaggistiche ed edilizie in base alle normative regionali di riferimento;
– le installazioni devono essere temporanee. Se invece sono permanenti, la loro realizzazione è subordinata al rilascio del permesso di costruire.
In questa categoria rientrano:
– case mobili;
– roulotte;
– imbarcazioni;
– camper e assimilati;
– pressostrutture e assimilabili;
– gazebi;
– servizi igienici mobili;
– aree di parcheggio provvisori;
– tensostrutture.
I requisiti da soddisfare sono il rispetto dell’orografia e della vegetazione dei luoghi e l’essere opere che vanno incontro a esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al termine del periodo di necessità e sempre entro 90 giorni.



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TAGS: cila, decreto legislativo 222/2016, DPR 380/2001, edilizia libera 2018, guida edilizia libera, scia

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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